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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2024

Cassazione n. 04835/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con la sentenza impugnata con cui la Corte territoriale ha confermato la decisione del giudice di primo grado, che aveva già riconosciuto le predette attenuanti seppur in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate e, comunque, è manifestamente infondato in quanto da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro le statuizioni relative alla graduazione della pena, compreso il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con la sentenza impugnata con cui la Corte territoriale ha confermato la decisione del giudice di primo grado, che aveva già riconosciuto le predette attenuanti seppur in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate e, comunque, è manifestamente infondato in quanto da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro le statuizioni relative alla graduazione della pena, compreso il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04835/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris