CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39241/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha confermato il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione di tre fucili, di cui di provenienza furtiva ed uno alterato, nonché di un quantitativo di sostanza stupefacente, sulla base di un percorso motivazionale ampio e completo, nel cui ambito ha, tra l'altro: dato atto delle giustificazioni offerte dall'imputato, espressamente vagliandole e confutandole; operato la qualificazione giuridica delle condotte da lui poste in essere; condiviso le valutazioni del primo giudice in punto di trattamento sanzionatorio; che l'imputato, con unico motivo di ricorso, propone obiezioni di assoluta genericità, che evocano imprecisati vizi motivazionali senza minimamente indicare su quali aspetti della decisione i giudici di merito sarebbero venuti meno al dovere di replicare alle censure articolate con i motivi di appello; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso