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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31886/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12187-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] 00375690427, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 786/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Avvocatura dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 786/04/2020 con cui la CTR per la Regione Marchei rs----Lc-a ha rigettato sia l'appello principale del contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. per carenza d'interesse, perché già vittorioso in primo grado ancorché per motivi diversi, sia quello incidentale dell'Ufficio, per aver ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 ai fini Ires ed altro per l'anno d'imposta 2012.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Il contribuente ha spiegato controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

CONSIDERATO Con il primo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973.

In particolare, deduce che la CTR avrebbe illegittimamente ritenuta raggiunta la prova contraria così come fornita dal contribuente.

Con il secondo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità per carenza di motivazione in violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 2, e 36, co. 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR reso una motivazione apparente nella parte in cui ha dichiarato l'adempimento della prova contraria da parte del contribuente.

Ric. 2021 n. 12187 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- Il ricorso per cassazione risulta proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., in scadenza il giorno 27 aprile 2021.

La impugnata sentenza è stata infatti depositata il 27 ottobre 2020, ma il ricorso per cassazione risulta essere stato spedito a mezzo pec per la notificazione il giorno 28 aprile 2021 e non il giorno 27 aprile 2021, così come erroneamente riportato nell'attestazione di conformità.

Il gravame è stato pertanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., n. 11846/2018).

Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato, mentre il ricorso incidentale resta assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l'incidentale.

Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.diciassettemiladuecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12187-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] 00375690427, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 786/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Avvocatura dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 786/04/2020 con cui la CTR per la Regione Marchei rs----Lc-a ha rigettato sia l'appello principale del contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. per carenza d'interesse, perché già vittorioso in primo grado ancorché per motivi diversi, sia quello incidentale dell'Ufficio, per aver ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973 ai fini Ires ed altro per l'anno d'imposta 2012. Il ricorso è affidato a due motivi. Il contribuente ha spiegato controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi. CONSIDERATO Con il primo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973. In particolare, deduce che la CTR avrebbe illegittimamente ritenuta raggiunta la prova contraria così come fornita dal contribuente. Con il secondo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per nullità per carenza di motivazione in violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 2, e 36, co. 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR reso una motivazione apparente nella parte in cui ha dichiarato l'adempimento della prova contraria da parte del contribuente. Ric. 2021 n. 12187 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Il ricorso per cassazione risulta proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., in scadenza il giorno 27 aprile 2021. La impugnata sentenza è stata infatti depositata il 27 ottobre 2020, ma il ricorso per cassazione risulta essere stato spedito a mezzo pec per la notificazione il giorno 28 aprile 2021 e non il giorno 27 aprile 2021, così come erroneamente riportato nell'attestazione di conformità. Il gravame è stato pertanto proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. (cfr. Cass., n. 11846/2018). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale dev'essere dichiarato, mentre il ricorso incidentale resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.diciassettemiladuecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per
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