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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 03887/2026

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ELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 15077-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 19/A , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S ANITARIA L [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA F.S.

NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] O SPEDALIERA U NIVERSITARIA DELL’UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA F.S.

NITTI 11, presso lo RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; I.R.C.C.S. – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - FONDAZIONE G. PASCALE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

P.A., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; SO.RE.SA.S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona de i rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliat e in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ed [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]’ANNA E [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - PAUSILIPON, [OSCURATO:SOCIETA].

A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli DIO e RUGGI D’ARAGONA, [OSCURATO:SOCIETA]., A.S.L.

NAPOLI 2 NORD, [OSCURATO:PERSONA], REGIONE CAMPANIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4701/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/05/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con la sentenza riportata in epigrafe la III Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per azioni avverso la sentenza del T.A.R. della Campania n. 377/2024 ed, in riforma di essa , ha pronunciato l'annullamento di tutti gli atti ivi impugnati dall'appellante e, segnatamente, della determinazione dirigenziale n, 205 del 6.9.2023 con cui la So.Re.Sa. – [OSCURATO:PERSONA] per la Sanità nella sua veste di centrale di committenza regionale per il comparto sanitario della Regione Campania, in esito alla gara di appalto indetta con determinazione dirigenziale n. 184 del 16.9.2022 per l'affidamento del "Multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso delle [OSCURATO:PERSONA] della Regione Campania", aveva proceduto all'aggiudicazione dei relativi lotti, da cui risultava esclusa [OSCURATO:PERSONA] per non essersi collocata in nessuno di essi in posizione utile.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le ragioni di impugnazione dell'appellante che, nell'opporre avanti al primo giudice gli atti di gara poi annullati, aveva lamentato, in principalità, la violazione dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 50/2016 –che prescrive l'inserimento nella documentazione di gara dei criteri ambientali minimi (CAM) secondo le indicazioni recate dai corrispondenti decreti ministeriali – in quanto, sebbene i CAM fossero stati RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli richiamati nell'art. 14 del Disciplinare tecnico, non si era proceduto alla loro coerente declinazione nella legge di gara mediante l'inserimento in essa delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali corrispondenti.

Inoltre la procedura, sempre ad avviso dell'impugnante –avviso anch'esso condiviso dal decidente – si mostrava viziata per il fatto che l'allegato A5, contenente l'elencazione dei criteri di valutazione delle offerte, su 70 punti utili, destinasse solo 4 punti alla sostenibilità ambientale; ed ancora perché, malgrado l'espletamento dell'incarico comportasse anche la produzione di varie tipologie di rifiuti, sicché la loro gestione non poteva reputarsi estranea all'oggetto dell'appalto, nessuna specificazione dei CAM relativi figurava prevista nella documentazione di gara.

1.2. Nell'accogliere le dette ragioni di gravame il Consiglio di Stato si è dato cura anche di respingerel'eccezione pregiudiziale, già implicitamente rigettata dal primo giudice, sollevata, tra l'altro, da uno degli aggiudicatari, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella sua veste di appellante incidentale, in punto di ammissibilità del proposto atto di ricorso per difetto di interesse in ragione del fatto che, non essendosi [OSCURATO:PERSONA] collocata in un'utile posizione di gara in nessuno dei lotti oggetto di aggiudicazione, costei era perciò priva di interesse al ricorso, non essendo a tal fine bastevole l'interesse strumentale alla riedizione della procedura.

In replica alla declinata pregiudiziale, sorretta dalla considerazione che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato alcuna contezza della circostanza per cui qualora la documentazione di gara avesse riportato i CAM l'esito di essa avrebbe potuto essere diverso, il decidente ha invece inteso richiamarsi, condividendone le conclusioni e non ravvisando ragioni per discostarsene, al proprio precedente costituito dalla sentenza 8773/2022, osservando in calce ad esso che «in simile fattispecie l'interesse strumentale alla riedizione della gara per la illegittimità della lex specialis prescinde da una sorta di prova di resistenza parametrato all'esito della riedizione stessa»; sicché, come affermato nell'occasione, «una volta chiarita l'ammissibilità del gravame rivolto contro un'aggiudicazione viziata dal mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara, la conseguenza dell'accoglimento di tale RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli censura è la caducazione dell'intera gara e l'integrale riedizione della stessa, emendata del vizio in questione. (...) .

In realtà, come già chiarito, è pacifico che in un caso del genere rilevi (e sia sufficiente) l'interesse strumentale alla riedizione della gara (cfr.

Cons.

Stato, sez V, n. 972/2021, cit., con richiami di giurisprudenza).

Dal che la fondatezza anche del motivo di appello, che deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per mancata dimostrazione della prova di resistenza».

1.3. L'affermazione in parola è oggetto di censura da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che ne fa motivo di ricorso a questa Corte ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 cod. proc. civ., denunciando l’eccesso di giurisdizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata sotto tre diversi profili; ad essi aderisce [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso, mentre vi replicano con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per az., Asl 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell'Università degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], I.R.C.C.S. –istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Fondazione G .

Pascale , e con contro ricorso e memoria [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., m entre non hanno svolto attività processuale i restanti intimati.

Il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitorie scritte con cui chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «eccesso di potere giurisdizionale per difetto assoluto di giurisdizione in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost. per avere il Consiglio di Stato accordato tutela giurisdizionale a un interesse di mero fatto».

Deduce la ricorrente, rilevando preliminarmente che per stessa ammissione dell'appellante principale costei non aveva allegato, in relazione agli esiti della procedura che l'avevano vista conseguire una posizione non utile ai fini dell'aggiudicazione, una lesione della propria sfera giuridica, che la sentenza impugnata ha invece ritenuto sufficiente a motivare l'accoglimento del gravame l'interesse strumentale alla riedizione RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli della gara.

Così facendo però il Consiglio di Stato si è indotto ad affermare «la tutelabilità in astratto dell’interesse strumentale, senza avvedersi della circostanza per cui un conto è l’interesse al ricorso inteso come l’utilità concreta che il ricorrente intende conseguire con l’azione, altro conto è l’interesse al ricorso inteso in chiave sostanziale, e cioè nel senso della posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata che fonda la legittimazione al ricorso, e che deve sussistere al fine di evitare che la giurisdizione amministrativa si atteggi quale giurisdizione di diritto oggettivo».

Se si fosse tenuto in debito conto questa distinzione si sarebbe agevolmente ottenuta la dimostrazione che «l’interesse azionato da Coopeservice è un interesse di mero fatto, non trovandosi la stessa, con riferimento alla norma di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016, in una posizione qualificata e differenziata rispetto a tutti gli altri consociati, compresi quelli che non hanno affatto partecipato alla gara».

Non è perciò «seriamente sostenibile che la violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016 possa essere invocata da chi, pur non avendone ricevuto alcuno specifico pregiudizio, voglia semplicemente “approfittarne” per vedersi riconosciuta una seconda possibilità di aggiudicazione della gara.

La qualità di partecipante alla gara è sufficiente a fondare la legittimazione ad agire quando venga in considerazione la violazione di norme che hanno inciso, almeno potenzialmente, sul corretto svolgimento della procedura sotto il profilo della erronea valutazione delle offerte o della mancata esclusione di uno o più concorrenti.

Ma essa non può certo bastare a fondare la proposizione di azioni giurisdizionali intese alla eliminazione di profili di illegittimità della gara che non hanno inciso né sulla dinamica del confronto competitivo tra gli operatori, né, tanto meno, sulla possibilità stessa di prendervi parte».

«In buona sostanza, l’interesse legittimo sussiste soltanto se la norma che si assume violata prenda in considerazione, sia pure indirettamente, l’interesse del privato al conseguimento o alla conservazione di un determinato bene della vita, e sempre che, per effetto della sua violazione, il privato sia in grado di dimostrare di aver subito uno specifico pregiudizio». in ragione di ciò, dunque, «la controversia definita dal Consiglio di Stato con la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere definita RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli nel senso della inammissibilità, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha –neppure in via ipotetica – allegato di aver subito una specifica lesione della propria sfera giuridica in conseguenza della (peraltro inesistente) violazione dell’art. 34 da parte della lex specialis.»

2.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «in subordine rispetto al primo motivo, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE in relazione all’art. 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014».

Deduce la ricorrente che, poiché a mente dell'art. 1, par 3, della citata direttiva l'accesso ad una procedura di ricorso in materia di appalti è consentita solo a chi abbia interesse ad ottenerne l'aggiudicazione e sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione delle norme regolatorie, sicché il ricorso è ammissibile a condizione che vi sia un interesse all'aggiudicazione e sussista una lesione o un rischio di lesione, nell'ipotesi in disamina «non risulterebbe osservata la necessaria sussistenza di entrambi i requisiti previsti dalla norma europea per l’accesso alla tutela giurisdizionale in materia di affidamenti pubblici, e cioè l’interesse ad ottenere l’aggiudicazione abbinato alla lesione derivante dalla violazione».

Invero dalla giurisprudenza unionale, in materia di intese restrittive incidenti sulle procedure di gara, «si evince che l’utilità che il concorrente escluso avrebbe potuto trarre dall’annullamento dell’aggiudicazione in ragione dell’accertamento dell’intesa restrittiva realizzata dall’aggiudicatario e dagli altri concorrenti – utilità che sarebbe consistita nell’interesse strumentale di poter partecipare nuovamente alla procedura, rispetto alla quale si era munito dei richiesti requisiti di partecipazione – non è sufficiente a garantirgli l’accesso alla procedura di ricorso.

Ciò in quanto egli non possiede quell’interesse qualificato e differenziato che deve fondare la sua legittimazione ad agire, alla stregua di quanto disposto (non solo dai principi generali del nostro ordinamento, ma RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli anche) dall’art. 1, par. 3, della direttiva 89/665/CEE».

Non essendo, dunque, possibile accedere alla tutela giurisdizionale al solo fine di ripristinare la legalità pretesamente violata, va di conseguenza chiesto al giudice unionale, ove non dovesse trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, disponendo il rinvio pregiudiziale della questione ai sensi dell'art. 267 TFUE, «se l’art. 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, osta a una normativa nazionale che ammette la possibilità di proporre ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto pubblico da parte di un operatore economico che, dopo aver partecipato alla relativa procedura senza risultarne aggiudicatario, denunci una violazione del tutto slegata dalla lesione di un proprio specifico interesse, al solo scopo di ottenere la riedizione della procedura medesima ed avere così la possibilità di risultarne aggiudicatario».

2.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel potere legislativo per avere il Consiglio di Stato creato una nuova ipotesi di giurisdizione oggettiva».

Deduce la ricorrente, che accordando l'invocata tutela giurisdizionale nel caso di specie, «il Consiglio di Stato ha creato una nuova ipotesi di giurisdizione oggettiva, non prevista dal legislatore, così sconfinando nell’ambito del potere legislativo».

Risulta, cioè, «chiaro come il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, abbia ecceduto dal proprio ruolo di interprete, finanche se inteso in funzione “creativa” della volontà della legge nel caso concreto».

Ed infatti «né l’art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016, né alcuna altra norma ad esso collegata o comunque pertinente in materia affermano che la pretesa omissione, nella lex specialis di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM possa legittimare un’impugnazione volta al mero ripristino della legalità violata, proponibile anche da chi non sia in grado di dimostrare, o anche solo di allegare, di aver subito uno specifico pregiudizio alla propria RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli sfera giuridica soggettiva, per effetto dell’attività amministrativa asseritamente illegittima».

3. In ragione dei sollevati motivi di ricorso, quantunque solo il primo ed il terzo impingano direttamente in temi di diritto, non è inopportuno ribadire, seppur per sommi capi,i limiti entro cui è esercitabile il controllo di legittimità che il legislatore costituzionale ha inteso devolvere alle Sezioni Unite di questa Corte in rapporto alle decisioni assunte dai giudici speciali.

4. Va allora ricordato che la Corte Costituzionale, nell'occuparsi, su impulso dell'ordinanza 6891/2016 di queste SS.UU., di indicare con la sentenza 6/2018 le coordinate di sistema entro cui il tema dell'eccesso di giurisdizione prende forma, ha tra l'altro affermato che il controllo di giurisdizione previsto dall'art. 111 Cost., comma 8, «attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma 7, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i "soli" motivi inerenti alla giurisdizione".

Deve, di conseguenza , ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso.

"L'"eccesso di potere giudiziario", denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici».

RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli

5. Queste conclusioni - che rispecchiano peraltro affermazioni largamente reiterate nel tempo – riscuotono il placet pressoché indiscusso della giurisprudenza successiva di questa Corte (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez.

U, 9/09/2024, n. 24090) – la stessa ordinanza di questa Corte 19598/2020, di cui si dirà, ne assume il carattere di "diritto vivente" – resa, infatti, attenta a rimarcare che il controllo che la Costituzione attribuisce alla Corte di Cassazione in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez.

U, 1 22/07/2024, n. 20107).

In particolare si è precisato, intendendo in tal modo sottolineare che diversamente risulterebbe obliterata ogni distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione ed il sindacato di giurisdizione verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che hail sindacato di legittimità sui provvedimenti del giudice ordinario (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez.

U, 23/04/2024, n. 10955), che «il controllo del limite esterno della giurisdizione -che l'art. 111 Cost. , comma 8, affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale» (Cass., Sez.

U, 4/12/2020, n. 27770).

6. Né questo quadro di principi si presta a rimeditazioni in relazione al diritto unionale, come preconizzato dalla citata ordinanza 19598/2020, mossa dal dubbio che la prassi interpretativa invalsa sulla base di essi evidenziasse un contrasto con i principi di equivalenza e di effettività della tutela RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli giurisdizionale assicurati dal combinato disposto degli artt. 19, paragrafo 1, TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali; e che in ragione di ciò si era appunto indotta ad interpellare la Corte UE, sottoponendo alla stessa perciò un primo quesito, onde appurare se i limiti del controllo giurisdizionale affidato dall'art. 111 Cost, comma 8, alla Corte di Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali, secondo la ricostruzione di Corte Cost. 6/2018, meritino adesione anche nel caso in cui la decisione pronunciata dai medesimi in ambiti disciplinati dal diritto eurounitario si ponga in contrasto con l'interpretazione di esso resa dalla Corte di giustizia, con l'effetto di determinare il consolidamento di violazione del diritto comunitario e di pregiudicare l'uniforme applicazione di questo e l'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive dei singoli.

Nel rispondere al quesito la Corte di giustizia con sentenza 21/12/2021, C- 497/20, [OSCURATO:SOCIETA]. – a cui si allinea graniticamente tutta la successiva giurisprudenza di questa Corte (in motivazione, ex purimis, Cass., Sez U, 5/11/2024, n. 28350) –ha infatti dissipato ogni superstite perplessità affermando che, sebbene nel caso specifico la decisione del Consiglio di Stato risultasse viziata per aver dichiarato, in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di appalti, irricevibile il ricorso proposto in sede amministrativa, nondimeno «il diritto dell'Unione non impone allo Stato membro di prevedere per rimediare alla violazione di tale diritto a un ricorso effettivo, la possibilità di impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale supremo tali decisioni di irricevibilità adottate dal supremo giudice amministrativo, qualora il diritto nazionale di detto Stato non preveda un siffatto mezzo di impugnazione» .

Il che, nel mentre apre, su un altro versante, la strada ad inedite soluzioni riparatorie (cfr. il punto 80 della citata decisione), per ciò che qui interessa la chiude, forse in modo definitivo, al diverso approccio che si era fatto talora strada in relazione a quei casi in cui il diniego di giurisdizione da parte del giudice speciale implichi una violazione del diritto unionale e conferma il principio, già statuito da questa Corte, che "la violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell'Unione Europea o della CEDU che si risolva in un "error in iudicando" (sia pure "de iure procedendi") non è RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli sindacabile ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale – l'accertamento delle quali rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione – concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale" (ex plurimis, in motivazione, da ultimo, Cass., Sez.

U, 22/01/2025, n.1626).

7. In questo quadro di indirizzo è agevole aver ragione delle doglianze in disamina.

8. Il primo motivo è inammissibile.

L'ipotetico errore che con esso si addebita alla decisione impugnata è tutto interno alla giurisdizione di appartenenza.

E ben vero che,come si ricava dalla giurisprudenza delle SS.UU., l a questione concernente la configurabilità o meno di un interesse (legittimo) suscettibile di tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo si risolve nell’accertamento della sussistenza dell’interesse al ricorso, che è valutabile solo dal giudice avanti al quale l'azione sia proposta e rientra perciò nei limiti interni alla sua giurisdizione.

E dunque, quand’anche nel procedere in questa direzione si potesse credere che la sentenza impugnata sia caduta in errore nel riconoscere l’interesse al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – errore non ravvisabile, giacch é la tutelabilità dell'interesse strumentale, come puntualmente si riporta in motivazione, gode di un ampio consenso tanto nella giurisprudenza amministrativa che in quella eurounitaria ed è stata favorevolmente riscontrata dalla Corte Costituzionale– ,ci si troverebbe in ogni caso davanti ad una scelta interpretativa , del giudice adito nella qualificazione giuridica dell’interesse ovvero nell’attribuzione del nomen juris ad esso non sindacabile in questa sede come eccesso di giurisdizione.

9. Il secondo motivo ricorso è del pari inammissibile.

A parte le riserve cui si è fatto cenno circa la giustiziabilità della doglianza che vi trova espressione, va osservato che la questione ivi sollevata postula indiscutibilmente un'attività valutativa ed andava perciò posta al giudice di RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli riferimento che quelle norme, riconoscendo la tutelabilità dell'interesse strumentale, avrebbe contraddetto.

Si chiede ora che le SS.UU. si facciano interpreti di un compito sostitutivo del giudice competente del tutto estraneo alla funzione che l'ordinamento processuale assegna loro in ordine alle decisioniassunte dai giudici speciali.

10. Il terzo motivo deve ritenersi inammissibile per superfluità in ragione dell'inammissibilità decretata riguardo alprimo.

Il motivo si fonda sul presupposto che il Consiglio di Stato con la sentenza impugnata abbia ritenuto di valorizzare un interesse di mero fatto dell'impugnante.

Ma, come visto, rilevando l'insindacabilità della doglianza declinata con il primo motivo di ricorso, questa affermazione si sottrae al vaglio qui preteso perché è interna ai limiti della giurisdizione del giudice di riferimento e non è quindi fonte di un eccesso di giurisdizione sanzionabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost.

Ne discende che viene, di conseguenza, meno il presupposto su cui la si fondala deducibilità della doglianza perché, non potendosi sindacare l'apprezzamento dell'interesse al ricorso a cui ha proceduto il Consiglio di Stato, neppure si potrà dire che, così procedendo, il decidente abbia invaso la sfera del legislatore e che la decisione da lui pronunciata sia infirmata da un vizio di sconfinamento.

11. Vanno dunque dichiarati inammissibili tutti e tre i motivi.

12. Le spese processuali , ad eccezione di quelle relative al rapporto tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che vanno compensate per omogeneità di posizioni, seguono la soccombenza e si liquidano , in favore di ciascuno dei controricorrenti, come da dispositivo.

Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M Dichiara inammissibili il primo ed il secondoed il terzo motivo di ricorso .

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in f avore di ciascuno dei controricorrenti [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.p.ain euro 15.200,00 di cui RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ed in favore di ciascuno dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per az., Asl 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell'Università degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] e I.R.C.C.S. –istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Fondazione G .

Pascale in euro 13.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Compensa le spese processuali nel rapporto processuale ricorrente Al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 15077-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 19/A , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S ANITARIA L [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] O SPEDALIERA U NIVERSITARIA DELL’UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; I.R.C.C.S. – [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - FONDAZIONE G. PASCALE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]. COOP. P.A., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; SO.RE.SA.S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona de i rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliat e in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ed [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]’ANNA E [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - PAUSILIPON, [OSCURATO:SOCIETA]. A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli DIO e RUGGI D’ARAGONA, [OSCURATO:SOCIETA]., A.S.L. NAPOLI 2 NORD, [OSCURATO:PERSONA], REGIONE CAMPANIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4701/2024 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/05/2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con la sentenza riportata in epigrafe la III Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per azioni avverso la sentenza del T.A.R. della Campania n. 377/2024 ed, in riforma di essa , ha pronunciato l'annullamento di tutti gli atti ivi impugnati dall'appellante e, segnatamente, della determinazione dirigenziale n, 205 del 6.9.2023 con cui la So.Re.Sa. – [OSCURATO:PERSONA] per la Sanità nella sua veste di centrale di committenza regionale per il comparto sanitario della Regione Campania, in esito alla gara di appalto indetta con determinazione dirigenziale n. 184 del 16.9.2022 per l'affidamento del "Multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso delle [OSCURATO:PERSONA] della Regione Campania", aveva proceduto all'aggiudicazione dei relativi lotti, da cui risultava esclusa [OSCURATO:PERSONA] per non essersi collocata in nessuno di essi in posizione utile. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le ragioni di impugnazione dell'appellante che, nell'opporre avanti al primo giudice gli atti di gara poi annullati, aveva lamentato, in principalità, la violazione dell'art. 34, comma 1, d.lgs. 50/2016 –che prescrive l'inserimento nella documentazione di gara dei criteri ambientali minimi (CAM) secondo le indicazioni recate dai corrispondenti decreti ministeriali – in quanto, sebbene i CAM fossero stati RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli richiamati nell'art. 14 del Disciplinare tecnico, non si era proceduto alla loro coerente declinazione nella legge di gara mediante l'inserimento in essa delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali corrispondenti. Inoltre la procedura, sempre ad avviso dell'impugnante –avviso anch'esso condiviso dal decidente – si mostrava viziata per il fatto che l'allegato A5, contenente l'elencazione dei criteri di valutazione delle offerte, su 70 punti utili, destinasse solo 4 punti alla sostenibilità ambientale; ed ancora perché, malgrado l'espletamento dell'incarico comportasse anche la produzione di varie tipologie di rifiuti, sicché la loro gestione non poteva reputarsi estranea all'oggetto dell'appalto, nessuna specificazione dei CAM relativi figurava prevista nella documentazione di gara. 1.2. Nell'accogliere le dette ragioni di gravame il Consiglio di Stato si è dato cura anche di respingerel'eccezione pregiudiziale, già implicitamente rigettata dal primo giudice, sollevata, tra l'altro, da uno degli aggiudicatari, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella sua veste di appellante incidentale, in punto di ammissibilità del proposto atto di ricorso per difetto di interesse in ragione del fatto che, non essendosi [OSCURATO:PERSONA] collocata in un'utile posizione di gara in nessuno dei lotti oggetto di aggiudicazione, costei era perciò priva di interesse al ricorso, non essendo a tal fine bastevole l'interesse strumentale alla riedizione della procedura. In replica alla declinata pregiudiziale, sorretta dalla considerazione che [OSCURATO:PERSONA] non aveva dato alcuna contezza della circostanza per cui qualora la documentazione di gara avesse riportato i CAM l'esito di essa avrebbe potuto essere diverso, il decidente ha invece inteso richiamarsi, condividendone le conclusioni e non ravvisando ragioni per discostarsene, al proprio precedente costituito dalla sentenza 8773/2022, osservando in calce ad esso che «in simile fattispecie l'interesse strumentale alla riedizione della gara per la illegittimità della lex specialis prescinde da una sorta di prova di resistenza parametrato all'esito della riedizione stessa»; sicché, come affermato nell'occasione, «una volta chiarita l'ammissibilità del gravame rivolto contro un'aggiudicazione viziata dal mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara, la conseguenza dell'accoglimento di tale RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli censura è la caducazione dell'intera gara e l'integrale riedizione della stessa, emendata del vizio in questione. (...) . In realtà, come già chiarito, è pacifico che in un caso del genere rilevi (e sia sufficiente) l'interesse strumentale alla riedizione della gara (cfr. Cons. Stato, sez V, n. 972/2021, cit., con richiami di giurisprudenza). Dal che la fondatezza anche del motivo di appello, che deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per mancata dimostrazione della prova di resistenza». 1.3. L'affermazione in parola è oggetto di censura da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che ne fa motivo di ricorso a questa Corte ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362 cod. proc. civ., denunciando l’eccesso di giurisdizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata sotto tre diversi profili; ad essi aderisce [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso, mentre vi replicano con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per az., Asl 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell'Università degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], I.R.C.C.S. –istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Fondazione G . Pascale , e con contro ricorso e memoria [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., m entre non hanno svolto attività processuale i restanti intimati. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitorie scritte con cui chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «eccesso di potere giurisdizionale per difetto assoluto di giurisdizione in relazione agli artt. 24, 103 e 113 Cost. per avere il Consiglio di Stato accordato tutela giurisdizionale a un interesse di mero fatto». Deduce la ricorrente, rilevando preliminarmente che per stessa ammissione dell'appellante principale costei non aveva allegato, in relazione agli esiti della procedura che l'avevano vista conseguire una posizione non utile ai fini dell'aggiudicazione, una lesione della propria sfera giuridica, che la sentenza impugnata ha invece ritenuto sufficiente a motivare l'accoglimento del gravame l'interesse strumentale alla riedizione RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli della gara. Così facendo però il Consiglio di Stato si è indotto ad affermare «la tutelabilità in astratto dell’interesse strumentale, senza avvedersi della circostanza per cui un conto è l’interesse al ricorso inteso come l’utilità concreta che il ricorrente intende conseguire con l’azione, altro conto è l’interesse al ricorso inteso in chiave sostanziale, e cioè nel senso della posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata che fonda la legittimazione al ricorso, e che deve sussistere al fine di evitare che la giurisdizione amministrativa si atteggi quale giurisdizione di diritto oggettivo». Se si fosse tenuto in debito conto questa distinzione si sarebbe agevolmente ottenuta la dimostrazione che «l’interesse azionato da Coopeservice è un interesse di mero fatto, non trovandosi la stessa, con riferimento alla norma di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016, in una posizione qualificata e differenziata rispetto a tutti gli altri consociati, compresi quelli che non hanno affatto partecipato alla gara». Non è perciò «seriamente sostenibile che la violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016 possa essere invocata da chi, pur non avendone ricevuto alcuno specifico pregiudizio, voglia semplicemente “approfittarne” per vedersi riconosciuta una seconda possibilità di aggiudicazione della gara. La qualità di partecipante alla gara è sufficiente a fondare la legittimazione ad agire quando venga in considerazione la violazione di norme che hanno inciso, almeno potenzialmente, sul corretto svolgimento della procedura sotto il profilo della erronea valutazione delle offerte o della mancata esclusione di uno o più concorrenti. Ma essa non può certo bastare a fondare la proposizione di azioni giurisdizionali intese alla eliminazione di profili di illegittimità della gara che non hanno inciso né sulla dinamica del confronto competitivo tra gli operatori, né, tanto meno, sulla possibilità stessa di prendervi parte». «In buona sostanza, l’interesse legittimo sussiste soltanto se la norma che si assume violata prenda in considerazione, sia pure indirettamente, l’interesse del privato al conseguimento o alla conservazione di un determinato bene della vita, e sempre che, per effetto della sua violazione, il privato sia in grado di dimostrare di aver subito uno specifico pregiudizio». in ragione di ciò, dunque, «la controversia definita dal Consiglio di Stato con la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere definita RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli nel senso della inammissibilità, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha –neppure in via ipotetica – allegato di aver subito una specifica lesione della propria sfera giuridica in conseguenza della (peraltro inesistente) violazione dell’art. 34 da parte della lex specialis.» 2.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «in subordine rispetto al primo motivo, richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE in relazione all’art. 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014». Deduce la ricorrente che, poiché a mente dell'art. 1, par 3, della citata direttiva l'accesso ad una procedura di ricorso in materia di appalti è consentita solo a chi abbia interesse ad ottenerne l'aggiudicazione e sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione delle norme regolatorie, sicché il ricorso è ammissibile a condizione che vi sia un interesse all'aggiudicazione e sussista una lesione o un rischio di lesione, nell'ipotesi in disamina «non risulterebbe osservata la necessaria sussistenza di entrambi i requisiti previsti dalla norma europea per l’accesso alla tutela giurisdizionale in materia di affidamenti pubblici, e cioè l’interesse ad ottenere l’aggiudicazione abbinato alla lesione derivante dalla violazione». Invero dalla giurisprudenza unionale, in materia di intese restrittive incidenti sulle procedure di gara, «si evince che l’utilità che il concorrente escluso avrebbe potuto trarre dall’annullamento dell’aggiudicazione in ragione dell’accertamento dell’intesa restrittiva realizzata dall’aggiudicatario e dagli altri concorrenti – utilità che sarebbe consistita nell’interesse strumentale di poter partecipare nuovamente alla procedura, rispetto alla quale si era munito dei richiesti requisiti di partecipazione – non è sufficiente a garantirgli l’accesso alla procedura di ricorso. Ciò in quanto egli non possiede quell’interesse qualificato e differenziato che deve fondare la sua legittimazione ad agire, alla stregua di quanto disposto (non solo dai principi generali del nostro ordinamento, ma RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli anche) dall’art. 1, par. 3, della direttiva 89/665/CEE». Non essendo, dunque, possibile accedere alla tutela giurisdizionale al solo fine di ripristinare la legalità pretesamente violata, va di conseguenza chiesto al giudice unionale, ove non dovesse trovare accoglimento il primo motivo di ricorso, disponendo il rinvio pregiudiziale della questione ai sensi dell'art. 267 TFUE, «se l’art. 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, osta a una normativa nazionale che ammette la possibilità di proporre ricorso contro l’aggiudicazione di un appalto pubblico da parte di un operatore economico che, dopo aver partecipato alla relativa procedura senza risultarne aggiudicatario, denunci una violazione del tutto slegata dalla lesione di un proprio specifico interesse, al solo scopo di ottenere la riedizione della procedura medesima ed avere così la possibilità di risultarne aggiudicatario». 2.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: «eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel potere legislativo per avere il Consiglio di Stato creato una nuova ipotesi di giurisdizione oggettiva». Deduce la ricorrente, che accordando l'invocata tutela giurisdizionale nel caso di specie, «il Consiglio di Stato ha creato una nuova ipotesi di giurisdizione oggettiva, non prevista dal legislatore, così sconfinando nell’ambito del potere legislativo». Risulta, cioè, «chiaro come il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, abbia ecceduto dal proprio ruolo di interprete, finanche se inteso in funzione “creativa” della volontà della legge nel caso concreto». Ed infatti «né l’art. 34 del d.lgs. n. 50 del 2016, né alcuna altra norma ad esso collegata o comunque pertinente in materia affermano che la pretesa omissione, nella lex specialis di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM possa legittimare un’impugnazione volta al mero ripristino della legalità violata, proponibile anche da chi non sia in grado di dimostrare, o anche solo di allegare, di aver subito uno specifico pregiudizio alla propria RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli sfera giuridica soggettiva, per effetto dell’attività amministrativa asseritamente illegittima». 3. In ragione dei sollevati motivi di ricorso, quantunque solo il primo ed il terzo impingano direttamente in temi di diritto, non è inopportuno ribadire, seppur per sommi capi,i limiti entro cui è esercitabile il controllo di legittimità che il legislatore costituzionale ha inteso devolvere alle Sezioni Unite di questa Corte in rapporto alle decisioni assunte dai giudici speciali. 4. Va allora ricordato che la Corte Costituzionale, nell'occuparsi, su impulso dell'ordinanza 6891/2016 di queste SS.UU., di indicare con la sentenza 6/2018 le coordinate di sistema entro cui il tema dell'eccesso di giurisdizione prende forma, ha tra l'altro affermato che il controllo di giurisdizione previsto dall'art. 111 Cost., comma 8, «attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma 7, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i "soli" motivi inerenti alla giurisdizione". Deve, di conseguenza , ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso. "L'"eccesso di potere giudiziario", denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici». RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli 5. Queste conclusioni - che rispecchiano peraltro affermazioni largamente reiterate nel tempo – riscuotono il placet pressoché indiscusso della giurisprudenza successiva di questa Corte (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. U, 9/09/2024, n. 24090) – la stessa ordinanza di questa Corte 19598/2020, di cui si dirà, ne assume il carattere di "diritto vivente" – resa, infatti, attenta a rimarcare che il controllo che la Costituzione attribuisce alla Corte di Cassazione in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, è circoscritto alle sole questioni inerenti alla giurisdizione, cioè al controllo dell'osservanza delle norme di diritto che disciplinano i limiti esterni della giurisdizione stessa, ovvero all'esistenza di vizi che attengono all'essenza stessa della funzione giurisdizionale, senza estendersi al modo del suo esercizio, con la conseguenza che con il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o del giudice contabile non possono essere dedotti altri eventuali errori, in iudicando o in procedendo (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. U, 1 22/07/2024, n. 20107). In particolare si è precisato, intendendo in tal modo sottolineare che diversamente risulterebbe obliterata ogni distinzione tra limiti interni ed esterni della giurisdizione ed il sindacato di giurisdizione verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che hail sindacato di legittimità sui provvedimenti del giudice ordinario (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. U, 23/04/2024, n. 10955), che «il controllo del limite esterno della giurisdizione -che l'art. 111 Cost. , comma 8, affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale» (Cass., Sez. U, 4/12/2020, n. 27770). 6. Né questo quadro di principi si presta a rimeditazioni in relazione al diritto unionale, come preconizzato dalla citata ordinanza 19598/2020, mossa dal dubbio che la prassi interpretativa invalsa sulla base di essi evidenziasse un contrasto con i principi di equivalenza e di effettività della tutela RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli giurisdizionale assicurati dal combinato disposto degli artt. 19, paragrafo 1, TUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali; e che in ragione di ciò si era appunto indotta ad interpellare la Corte UE, sottoponendo alla stessa perciò un primo quesito, onde appurare se i limiti del controllo giurisdizionale affidato dall'art. 111 Cost, comma 8, alla Corte di Cassazione sulle decisioni dei giudici speciali, secondo la ricostruzione di Corte Cost. 6/2018, meritino adesione anche nel caso in cui la decisione pronunciata dai medesimi in ambiti disciplinati dal diritto eurounitario si ponga in contrasto con l'interpretazione di esso resa dalla Corte di giustizia, con l'effetto di determinare il consolidamento di violazione del diritto comunitario e di pregiudicare l'uniforme applicazione di questo e l'effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive dei singoli. Nel rispondere al quesito la Corte di giustizia con sentenza 21/12/2021, C- 497/20, [OSCURATO:SOCIETA]. – a cui si allinea graniticamente tutta la successiva giurisprudenza di questa Corte (in motivazione, ex purimis, Cass., Sez U, 5/11/2024, n. 28350) –ha infatti dissipato ogni superstite perplessità affermando che, sebbene nel caso specifico la decisione del Consiglio di Stato risultasse viziata per aver dichiarato, in contrasto con la disciplina comunitaria in materia di appalti, irricevibile il ricorso proposto in sede amministrativa, nondimeno «il diritto dell'Unione non impone allo Stato membro di prevedere per rimediare alla violazione di tale diritto a un ricorso effettivo, la possibilità di impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale supremo tali decisioni di irricevibilità adottate dal supremo giudice amministrativo, qualora il diritto nazionale di detto Stato non preveda un siffatto mezzo di impugnazione» . Il che, nel mentre apre, su un altro versante, la strada ad inedite soluzioni riparatorie (cfr. il punto 80 della citata decisione), per ciò che qui interessa la chiude, forse in modo definitivo, al diverso approccio che si era fatto talora strada in relazione a quei casi in cui il diniego di giurisdizione da parte del giudice speciale implichi una violazione del diritto unionale e conferma il principio, già statuito da questa Corte, che "la violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell'Unione Europea o della CEDU che si risolva in un "error in iudicando" (sia pure "de iure procedendi") non è RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli sindacabile ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all'osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale – l'accertamento delle quali rientra nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione – concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale" (ex plurimis, in motivazione, da ultimo, Cass., Sez. U, 22/01/2025, n.1626). 7. In questo quadro di indirizzo è agevole aver ragione delle doglianze in disamina. 8. Il primo motivo è inammissibile. L'ipotetico errore che con esso si addebita alla decisione impugnata è tutto interno alla giurisdizione di appartenenza. E ben vero che,come si ricava dalla giurisprudenza delle SS.UU., l a questione concernente la configurabilità o meno di un interesse (legittimo) suscettibile di tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo si risolve nell’accertamento della sussistenza dell’interesse al ricorso, che è valutabile solo dal giudice avanti al quale l'azione sia proposta e rientra perciò nei limiti interni alla sua giurisdizione. E dunque, quand’anche nel procedere in questa direzione si potesse credere che la sentenza impugnata sia caduta in errore nel riconoscere l’interesse al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – errore non ravvisabile, giacch é la tutelabilità dell'interesse strumentale, come puntualmente si riporta in motivazione, gode di un ampio consenso tanto nella giurisprudenza amministrativa che in quella eurounitaria ed è stata favorevolmente riscontrata dalla Corte Costituzionale– ,ci si troverebbe in ogni caso davanti ad una scelta interpretativa , del giudice adito nella qualificazione giuridica dell’interesse ovvero nell’attribuzione del nomen juris ad esso non sindacabile in questa sede come eccesso di giurisdizione. 9. Il secondo motivo ricorso è del pari inammissibile. A parte le riserve cui si è fatto cenno circa la giustiziabilità della doglianza che vi trova espressione, va osservato che la questione ivi sollevata postula indiscutibilmente un'attività valutativa ed andava perciò posta al giudice di RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli riferimento che quelle norme, riconoscendo la tutelabilità dell'interesse strumentale, avrebbe contraddetto. Si chiede ora che le SS.UU. si facciano interpreti di un compito sostitutivo del giudice competente del tutto estraneo alla funzione che l'ordinamento processuale assegna loro in ordine alle decisioniassunte dai giudici speciali. 10. Il terzo motivo deve ritenersi inammissibile per superfluità in ragione dell'inammissibilità decretata riguardo alprimo. Il motivo si fonda sul presupposto che il Consiglio di Stato con la sentenza impugnata abbia ritenuto di valorizzare un interesse di mero fatto dell'impugnante. Ma, come visto, rilevando l'insindacabilità della doglianza declinata con il primo motivo di ricorso, questa affermazione si sottrae al vaglio qui preteso perché è interna ai limiti della giurisdizione del giudice di riferimento e non è quindi fonte di un eccesso di giurisdizione sanzionabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. Ne discende che viene, di conseguenza, meno il presupposto su cui la si fondala deducibilità della doglianza perché, non potendosi sindacare l'apprezzamento dell'interesse al ricorso a cui ha proceduto il Consiglio di Stato, neppure si potrà dire che, così procedendo, il decidente abbia invaso la sfera del legislatore e che la decisione da lui pronunciata sia infirmata da un vizio di sconfinamento. 11. Vanno dunque dichiarati inammissibili tutti e tre i motivi. 12. Le spese processuali , ad eccezione di quelle relative al rapporto tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che vanno compensate per omogeneità di posizioni, seguono la soccombenza e si liquidano , in favore di ciascuno dei controricorrenti, come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Dichiara inammissibili il primo ed il secondoed il terzo motivo di ricorso . Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in f avore di ciascuno dei controricorrenti [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] s.p.ain euro 15.200,00 di cui RG 15077/24 [OSCURATO:PERSONA]ASL Napoli 1 [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge ed in favore di ciascuno dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. per az., Asl 1 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell'Università degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] e I.R.C.C.S. –istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Fondazione G . Pascale in euro 13.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Compensa le spese processuali nel rapporto processuale ricorrente Al
Sentenza Cassazione n. 03887/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris