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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 27966/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 12 gennaio 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA], anche agli effetti civili, in relazione al delitto di cui agli artt.

"624 e 625 c.p." e 4

I. n. 533 del 1977.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, insistendo sull'eccezione di nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione a giudizio per effetto dell'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Si osserva: a) che il decreto del 26 gennaio 2016 era stato notificato per errore all'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore d'ufficio del Labartino, sebbene già il 22 luglio 2015 fosse intervenuta la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], depositata presso la Procura della Repubblica il giorno successivo; b) che tutto il giudizio di primo grado non aveva visto la partecipazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre sostituito da altro difensore, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; c) che, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non veniva in rilievo un caso di omesso avviso della data fissata per l'udienza, ma di omessa notifica del decreto di citazione a giudizio; d) che, ancora, la richiesta di rinvio formulata all'udienza del 29 marzo 2017 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, alla luce del dedotto impedimento dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], a tacer dei profili di incompatibilità, riguardava altro procedimento, sempre pendente dinanzi al Tribunale di Trani.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, sottolineando l'assenza di riscontri probatori dell'ipotesi accusatoria per cui sarebbe stato l'imputato ad impadronirsi delle armi il cui smarrimento era stato denunciato dal Guidotti.

Si osserva: a) che non erano state rinvenute effrazioni della porta di ingresso e della cassaforte dell'armeria; b) che l'ipotesi della Corte territoriale, secondo la quale l'imputato avrebbe potuto procurarsi un duplicato delle chiavi, collideva con i dati dai quali emergeva che queste ultime erano custodite dal solo Guidotti; c) che i compiti del Labartino, mero socio di capitali della società che gestiva l'armeria, riguardavano i profili amministrativi, anche perché il Guidotti si avvaleva di due collaboratori; d) che anche le annotazioni sui registri di carico e scarico erano operate da più persone su indicazione del Guidotti; e) che, a partire dalla fine del 2013, le incomprensioni tra i soci avevano fatto venir meno la volontà del Labartino di rimanere nella compagine societaria; f) che la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche era assolutamente superficiale; g) che le circostanze aggravanti contestate non erano state individuate in alcun modo.

2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. All'udienza del 7 giugno 2023 si è svolta la discussione orale.

Considerato in diritto

1. Il primo, assorbente motivo è fondato.

Va premesso che il reato contestato - furto aggravato ai sensi dell'art. 4 della

I. n. 533 del 1977, ossia furto commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi - è punito con la reclusione nel massimo sino a dieci anni, con la conseguenza che il termine di prescrizione derivante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., al netto di eventuali sospensioni, risulta di dodici anni e mezzo e non è ancora decorso, alla luce del tempus commissi delicti (20 settembre 2014).

Ciò posto, si osserva, in linea generale, che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando del difensore stesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.: non può, infatti, essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, par. 3, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; v. anche, alla stregua degli stessi principi, Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199 - 01).

Nel caso di specie, premesso che è non risulta documentata alcuna notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia, si osserva che la richiesta di rinvio all'udienza del 29 marzo 2017, formulata dal difensore della parte civile, risulta, dal non equivoco tenore del verbale, un gesto di cortesia scaturente dalla conoscenza di una richiesta di rinvio, per concomitante impedimento professionale, formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad altro processo chiamato lo stesso giorno.

Ne discende che non esiste alcun elemento dal quale poter desumere che siffatta richiesta rivelasse la conoscenza del processo a carico del Labartino.Né, in senso contrario, depone l'adesione alla richiesta di rinvio da parte del difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sia perché la sua presenza, ai fini che qui rilevano, non vale a sanare la nullità, sia perché l'omessa notifica del decreto di citazione non è equiparabile ai caso del rinvio a udienza fissa del processo, quando il difensore non sia comparso, poiché, in tale ipotesi, la conclusione in forza della quale la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per il difensore impedito (v., ad es., Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159 - 01), si giustifica in quanto, sul presupposto della regolare instaurazione del contraddittorio, il sostituto assume, per conto del sostituito, i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen.

Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, e dispone trasmettersi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 12 gennaio 2022 la Corte d'appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA], anche agli effetti civili, in relazione al delitto di cui agli artt. "624 e 625 c.p." e 4 I. n. 533 del 1977. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, insistendo sull'eccezione di nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione a giudizio per effetto dell'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si osserva: a) che il decreto del 26 gennaio 2016 era stato notificato per errore all'avv. [OSCURATO:PERSONA], già difensore d'ufficio del Labartino, sebbene già il 22 luglio 2015 fosse intervenuta la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], depositata presso la Procura della Repubblica il giorno successivo; b) che tutto il giudizio di primo grado non aveva visto la partecipazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sempre sostituito da altro difensore, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; c) che, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non veniva in rilievo un caso di omesso avviso della data fissata per l'udienza, ma di omessa notifica del decreto di citazione a giudizio; d) che, ancora, la richiesta di rinvio formulata all'udienza del 29 marzo 2017 dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, alla luce del dedotto impedimento dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], a tacer dei profili di incompatibilità, riguardava altro procedimento, sempre pendente dinanzi al Tribunale di Trani. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, sottolineando l'assenza di riscontri probatori dell'ipotesi accusatoria per cui sarebbe stato l'imputato ad impadronirsi delle armi il cui smarrimento era stato denunciato dal Guidotti. Si osserva: a) che non erano state rinvenute effrazioni della porta di ingresso e della cassaforte dell'armeria; b) che l'ipotesi della Corte territoriale, secondo la quale l'imputato avrebbe potuto procurarsi un duplicato delle chiavi, collideva con i dati dai quali emergeva che queste ultime erano custodite dal solo Guidotti; c) che i compiti del Labartino, mero socio di capitali della società che gestiva l'armeria, riguardavano i profili amministrativi, anche perché il Guidotti si avvaleva di due collaboratori; d) che anche le annotazioni sui registri di carico e scarico erano operate da più persone su indicazione del Guidotti; e) che, a partire dalla fine del 2013, le incomprensioni tra i soci avevano fatto venir meno la volontà del Labartino di rimanere nella compagine societaria; f) che la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche era assolutamente superficiale; g) che le circostanze aggravanti contestate non erano state individuate in alcun modo. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. All'udienza del 7 giugno 2023 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo è fondato. Va premesso che il reato contestato - furto aggravato ai sensi dell'art. 4 della I. n. 533 del 1977, ossia furto commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi - è punito con la reclusione nel massimo sino a dieci anni, con la conseguenza che il termine di prescrizione derivante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., al netto di eventuali sospensioni, risulta di dodici anni e mezzo e non è ancora decorso, alla luce del tempus commissi delicti (20 settembre 2014). Ciò posto, si osserva, in linea generale, che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando del difensore stesso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.: non può, infatti, essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, par. 3, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; v. anche, alla stregua degli stessi principi, Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199 - 01). Nel caso di specie, premesso che è non risulta documentata alcuna notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia, si osserva che la richiesta di rinvio all'udienza del 29 marzo 2017, formulata dal difensore della parte civile, risulta, dal non equivoco tenore del verbale, un gesto di cortesia scaturente dalla conoscenza di una richiesta di rinvio, per concomitante impedimento professionale, formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad altro processo chiamato lo stesso giorno. Ne discende che non esiste alcun elemento dal quale poter desumere che siffatta richiesta rivelasse la conoscenza del processo a carico del Labartino.Né, in senso contrario, depone l'adesione alla richiesta di rinvio da parte del difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sia perché la sua presenza, ai fini che qui rilevano, non vale a sanare la nullità, sia perché l'omessa notifica del decreto di citazione non è equiparabile ai caso del rinvio a udienza fissa del processo, quando il difensore non sia comparso, poiché, in tale ipotesi, la conclusione in forza della quale la lettura dell'ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi per il difensore impedito (v., ad es., Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, Calvaruso, Rv. 264159 - 01), si giustifica in quanto, sul presupposto della regolare instaurazione del contraddittorio, il sostituto assume, per conto del sostituito, i doveri derivanti dalla partecipazione all'udienza, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo e di secondo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, e dispone trasmettersi
Decreto Cassazione n. 27966/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris