CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 20107/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, - ex art. 23, comma 8, decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato, nel corpo della propria memoria ha dedotto l'improcedibilità dei reati contestati ai capi A), B) e C) della rubrica e si è, altresì, riportato ai motivi di ricorso; e) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 22 maggio 2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia in data 23 giugno 2020 del Tribunale di Bari, che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per i delitti aggravati di lesioni personali, minaccia e danneggiamento - commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso - e, ritenuta la recidiva reiterata ed infraquinquennale, lo aveva condannato alle pene di giustizia. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - è stata denunciata la mancanza della motivazione sulla denunciata nullità della sentenza di primo grado, che avrebbe del tutto omesso di motivare sull'imputazione di danneggiamento di cui al capo C) della rubrica (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotta l'illogicità della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per i reati di lesioni personali e minaccia di cui ai capi A) e B) (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). In particolare, quanto al primo reato, il Giudice di appello, avrebbe ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa e quelle del teste [OSCURATO:PERSONA], pur rilevando che quest'ultimo sarebbe stato «piuttosto reticente» e nonostante le incertezze da costoro palesate, rispettivamente nell'immediatezza e una settimana dopo il fatto, nel riconoscere nel Luisi uno degli aggressori); quanto al secondo reato, ricorrerebbe il medesimo vizio, in quanto la Corte di merito avrebbe preso le mosse dal presupposto che a proferire le minacce sarebbero stati i medesimi responsabili delle lesioni personali. 2.3. Con il terzo motivo - sempre sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e richiamando quanto esposto nel primo motivo - è stata addotta la totale mancanza della motivazione sulla sussistenza del reato di danneggiamento. 2.4. Con il quarto motivo è stato addotta la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) sulla sussistenza della recidiva in contestazione, atteso che non sarebbero sufficienti al riguardo le precedenti condanne ma occorrerebbe un apprezzamento in concreto della pericolosità che nella specie non è stato compiuto. 3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale, oltre a insistere nei motivi di ricorso, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per mancanza della querela per tutti i delitti in contestazione, alla luce del mutato regime determinato dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. c/' 1. Deve, in primo luogo, aversi riguardo alla procedibilità dei reati in impugnazione, alla luce di quanto rassegnato con la memoria difensiva. La prospettazione di parte ricorrente è manifestamente infondata: - con riguardo al delitto di lesioni personali, poiché nella specie sono state contestate e ritenute le aggravanti della commissione del fatto da più persone riunite, con armi e per futili motivi (art. 585, comma 1, cod. pen., anche in relazione agli artt. 577, comma 1, n. 4, e 61, comma 1, n. 1, cod. pen.); - con riguardo al delitto di minaccia, poiché è stata contestata e ritenuta l'ipotesi aggravata di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. (oltre che per la gravità del male ingiusto prospettato) anche in ragione della perpetrazione di essa da parte di più persone riuniti, ossia perché fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 cod. pen.; - con riguardo al delitto di danneggiamento, poiché è stata contestata e ritenuta l'aggravante di aver commesso il fatto su una cosa esposta alla pubblica fede (art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.); - ragion per cui tutti i delitti sono procedibili d'ufficio (cfr. art. 582, comma 2, art. 612, comma 3, e 635, comma 5, cod. pen., nel testo vigente all'atto della deliberazione della presente sentenza, anteriore al decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, a sua volta in vigore dal 4 aprile 2024). 2. Il primo motivo è inammissibile per la dirimente considerazione che non può essere ritualmente denunciato, con il ricorso per cassazione, il vizio di motivazione sulle questioni processuali come la denunciata nullità della sentenza di primo grado (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04 - 05). 3. Il secondo motivo è nel complesso infondato. La Corte di merito: - ha ricostruito il fatto (per quel che rileva in relazione al motivo in esame, l'aggressione che ha prodotto le lesioni personali e l'agire minaccioso in contestazione) dalla deposizione della persona offesa; - e, pur dando conto dell'incertezza nel riconoscere i rei palesata dallo stesso offeso (le cui dichiarazioni sono state ritenute dal Giudice di appello «lineari ed esenti da vizi logici», profilo quest'ultimo non compiutamente censurato dal ricorso, se non proponendone un alternativo apprezzamento, qui non consentito; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), ha tratto la presenza del Luisi tra i tre aggressori dalle dichiarazioni del teste Brina che, come esposto nella sentenza impugnata, non ha mostrato incertezza al riguardo (essendosi nell'occorso trovato «faccia a faccia» anche con il Luisi) ma soltanto sul fatto che fosse il ricorrente - dei tre soggetti che hanno agito in concorso - a tenere la bottiglia impiegata per colpire la persona offesa; - in tal modo, la motivazione censurata ha in maniera non manifestamente illogica - e senza che sia stato denunciato il travisamento della prova - esposto le ragioni poste a sostegno della decisione, che non possono essere utilmente criticate neppure per il tramite di una diversa valutazione della deposizione del Brina che pure il ricorso finisce col perorare (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). 3. Il terzo motivo è inammissibile poiché del tutto generico: esso, oltre a richiamare il primo motivo di ricorso (la cui irritualità è stata già evidenziata), ha unicamente asserito il difetto di motivazione sulla responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento, riportando un passo della decisione impugnata (che ha espressamente attribuito al ricorrente anche tale delitto), senza argomentare compiutamente la censura addotta, non muovendo dunque un'effettiva critica alla sentenza di appello (cfr. artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). 4. Il quarto motivo è inammissibile: l'atto di appello era in parte qua privo della necessaria specificità e, perciò, inammissibile, poiché aveva chiesto di escludere la recidiva reiterata infraquinquennale assumendo del tutto genericamente che, valutando la personalità dell'imputato e il suo certificato del casellario, emergesse l'episoclicità delle condotte in imputazione, senza illustrare effettivamente gli elementi addotti; e tale inammissibilità può qui essere rilevata (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.). 5. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric