CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 06894/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale il 29 ottobre 2024 in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110 e 624-bis cod. pen. aggravato dalla violenza sulle cose e dall'approfittamento di circostanze di tempo idonee ad ostacolare la pubblica e privata difesa. Ritenuto che i tre motivi sollevati (travisamento della prova, difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del contestato reato; rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.; difetto, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della speciale tenuità del fatto cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito: quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha evidenziato (p. 8, punto 4.1 sent. app.), sulla base di dati di fatto richiamati dalla sentenza impugnata, come non residui alcun dubbio sulla penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto; quanto al secondo motivo, questa Corte Suprema ha già affermato (Sez. 5, n. 17038 del 04/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286250) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost., per l'omessa previsione di una attenuante specifica per il caso in cui il furto sia avvenuto su beni di pertinenza dell'abitazione; quanto al terzo motivo, giova ricordare che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire in rilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, evenienza che non si ravvisa nel caso di specie, ove il Giudice di appello ha evidenziato, rispetto ad entrambe le attenuanti invocate, la gravità della condotta e il pregiudizio complessivo arrecato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IL ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensore I