CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48130/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 5 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Verona, in data 4 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena di mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt.110 - 646 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, terzo comma, cod. pen., è necessario che l'autore del reato abbia compiuto i settanta anni di età al momento della commissione del fatto e non al momento della celebrazione del processo (vedi Sez. 1, n. 746 del 19/10/2017, dep. 2019, Moroni, Rv. 274761). Rilevato che, nel caso di specie, la pena detentiva inflitta, in considerazione della precedente condanna, è superiore ai limiti legali e l'imputata, nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non aveva compiuto il settantesimo anno di età alla data del tempus commissi delicti (18/06/2015). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre