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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06489/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Avellino per il reato di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art.625, comma 1, n. 2 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di furto pluriaggravato.

A motivi di ricorso lamenta: 1) erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; 2) erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen.; 3) violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; 4) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

La doglianza riguardante l'erronea qualificazione giuridica del fatto (motivo secondo di ricorso) è inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in questa sede.

Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 1 e 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto ad essa con l'impugnazione (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa e altro, Rv. 269632 — 01).

I motivi di doglianza riguardanti l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. sono riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche.

La motivazione offerta sul punto in sentenza risulta immune dai vizi lamentati dalla difesa ed è conforme ai principi di diritto stabiliti in questa sede, puntualmente richiamati in sentenza.

E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum, essendo i rilievi contenuti nel ricorso manchevoli di una critica argomentata alle ragioni espresse in motivazione.

Le doglianze riguardanti l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata ed il cattivo governo dell'art. 192 cod. proc. pen. sono del tutto generiche: la Corte di merito ha offerto una motivazione logica e coerente delle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, del tutto immune dagli asseriti vizi prospettati nel ricorso.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice d'appello ha congruamente e logicamente motivato tale scelta, ponendo in rilievo la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, il cui certificato penale annovera precedenti condanne per reati contro il patrimonio.

Sul punto, è sufficiente ricordare che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio.

La lagnanza riguardante la mancata concessione dell'attenuate di cui all'art.62, comma 1, n. 4 cod. pen. è generica, non essendo in alcun modo argomentata.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Avellino per il reato di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art.625, comma 1, n. 2 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di furto pluriaggravato. A motivi di ricorso lamenta: 1) erronea applicazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; 2) erronea applicazione dell'art. 624-bis cod. pen.; 3) violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; 4) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; 5) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La doglianza riguardante l'erronea qualificazione giuridica del fatto (motivo secondo di ricorso) è inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in questa sede. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 1 e 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto ad essa con l'impugnazione (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa e altro, Rv. 269632 — 01). I motivi di doglianza riguardanti l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. sono riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati dalla Corte di merito e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche. La motivazione offerta sul punto in sentenza risulta immune dai vizi lamentati dalla difesa ed è conforme ai principi di diritto stabiliti in questa sede, puntualmente richiamati in sentenza. E' d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum, essendo i rilievi contenuti nel ricorso manchevoli di una critica argomentata alle ragioni espresse in motivazione. Le doglianze riguardanti l'inadeguatezza della motivazione della sentenza impugnata ed il cattivo governo dell'art. 192 cod. proc. pen. sono del tutto generiche: la Corte di merito ha offerto una motivazione logica e coerente delle ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, del tutto immune dagli asseriti vizi prospettati nel ricorso. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice d'appello ha congruamente e logicamente motivato tale scelta, ponendo in rilievo la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, il cui certificato penale annovera precedenti condanne per reati contro il patrimonio. Sul punto, è sufficiente ricordare che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. La lagnanza riguardante la mancata concessione dell'attenuate di cui all'art.62, comma 1, n. 4 cod. pen. è generica, non essendo in alcun modo argomentata. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente
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