CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10695/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 11319/2024Numero sezionale 378/2026Numero di raccolta generale 10695/2026Data pubblicazione 22/04/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 11319/2024;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento,poiché le controparti del ricorrente soccombente sono rimasteintimate; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione.Roma, 19 aprile 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano