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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 17012/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15333/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente- avverso la sentenza n. 869/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINOdepositata il10/01/2018 R.G.N. 1015/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. l a Corte di appello d i Torino, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla società qui ricorrente nei confronti dell'Inps e dell'Inail, ha dichiarato la società tenuta al pagamento di premi e sanzioni, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla voce di tariffa «0312»e non per la voce «0725», originariamente applicata in sede ispettiva; ha confermato, per il resto , la sentenza di primo gradoche aveva respinto la domanda di accertamento negativo dei crediti pretesi dai due Istituti, aventi origine in verbali ispettivi;

2. p er quanto ancora in discussione, la Corte di appello di Torino ha ritenuto che il contratto di appalto stipulato tra la società appellante eGori Gilberto non fosse genuino, confermando sul punto la statuizione di primo grado;

3. sulla base di un’articolata istruttoria, ha accertato la sussistenza, tra la società ricorrente e il predetto Gori, di un rapporto di lavoro subordinato, dal quale scaturivano obbligazioni nei confronti degli enti previdenziali; a tale riguardo, la Corte territoriale osservava come fossero ravvisabili i requisiti dell'eterodirezione, trattandosi di un soggetto che assicurava la gestione della struttura aziendale di [OSCURATO:PERSONA], facente capo alla società, dove il legale rappresentante si recava per qualche giorno alla settimana.

La posizione del Gori, però, diversamente da quanto sul punto statuito dal Tribunale, doveva assimilarsi a quella di un dipendente che, nei limiti dell'incarico e delle istruzioni impartite, attuava le disposizioni ricevutedai vertici aziendali, operando sotto il controllo e la vigilanza di questi ultimi; a tale posizione assicurativa doveva applicarsi , perciò, anziché la voce di tariffa «0725»relativa ai dirigenti , la voce «0312»,già assegnate dall'Istituto al restante personale;

4. p er la Corte di appello, poi , andavano disattese le censure relative agli obblighi assicurativ i individuati in relazione a i soci Salvati e Bertacco e al Presidente del consiglio di amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], nonché le censure con cui la parte privata contestava leulteriori voci di rischio attribuite in ragione dell’attività svolta dalla società.

Si trattava, per i Giudici, di censure del tutto generiche che non si facevano carico di criticare il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni erano, peraltro, condivisibili.

P er la Corte di strettuale, anche le eccezioni di prescrizione e decadenza erano generiche e neppure riproposte nelle conclusioni dell’atto di appello;

5. a vverso la deci sione, ha propo sto ricorso per cassazione, con cinque motivi, successivamente illustrati con memoria, la società in epigrafe;

6. hanno r esist it o, con controricorso, l’ I nail e l’ I nps ;

7. all’ a dunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]:

8. c on il primo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 1655 e 269 7 e s s. cod.ci v . nonc hé motivazione insufficiente, contraddittoria,illogica ed in violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360 n r. 5 cod.proc.civ.

« sul punto essenziale della causa»,per aver la Corte di appello accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e la società ricorrente;

9. con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 2094, 1655 , 2697 e s s. cod.ci v . nonché motivazione insufficiente, contraddittoria, illogic a ed in violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all'art . 360 n r. 5 cod.proc.civ., sul « punto essenziale della causa » , quanto alla operata ricostruzione dei rapporti tra la società ricorrente, il predetto Gori e la cooperativa Archè; 10.i due motivi vanno congiuntamente esaminati; 11.tutte le censure, anche quelle sub specie di violazione di legge, investono il ragionamento decisorio e schermano vizi della motivazione, non ritualmente devoluti alla Corte secondo il paradigma normativo di cui all’art. 360 nr. 5 cod. proc.civ., come costantemente interpretato dalla Corte(v.

Cass., sez. un., nn 8053 e 8054 del 2014 e numerose successive conformi);in modo evidente i rilievi sollecitano una non consentita rivalutazione delmateriale istruttorio acquisito nel corso del giudizio e sono, dunque, inammissibili; 12.con il terzo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione delle voci di tariffa « 0722, 0723, 0725 » del DM 12/12/2000, in relazione all'art 360 nr. 3 cod.proc.civ., nonché motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica, in relazione all'art. 360 nr.5 cod.proc.civ.

L e censure investono l'individuazione delle voci di tariffe, in relazione al la valutazione delrischio infortunistico stabilito per l’attività dei soci Salvati e Bertacco e per quella dellegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; 13.con il quarto motivo è dedotta la violazione dell’art. 16, in particolare del punto 2, del DM 12.12.2000, in relazione all’art. 360 nr. 3, nonché motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica, in relazione al l’art. 360 n r. 5 cod.proc.civ .

I l motivo investe la decorrenza della «nuova» classificazione che, per la ricorrente, andrebbe fissata al 1° novembre 2013 o in subordine al 1°maggio 2013; 14.con l'ultimo motivo, infine, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10 , della legge nr. 335 del 1995 (prescrizione quinquennale) e dell’art 29 delD.Lgs. nr. 276 del 2003 (prescrizione e decadenza biennale), in relazione al 360 nr. 3; motivazione carente e/o illogica, in relazione all’ar t. 360 nr 5 cod.proc.civ.; 15.anche gli ultimi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente presentando analoghi profili di inammissibilità; 16.tutti i rilievi sono genericamente argomentati , senza neppure confrontarsi con le statuizioni della Corte di appello; essi , cioè, si limitano ad una criptica critica dell’iterargomentativo, senza preoccuparsi di incrinare il ragionamento della Corte territorialeche, a proposito delle medesime censure, già ne evidenziava la carenza di specificità(v. pag. 18 della sentenza impugnata, in relazione all e censure mosse con riferimento all’obbligo assicurativo dei soci Salvati e Bertacco e del Presidente del Consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA] nonché in relazione alle ulteriori voci di rischio per l’attività svolta dalla società; v., altresì, pag. 22, quanto all a genericità dell e eccezioni di decadenza e prescrizione); 17.le modalità d'illustrazione dei motivi non soddisfano i requisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 366 cod.proc.civ., l a cui osservanza postula, invece, non solo l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche -e soprattutto- lo svolgimento di argomentazioniintellegibili ed esaurienti, intese a spiegare le ragioni per cui determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, de bbano considerarsi in contrasto con le norme regolatrici di una data fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità(cfr., ex plurimis , Cass. n. 16700del 2020); 18.ancora, il richiamo, i n tutt e le rubriche dei motivi, alla «motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica»non considera che, ratione temporis , la ricorrente avrebbe potuto - dovuto denunciare in cassazione solo l' anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (tra le recenti, Cass. sez.un. nr. n.37406 del 2022).

Nessuna delle indicate situazioni è illustratacon i motivi di ricorso; 19.sulla base delle esposte argomentazioni il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; 20.le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente; 21.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art.13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 4.5000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi delD.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15333/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso la sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente- avverso la sentenza n. 869/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINOdepositata il10/01/2018 R.G.N. 1015/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello d i Torino, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla società qui ricorrente nei confronti dell'Inps e dell'Inail, ha dichiarato la società tenuta al pagamento di premi e sanzioni, per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla voce di tariffa «0312»e non per la voce «0725», originariamente applicata in sede ispettiva; ha confermato, per il resto , la sentenza di primo gradoche aveva respinto la domanda di accertamento negativo dei crediti pretesi dai due Istituti, aventi origine in verbali ispettivi; 2. p er quanto ancora in discussione, la Corte di appello di Torino ha ritenuto che il contratto di appalto stipulato tra la società appellante eGori Gilberto non fosse genuino, confermando sul punto la statuizione di primo grado; 3. sulla base di un’articolata istruttoria, ha accertato la sussistenza, tra la società ricorrente e il predetto Gori, di un rapporto di lavoro subordinato, dal quale scaturivano obbligazioni nei confronti degli enti previdenziali; a tale riguardo, la Corte territoriale osservava come fossero ravvisabili i requisiti dell'eterodirezione, trattandosi di un soggetto che assicurava la gestione della struttura aziendale di [OSCURATO:PERSONA], facente capo alla società, dove il legale rappresentante si recava per qualche giorno alla settimana. La posizione del Gori, però, diversamente da quanto sul punto statuito dal Tribunale, doveva assimilarsi a quella di un dipendente che, nei limiti dell'incarico e delle istruzioni impartite, attuava le disposizioni ricevutedai vertici aziendali, operando sotto il controllo e la vigilanza di questi ultimi; a tale posizione assicurativa doveva applicarsi , perciò, anziché la voce di tariffa «0725»relativa ai dirigenti , la voce «0312»,già assegnate dall'Istituto al restante personale; 4. p er la Corte di appello, poi , andavano disattese le censure relative agli obblighi assicurativ i individuati in relazione a i soci Salvati e Bertacco e al Presidente del consiglio di amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], nonché le censure con cui la parte privata contestava leulteriori voci di rischio attribuite in ragione dell’attività svolta dalla società. Si trattava, per i Giudici, di censure del tutto generiche che non si facevano carico di criticare il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni erano, peraltro, condivisibili. P er la Corte di strettuale, anche le eccezioni di prescrizione e decadenza erano generiche e neppure riproposte nelle conclusioni dell’atto di appello; 5. a vverso la deci sione, ha propo sto ricorso per cassazione, con cinque motivi, successivamente illustrati con memoria, la società in epigrafe; 6. hanno r esist it o, con controricorso, l’ I nail e l’ I nps ; 7. all’ a dunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 8. c on il primo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 1655 e 269 7 e s s. cod.ci v . nonc hé motivazione insufficiente, contraddittoria,illogica ed in violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360 n r. 5 cod.proc.civ. « sul punto essenziale della causa»,per aver la Corte di appello accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e la società ricorrente; 9. con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 2094, 1655 , 2697 e s s. cod.ci v . nonché motivazione insufficiente, contraddittoria, illogic a ed in violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all'art . 360 n r. 5 cod.proc.civ., sul « punto essenziale della causa » , quanto alla operata ricostruzione dei rapporti tra la società ricorrente, il predetto Gori e la cooperativa Archè; 10.i due motivi vanno congiuntamente esaminati; 11.tutte le censure, anche quelle sub specie di violazione di legge, investono il ragionamento decisorio e schermano vizi della motivazione, non ritualmente devoluti alla Corte secondo il paradigma normativo di cui all’art. 360 nr. 5 cod. proc.civ., come costantemente interpretato dalla Corte(v. Cass., sez. un., nn 8053 e 8054 del 2014 e numerose successive conformi);in modo evidente i rilievi sollecitano una non consentita rivalutazione delmateriale istruttorio acquisito nel corso del giudizio e sono, dunque, inammissibili; 12.con il terzo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione delle voci di tariffa « 0722, 0723, 0725 » del DM 12/12/2000, in relazione all'art 360 nr. 3 cod.proc.civ., nonché motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica, in relazione all'art. 360 nr.5 cod.proc.civ. L e censure investono l'individuazione delle voci di tariffe, in relazione al la valutazione delrischio infortunistico stabilito per l’attività dei soci Salvati e Bertacco e per quella dellegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]; 13.con il quarto motivo è dedotta la violazione dell’art. 16, in particolare del punto 2, del DM 12.12.2000, in relazione all’art. 360 nr. 3, nonché motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica, in relazione al l’art. 360 n r. 5 cod.proc.civ . I l motivo investe la decorrenza della «nuova» classificazione che, per la ricorrente, andrebbe fissata al 1° novembre 2013 o in subordine al 1°maggio 2013; 14.con l'ultimo motivo, infine, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10 , della legge nr. 335 del 1995 (prescrizione quinquennale) e dell’art 29 delD.Lgs. nr. 276 del 2003 (prescrizione e decadenza biennale), in relazione al 360 nr. 3; motivazione carente e/o illogica, in relazione all’ar t. 360 nr 5 cod.proc.civ.; 15.anche gli ultimi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente presentando analoghi profili di inammissibilità; 16.tutti i rilievi sono genericamente argomentati , senza neppure confrontarsi con le statuizioni della Corte di appello; essi , cioè, si limitano ad una criptica critica dell’iterargomentativo, senza preoccuparsi di incrinare il ragionamento della Corte territorialeche, a proposito delle medesime censure, già ne evidenziava la carenza di specificità(v. pag. 18 della sentenza impugnata, in relazione all e censure mosse con riferimento all’obbligo assicurativo dei soci Salvati e Bertacco e del Presidente del Consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA] nonché in relazione alle ulteriori voci di rischio per l’attività svolta dalla società; v., altresì, pag. 22, quanto all a genericità dell e eccezioni di decadenza e prescrizione); 17.le modalità d'illustrazione dei motivi non soddisfano i requisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 366 cod.proc.civ., l a cui osservanza postula, invece, non solo l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche -e soprattutto- lo svolgimento di argomentazioniintellegibili ed esaurienti, intese a spiegare le ragioni per cui determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, de bbano considerarsi in contrasto con le norme regolatrici di una data fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità(cfr., ex plurimis , Cass. n. 16700del 2020); 18.ancora, il richiamo, i n tutt e le rubriche dei motivi, alla «motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica»non considera che, ratione temporis , la ricorrente avrebbe potuto - dovuto denunciare in cassazione solo l' anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (tra le recenti, Cass. sez.un. nr. n.37406 del 2022). Nessuna delle indicate situazioni è illustratacon i motivi di ricorso; 19.sulla base delle esposte argomentazioni il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; 20.le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente; 21.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art.13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 4.5000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
Sentenza Cassazione n. 17012/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris