CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 12788/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabio PicutiRITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di Roma, delegato dal Presidente del Tribunale della stessa sede, harespinto l’opposizione proposta avverso il decreto con il quale lo stesso Giudiceaveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA].Il GIP ha osservato che, secondo il preferibile e consolidato orientamentogiurisprudenziale di legittimità al quale era ispirato il protocollo in uso presso illocale Tribunale, alla incertezza sulla identità dell’istante corrisponde il legittimorigetto della domanda. Il fatto che dagli atti del fascicolo penale fosse desumibileil possesso di un documento di identità appartenente alla indagata non modificavala decisione, in quanto l’identificazione doveva avvenire alla sola luce degli attiallegati all’istanza, senza che l’Ufficio potesse essere investito da alcuna attivitàvolta a comprovare l'effettiva identità del richiedente.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione con ilquale ha dedotto la nullità del provvedimento per inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale in riferimento agli artt.74 e ss. del d.P.R. 30 maggio2002, n.115 e dell’art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000, per aver il giudice erroneamenteritenuto obbligatoria l’allegazione della copia di un documento di identità ai finidella sottoscrizione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Ha premesso di avere presentato opposizione avverso l'originarioprovvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio giustificato dalla mancataallegazione del provvedimento di identità; ha sostenuto che la dichiarazione diammissione in favore del soggetto detenuto non richiedesse alcuna autenticazionené richiedesse l'allegazione di un documento di identità, essendo sufficientel'apposizione della sottoscrizione; ha esposto che la ricorrente era titolare divalido documento di identità depositato presso l'ufficio matricola del carcere diPisa. [OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione era stata prodotta, in allegato, la comunicazionedi ingresso dell’imputata nell’istituto carcerario di Pisa, inoltrata dall’Ufficiomatricola alla cancelleria del Tribunale in data 5 maggio 2025, nella quale siindicavano tutti i dati personali dell’istante e si inoltrava copia del documento diidentità e del permesso di soggiorno.La fattispecie in esame, dunque, erroneamente era stata accostata a quellein cui la identificazione dell’istante sia rimasta incerta, oggetto dell’orientamentogiurisprudenziale citato dal provvedimento impugnato.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per l’annullamento dell’ordinanza.La difesa della ricorrente ha depositato memoria, nella quale ha insistito perl'accoglimento dell'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato motivato,tanto in sede di presentazione dell'originaria istanza quanto in sede di successivaopposizione, con riferimento all'incertezza sulle esatte generalità della richiedente,coincidenza tra soggetto scrivente e generalità fornite. A tale proposito, il giudicedell'opposizione ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte inbase alla quale è legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l'istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza inordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tale ragione la verificasulle condizioni per l'ammissione al beneficio (Sez. 4, n. 38009 del 09/06/2023,Rv. 284957).3. Il richiamo non è pertinente. Nel caso di specie, va fatta applicazione delladisposizione contenuta nell'art.93 del T.U. emesso con D.P.R. 30 maggio 2002,n.115, ai sensi del quale "Per il richiedente detenuto, internato in un istituto,in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura,si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale"; disposizione ai sensi dellaquale tutte le istanze o dichiarazioni presentate dal detenuto devono esserericevute da parte del direttore del carcere; con la conseguenza che il requisitodell'autenticazione prescritto a pena di inammissibilità dal D.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, art. 78 si deve ritenere soddisfatto in considerazione del deposito mediantela ricezione del direttore del carcere, il quale, per la sola circostanza di riceverlo,ne attesta la provenienza dal soggetto dal quale quelle dichiarazioni vengano rese(Sez. 4, n. 8919 del 02/02/2012, Rv. 251989).4.Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale, dunque, in presenzadella ricezione dell'atto da parte del direttore del carcere, non costituisce elementoessenziale ai fini dell'ammissibilità dell'istanza l'allegazione diun documento di identità da parte della persona detenuta. La stessa, nel caso dispecie, aveva peraltro affermato che il già menzionato documento era depositatopresso l'ufficio matricola del carcere di Pisa, agevolmente verificabile al fine delriscontro delle generalità.5. La motivazione dell'ordinanza di inammissibilità è dunque inficiata dallaviolazione delle disposizioni applicabili nella fattispecie concreta; ragione per laquale deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alPresidente del Tribunale di Roma per il seguito di competenza. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Presidentedel Tribunale di Roma.Così è deciso l’11 marzo 2025Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]