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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:423
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0268_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 1 o giugno 2021 –

[OSCURATO:PERSONA]

(causa C-268/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di mutuo ipotecario – Clausole abusive – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d’interesse (clausola di tasso minimo) – Contratto di novazione – Assenza di carattere vincolante»

1. Questioni pregiudiziali – Risposta che può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 23, 24)

2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Clausola suscettibile di essere dichiarata abusiva essendo oggetto di un contratto di novazione – Contratto che prevede la rinuncia del consumatore al beneficio che risulta dalla dichiarazione del carattere abusivo di una siffatta clausola – Ammissibilità – Condizione – Verifica spettante al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1) (v. punti 33, 36-38, disp. 1)

3. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Clausola che non è stata oggetto di un negoziato individuale – Nozione – Clausola di un contratto di novazione intesa a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto precedentemente concluso tra queste stesse parti o che disciplina le conseguenze del carattere abusivo di detta altra clausola – Inclusione – Valutazione del carattere abusivo da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, § 1 e 2) (v. punti 42, 44, 45)

4. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Clausola che non è stata oggetto di un negoziato individuale – Nozione – Clausola di un contratto di novazione intesa a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto precedentemente concluso tra queste stesse parti o che disciplina le conseguenze del carattere abusivo di detta altra clausola – Requisito di trasparenza – Portata – Criteri di valutazione (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, § 1 e 2) (v. punti 54, 56, 58, disp. 2) Dispositivo 1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo è suscettibile di essere accertato giudizialmente, possa essere oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e detto consumatore, purché al momento della conclusione di detto contratto di novazione il consumatore fosse cosciente del carattere non vincolante di detta clausola nonché delle conseguenze da essa derivanti, sicché la sua adesione a detto contratto di novazione sia frutto di un consenso libero e informato, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, al momento della conclusione di un contratto novazione tra un professionista e un consumatore, le cui clausole non sono state oggetto di negoziato individuale, e che è inteso a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto precedentemente concluso tra queste stesse parti, tale professionista fornisca a detto consumatore le informazioni pertinenti che gli avrebbero permesso di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene sarebbero derivate e, in particolare, il fatto che la clausola iniziale avrebbe potuto essere eventualmente abusiva, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare. ( 1 ) GU C 238 del 15.7.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0268_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 1 o giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C-268/19) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di mutuo ipotecario – Clausole abusive – Clausola di limitazione della variabilità del tasso d’interesse (clausola di tasso minimo) – Contratto di novazione – Assenza di carattere vincolante» 1. Questioni pregiudiziali – Risposta che può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 23, 24) 2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Clausola suscettibile di essere dichiarata abusiva essendo oggetto di un contratto di novazione – Contratto che prevede la rinuncia del consumatore al beneficio che risulta dalla dichiarazione del carattere abusivo di una siffatta clausola – Ammissibilità – Condizione – Verifica spettante al giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, § 1) (v. punti 33, 36-38, disp. 1) 3. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Clausola che non è stata oggetto di un negoziato individuale – Nozione – Clausola di un contratto di novazione intesa a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto precedentemente concluso tra queste stesse parti o che disciplina le conseguenze del carattere abusivo di detta altra clausola – Inclusione – Valutazione del carattere abusivo da parte del giudice nazionale (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, § 1 e 2) (v. punti 42, 44, 45) 4. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Clausola che non è stata oggetto di un negoziato individuale – Nozione – Clausola di un contratto di novazione intesa a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto precedentemente concluso tra queste stesse parti o che disciplina le conseguenze del carattere abusivo di detta altra clausola – Requisito di trasparenza – Portata – Criteri di valutazione (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, § 1 e 2) (v. punti 54, 56, 58, disp. 2) Dispositivo 1) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo è suscettibile di essere accertato giudizialmente, possa essere oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e detto consumatore, purché al momento della conclusione di detto contratto di novazione il consumatore fosse cosciente del carattere non vincolante di detta clausola nonché delle conseguenze da essa derivanti, sicché la sua adesione a detto contratto di novazione sia frutto di un consenso libero e informato, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che il requisito di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, al momento della conclusione di un contratto novazione tra un professionista e un consumatore, le cui clausole non sono state oggetto di negoziato individuale, e che è inteso a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto precedentemente concluso tra queste stesse parti, tale professionista fornisca a detto consumatore le informazioni pertinenti che gli avrebbero permesso di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene sarebbero derivate e, in particolare, il fatto che la clausola iniziale avrebbe potuto essere eventualmente abusiva, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare. ( 1 ) GU C 238 del 15.7.2019 .