CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell’avvocatoPiera Nicolini. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in p e r s o na del dottorGiuseppe Stefanini in virtù di procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via XX Settembre, n. 98/E , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTEavverso, ai sensi dell’art. 348 tercod. proc. civ., la sentenza n. 5753 /201 7 del Tribunale di Milano, avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]della Corte d’Appello di Milano; udita la relazione nella camera di consiglio del1° marzo 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto ritualmente notificato la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. citava a comparire innanzi al Tribunale di Milano la “ [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ” s.p.a.(quale incorporante la “[OSCURATO:PERSONA]”, incorporante a sua volta la “[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura”). Esponeva che aveva intrattenuto con l’istituto di credito convenuto a decorrere dal 1990 e sino alla chiusura,avvenuta nel 2006, rapporto di con to correntecon apertura di credito (conto corrente sul quale erano confluite anche le poste passive dei conti tecnici di servizio). Chiedeva, previa declaratoria dinullità delle clausol e relativ e a gli interessi , condannare laconvenuta alla restituzionedelle somm e i ndebitamente percepite . 2.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a . Instava per il rigetto dell’avversadomanda. 3. Espletata l a c.t.u. contabile , con sentenza n. 575 3 /20 17 il tribunale condannavala banca convenut a a corrispondere all’attrice l a somma d i euro 325.357,45nonché a rimborsare a controparte le spese di lite e di c.t.u . Reputava il tribunale che erano senz’altro da scomputare tutti gli interessi anatocistici maturati sino al 30.6.2000(cfr. sentenza n. 5753/2017, pag. 8). Reputavapoi, in ordine agli interessi anatocistici computati successiv amente all’entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, o ssia a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che, ai fini della paritetica periodica capitalizzazione degli interessi attivi e passivi,l’istituto convenut o aveva dimostrato di essersi adeguat o alle disposizioni della delibera anzidetta(cfr. sentenza n. 5753/2017, pag. 8). Reputavaulteriormente che l a s.r.l. attrice non aveva atteso al riguardo ad una specifica contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. e si era limitata a prospettare che le parti non avevanosul punto provveduto al la stipulazione di un’apposita convenzione, convenzione che tuttavia l’art. 7 della delibera del C.I.C.R.per nulla prefigurava (cfr. sentenza n. 5753/2017, pagg. 8 - 9 ) . Reputavainoltre, in ordine all’eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dalla convenuta, che il c.t.u. aveva individua to gli addebiti illegittimamente operati ed oggetto di pagamento da parte dell’attrice (cfr. sentenza n. 5753/2017, pag. 9) e che dall’esame degli estratti conto era emerso che alla data del 2.5.1997 “(ossia 10 anni prima dellanotificazione del l a c ita zione ) ” (così sentenza n. 5753/2017, pag. 9) il conto corrente risultava assistito da un’apertura di credito dell’importo complessivo di lire 200.000.000 e che alla stessa data il conto risultava passivo per circa lire 850.000.000 (cfr. sentenza n. 5753/2017, pagg. 9 -10). Reputavadunque che tutti i versa menti eseguiti entro i l 2.5.1997 dovevano reputarsi prescritti, in quantosolutori (cfr. sentenza n. 5753/2017, pag. 10 ) . Reputava infine che nel corso del rapporto - come da esiti della c.t.u. - non erano stati applicati interessi usurari(cfr. sentenza n. 5753/2017, pag. 11). 4.Avverso tale sentenza proponeva appello la “ [OSCURATO:PERSONA] ” [OSCURATO:SOCIETA] “[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. 5. Con ordinanza in data 2.5.2018 la Corte d’Appello di Milano dichiarava inammissibile il gravame ex artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ. in difetto di ragionevole probabilità di accoglimento e compensava le spese del grado. 6.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato nel complesso ad otto motivi, variamente articolati, sia avverso la sentenza n. 5753/2017 del Tribunale di Milano sia avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’Appello di Milano. La“[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. 7.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con i l prim o motivo la ricorrent e denuncia - avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]della Corte d’Appello di Milano -la violazione dell’art. 111, 7° co., Cost. ela nullità della medesima ordinanza. Deduce che la corte d’appelloha pronunciato l’ordinanza ex art. 348 bis co d . proc. civ. senza dapprima sollecitare le parti a trattare della ragionevole probabilità di accoglimento del gravame e dunque senza consentire ad essa ricorrente, allora appellante,di replicare all’avversa prospettazione (cfr. ricorso, pag. 10). 9.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 10. È indubitabile nella specie che l’appellata “Banca M.P.S.” s.p.a. h a formulato espressa istanza volta alla declaratoria di inammissibilitàex art. 348 biscod. proc. civ. del l’avverso gravame (cfr. ordinanza del 2.5.2 018, pag. 4) .Del resto, ne dà atto lamedesima ricorrente (“il giudice di secondo grado (…) ha successivamente deciso sull’istanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.”: così ricorso, pag. 10). È indubitabile parimentiche l’appellante ha diritto a controdedurre in maniera puntualeal rilievo di inammissibilità ex art. 348 bis cod. proc. civ. del gravame formulato dall’appellato (cfr. Cass. (ord.) 20.7.2018, n. 19333, secondo cui l’inosservanza della specifica previsione, di cui all’art. 348 ter, 1° co., cod. proc. civ., secondo cui l’inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 cod.proc. c iv ., costituisce un vizio proprio dell’ordinanza resa a norma dell’art. 348 bis cod. p roc . c iv . e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell’art. 111, 7° co, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale violazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti; Cass. (ord.) 4.9.2017, n. 20758). 11.E tuttavia è altrettanto indubitabile che i l mezzo in disamina difett a di specificità e di “autosufficienza”. Ovvero, ancorché la denuncia de qua concerni un “ error in procedendo ”, sì che questaCorte, in quanto giudice del “fatto processuale”, è abilitata al diretto esame degli atti, nondimeno il ricorso, né nel corpo del motivo in esame né altrove, per nulla riproduce, così come sarebbe stato rituale, il tenore del verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] celebrata innanzi alla Corte di Milanoovvero per nulla reca enunciazione degli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui si è invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si esplicitache l’ “ err or in procedendo ” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’ “error”; cfr. altresì Cass. sez. un. 18.3.2022, n. 8950, ove si è puntualizzato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure). E, ben vero, il difetto di specificità e di “autosufficienza” viepiù riveste valenza, siccome la controricorrente ha evidenziato che “dalla semplice lettura del verbale della prima udienza del 02/05/2018 (…) si comprende che – contrariamente a quanto sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –il Collegio ha dichiarato di riservarsi proprio sull’istanza ex art. 348 bis proposta dalla parte [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ”: dal che risulta (…) che nulla o nessuno [e, si soggiunge, nemmeno la corte d’appello] ha vietato all’allora appellante di contestare, in quella occasione (…), la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità (…)” (così controricorso, pag. 17; cfr. analogamente memoria della controricorrente, pagg. 3 -4). 12.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia - avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]della Corte d’Appello di Milano - ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. il vizio di motivazione per errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Deduce che, con riferimento all’eccezione di prescrizione sollevata ex adverso, la corte distrettualeha, in ordine alla seconda parte del quarto motivo d’appello, fondato la sua decisione su argomentazioni diverse da quelle svolte dal tribunaleed è così entrata nel merito del gravame (cfr. ricorso, pag. 11). Deduce in ogni caso, in ordine all’addotta sussistenza di un “fido di fatto”, senz’altro da a mm ettere con riferimento a rapport i , quale quello di specie , insorti in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 154/1992, che dalla relazione di c.t.u. si desume che a decorrere dal 30.12.1996 l’istituto bancario le aveva accordato un affidamento di gran lunga superiore all’iniziale ammontare di lire 100.000.000,di cui al contratto di apertura di credito in data 17.1.1995 (cfr. ricorso, pag. 13); che del resto depongono in tal senso pur le risultanze degli estratticonto trimestrali all’uopo allegati (cfr. ricorso, pag. 1 3 ) . Deduce quindi che in dipendenza dell’esistenza di un “fido di fatto”, ai fini del decorso del termine di prescrizione, i ve r sament i in conto avrebbe ro dovuto considerarsi eseguit i su conto passivo e non già su conto scoperto e dunque avrebbero dovuto qualificarsi ripristinatori e non solutori(cfr. ricorso, pag. 14). 13.Il secondo motivo di ricorso è a vario titolo inammissibile . Ed a tal fine è sufficiente reiterare, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’elaborazione di questa Corte. 14.Ovvero, per un verso, va ribadito l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’ordinanza di inammissibilità dell’appello exart. 348 biscod. proc. civ. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo “parzialmente diverso” da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una “ratio decidendi” autonoma e diversa né sostanziale né processuale (cfr. Cass. 19.9.2019, n. 23334; cfr. altresì Cass.(ord.) 19.2.2019, n. 4870, secondo cui non costituisce vizio proprio dell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ., deducibile come motivo di ricorso per cassazione, la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l’appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, posto che l’eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell’ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo). Ebbene,nella specie, è fuor d i dubbio, a raffrontare i rilievi cui è ancorato il primo dictum(“tutti i pagamenti eseguiti su tale conto prima di allora devono essere necessariamente considerati come solutori, essendo andati ad estinguere il saldo passivo del conto superiore alla documentata concessione di apertura credito in conto corrente”: così sentenza n. 5753/2017, pag. 10)e i rilievi svolti nell’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quali altresì riprodotti nel corpo del secondo motivo di ricorso (cfr. pagg. 11 – 12) , che la Corte di Milano si è limitata a integrare e a sviluppare ulteriormente l’iter argomentativo della statuizione n. 5753/2017 del Tribunale di Milano, allorché ha, peraltro, puntualizzato, in aderenza ai riscontri operati dal consulente tecnico, che dovesse “considerarsi l’apertura di credito concessa (…) non l’affidamento di fatto utilizzato , avuto riguardo al solo conto corrente ordinarioe non alla sommatoria degli affidamenti concessi(conto ordinario più conto anticipi)” (cfr. ordinanza del 2.5.2018 , pag. 9. In parte qua, dunque, in toto si condividon o i rilievi di cui a pag. 5 della memoria della controricorrente). 15.Ovvero, per altro verso, va ribadito l’insegnament o di questa Corte a tenor del quale è inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale si contesti un “error in iudicando”, contro l’ordinanza exartt. 348 bis e ter c od . p roc . c iv ., motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell’appello, per il solo fatto che essa, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perché tale possibilità è consentita dall’art. 348 ter, 4° co., cod.proc. c iv ., che permette, in tal caso, l’impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto(cfr. Cass. (ord.) 22.5.2019, n. 18835; Cass.26.11.2020, n. 26915). 16.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia - avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]della Corte d’Appello di Milano - ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la corte d’appello a reputare nuova in sede di gravame e quindi inammissibile la domanda relativa agli interessi legali sulla somma liquidata (cfr. ricorso, pag. 15). Deduce che la locuzione adoperata nelle conclusioni rassegnate nella citazione di prime cure doveva intendersi riferita agli interessi legali e non già, come viceversa ha ritenuto la corte di merito, “agli interessi legali creditori sul capitale al tasso BOT con capitalizzazione trimestrale”(cfr. ricorso, pag. 15). 17. Innegabilmente con il terzo mezzo si denuncia un vizio proprio dell’ordinanza della Corte di Milano. Nessun ostacolo si prospetta, perciò, all’esperibilità del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. un. 2.2.2016, n. 1914). E peròil terzo motivo di ricorso va respinto.18.La corte di merito ha premesso che il tribunale nulla aveva riconosciuto a titolo di interessi legali, siccome nulla a tale titolo era stato domandato dall’iniziale attrice. Indi, ha esplicitato che la domanda formulata in appello e volta a conseguire la corresponsione degli interessi legali doveva – pertanto - reputarsi nuova e dunque inammissibile in sede di gravame. Infine, ha puntualizzato che il primo giudice aveva riconosciuto, “perché richiesti (…), i soli interessi legali creditori sul capitale al tasso BOT con capitalizzazione trimestrale (…), quantificati in Euro 39.327,82” (così ordinanza del2.5.2018, pag. 12). 19.Ebbene, alla stregua del tenore letterale e logico delle conclusioni che la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ebbe a formulare nella citazione di prime cure, quali testualmente riprodotte a pagina12 dell’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alle quali la stessa s.r.l. espressamente rimanda nel corpo del terzo motivo di ricorso, i rilievi in parte quadella corte distrettuale risultano e ineccepibili e da ribadire. E tanto sia a ritenere che l’interpretazione della domanda, nella specie di prime cure ai fini del riscontro della novità delladomanda esperit a in appell o , può essere esaminatain sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31546; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718; Cass. sez. lav. 27.10.2015, n. 21874)sia a ritenere che, a fronte della denuncia diun “error in procedendo”, questa Corte, in quanto giudice del “fatto processuale”, è appieno abilitata alla diretta disamina, alla diretta interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass. (ord.) 3.11.2020, n. 24258; Cass. (ord.) 13.3.2018, n. 6014; Cass. 23.1.2006, n. 1221). 20.Ovviamente al riguardo si tenga conto del seguente duplice rilievo. Da un canto, in tema di indebito oggettivo, gli interessi dei quali l’art. 2033 cod. civ. impone la corresponsione, unitamente all’importo del pagamento ricevuto, hanno un fondamento autonomo rispetto all’obbligazione pecuniaria cui accedono e possono pertanto essere attribuiti solo su espressa domanda dell'avente diritto (cfr. Cass. 10.3.1995, n. 2814; Cass. 21.7.1983, n. 5032, secondo cui, nel caso di pagamento di indebito oggettivo, il riconoscimento degli interessi sulla somma spettante in restituzione al solvens non può prescindere dalla relativa richiesta, non essendovi alcuna ragione di deroga alla regola generale che il giudicenon deve pronunciare oltre i limiti della domanda). D’altro canto, è inammissibile la domanda con cui la parte chieda per la prima volta in appello l’attribuzione di interessi non reclamati in primo grado, perché introduttiva di un “novum” non consentito in sede di impugnazione, salvo che – il che non è nella specie -si tratti di interessi che non avrebbero potuto essere richiesti precedentemente (cfr. Cass. (ord.) 27.1.2015, n. 1529; Cass.19.2.2003, n. 2469). 21. Con il quarto motivo la ricorrente denun cia - avverso la sentenza n. 5753/2017 del Tribunale di Milano -ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Deduce che ha errato il tribunale a reputaredimostrato, in asserito difetto di specifica contestazione da parte di essa ricorrente, iniziale attrice, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.,l’adeguamento dell’istituto bancario convenuto alle previsioni dell’art. 7 della delibera del C.I.C.R. del 9.2.200 e dunque a reputare legittima la capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce che il giudizio ha avuto inizio con citazione notificata in epoca antecedente al4.7.2009, sicché non esplica ratione temporis valenza il novello art. 115, 1° co.,cod. proc. civ., applicabile – appunto - ai giudizi iniziati dopo il 4.7.2009(cfr. ricorso, pag. 17).22. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia – avverso la sentenza n. 5753/2017 del Tribunale di Milano -ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. Deduce che ha errato il tribunale a reputare che non aveva contestato l’assunto d i “B anca M.P.S.” di aver provveduto ad adeguarsi alle pre visioni dell’art. 7 della delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000(cfr. ricorso, pag. 17). Deduce che non ha né espressamente riconosciuto l’addottoadeguamento alle previsioni dell’art. 7 cit. né ha formulato difese incompatibili con la negazione dell’addotto adeguamento, giacché , anzi, ha esplicitamente contestato il preteso adeguamento (cfr. ricorso, pagg. 18 -19) e la circostanza che la banca le avesse comunicato per iscritto la modifica delle condizioni entro il 31.12.2000 (cfr. ricorso, pag. 20). Deduce che a maggior ragione ha errato il tribunale, giacché l’onere di contestazione concerne le allegazioni in fatto e non la documentazione probatoria(cfr. ricorso, pag. 19). 23. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia – avverso la sentenza n. 5753/2017 del Tribunale di Milano -ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della delibera del C.I.R.C. del 9.2.2000 e dell’art. 120 t.u.b. Deduce che ha errato il tribunale ad opinare per la possibilità di adeguamento tout courtalle prefigurazioni della delibera del C.I.R.C. in data 9.2.2000. Deduce che l’art. 7 della delibera del C.I.R.C. del 9.2.2000 non consente l’adeguamento unilaterale delle pattuizioni pendenti alla data di entrata in vigore della medesima delibera in punto di capitalizzazione degli interessi “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”; che in tale evenienza le nuove condizioni devono essere approvate dalla clientela(cfr. ricorso, pag. 23). Deduce che nella specie è di tutta evidenza che vi è un peggioramento delle condizioni contrattuali, atteso che al difetto di qualsivoglia capitalizzazione, dipendente dalla nullità della clausola contrattuale anatocistica, si sostituisce un regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi ancorché paritetico (cfr. ricorso, pag. 23). 24.Il sesto motivo di ricorso – che riveste valenza cert amente preliminare – è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del quarto motivo di ricorso e del quinto motivo di ricorso. 25.Ovviamente va in premessa ribadito l’insegnamento di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui, i n ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, 3° co., del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. del 9 .2. 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal 2° co . dell’art. 7 della delibera del C.I.C.R. teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera (cfr. Cass. 19.5.2020, n. 9140;Cass. (ord.) 23.12.2020, n. 29420).26.Su tale scorta, onde dar ragione dell’ “ error in iudicando ” in cui sono incorsi il tribunale e di seguito, analogamente,la corte territoriale, è bastevole il mero riscontro delle affermazioni e del primo e del secondo giudice. Tanto, ben vero, nel quadro dell’ineccepibile rilievo della ricorrente secondo cui la modificazione delle pattuizioni contrattuali in punto di capitalizzazione degli interessi avrebbe dovuto essere da essa correntista specificamente approvata, approvazione che, viceversa, secondo la ricorrente, l’istituto bancario non ha né allegato né comprovato (cfr. ricorso, pag. 24). 27.Più esattamente il tribunale ha erroneamente affermato che “parte attrice (…) si è limitata a ribadire (…) l’illiceità dell’applicazione degli interessi anatocistici per mancanza di convenzione tra le parti sul punto, non richiesta dall’art. 7 della delibera C.I.R.C. 9.2.2000 (…) [per i] rapporti già in essere al momento dell’entrata in vigore della disposizione richiamata” (così sentenza n. 5753/2017, pagg. 8 –9). Più esattamente la corte d’appello ha erroneamente assunto che “ va confermato, perciò, che in presenza di adeguamento e per il periodo successivo all’entratain vigore della Delibera, la capitalizzazione degli interessi è legittima se si sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori”(così ordinanza del 2.5.2018, pag. 6 ) . 28.Co n il settimo motivo la ricorrente denuncia – avverso la sentenza n. 5753/2017 del Tribunale di Milano -ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Deduce che ha errato il tribunale ad accogliere la generica eccezione di prescrizione dell’istituto di credito convenuto(cfr. ricorso, pag. 24).Deduce che la “Banca M.P.S.”, all’atto della sua costituzione in giudizio, ha espressamente ammesso l’esistenza di un affidamento sul conto corrente per cui è controversia, sicché sarebbe stato onere dello stesso istituto di credito “indicare i singoli versamenti solutori eseguiti (…) extra fido” (così ricorso, pag. 25) e “provare (…) quali singoli pagamenti riteneva prescritti per non avere natura ripristinatoria ma solutoria” (così ricorso, pag. 27). 29.Il settimo motivo di ricorso parimenti va respinto. 30. È sufficiente ribadire gli insegnamentidi questa Corte. In primo luogo, l’insegnamento a tenor del quale , in ma teria di rapporti bancari, a fronte dell’eccezione diprescrizione del credito a decorrere dalle singolerimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista, grava su quest’ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria dellerimesse indicate (cfr. Cass. (ord.) 6.12.2019, n. 31927; Cass. 30.1.2019, n. 2660, secondo cuiin materia di conto corrente bancario, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata). In secondo luogo, l’insegnamentoa tenor del quale, in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. sez. un. 13.6.2019, n. 15895; Cass.(ord.) 5.7.2022, n. 21225). 31. C on l’ottavo motivo la ricorrente denuncia – avverso la sentenza n. 5753/2017 del Tribunale di Milano -ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. il vizio di motivazione per errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. Deduce – qualora si reputi inammissibile il terzo, recte il secondo motivo di ricorso esperito avverso l’ordinanza della corte d’appello(cfr. ricorso, pag. 28) –che, ai fini della prova del reale limite dell’affidamento, ha errato il tribunale a non tener conto degli elementi documentali allegati, ovvero degli estratti conto e del reportdella [OSCURATO:PERSONA] della Banca d’Italia, da cui risulta il maggior ammontare dell’affidamento (cfr. ricorso, pagg. 28 –29). Deduce segnatamente che dal prospetto delle rimesse solutorie redatto dal c.t.u. in data 13.7.2015 si desume che quanto meno adecorrere dalla data del 30.12.1996 la“Banca M.P.S.” le aveva concesso un affidamento di gran lunga superiore all’iniziale importo di lire 100.000.000(cfr. ricorso, pag. 30). Deduce d’altra parte che era onere della“Banca M.P.S.” dimostrare il reale limite dell’affidamento(cfr. ricorso, pag. 30), viepiù che l’istituto di credito ha tollerato che operasse sul conto con un passivo pari a circa sette volte il fido asseritamente concessole(cfr. ricorso, pag. 31). 32.L’ottavo motivo di ricorso è inammissibile. 33. È ben evidente che con l’ottavo m otiv o la “[OSCURATO:PERSONA]” – nonostante le divergenti indicazioni desumibili dalla rubrica del mezzo de quo– censura il giudizio “di fatto” a lla stregua del quale il Tribunale di Milano ha accertato il limite dell’affidamento accordato sul conto corrente di cui la medesima s.r.l. era titolare(“(...) questione giuridica sottesa alla prova del reale limite dell’affidamento ed alla prova del reale passivo del conto corrente alla luce degli elementi documentali in atti”: così ricorso, pag. 28)e dunque a lla cui streguail Tribunale di Milano ha accertato, in rapporto all’eccepita prescrizione, il complesso dei versamenti a caratteresolutorio. 34.Su tale scorta ne discendono de plano i postulati che seguono. Il motivo in esame si qualifica in via esclusiva ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. Del resto,è propriamente la previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un.25.11.2008, n.28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499). Il motivo in esame – pur a prescindere dalla singolare denuncia , per nulla scrivibile al dettato del n. 5del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., di un “vizio di motivazione per errata applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” – è di conseguen za i nammissibile ai sensi dell’art. 348 ter , 4° co., cod. proc. civ. 35.In ogni caso , la ricorrente si duole per l’ omessa - erronea valutazione delle risultanze di causa(del report della [OSCURATO:PERSONA] di Banca d’Italia, degli estratti conto e della c.t.u.). E peròsi reputa quanto segue. L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora –è il caso di specie - il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415). Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 36. Ovviamente, in ordine all’asserito onere della “Banca M.P.S.” di dimostrare il reale limite dell’affidamento(cfr. ricorso, pag. 30) , va ribadito il “precedente” n. 2660/2019 di questa Corte dapprima citato. 37. In accoglimento del sesto motivo di ricorso la sentenza n. 5753 dei 19/22.5.2017 delTribunale di Milano va cassata con rinvio , ai sensi dell’art. 383, 4° co., cod. proc. civ.,alla Corte d’Appello di Milano in composizione diversa da quella che ha pronunciato l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto –al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massim e desunte dall e pronunc e di questa Corte n. 9140/2020 e n. 29420/2020 in precedenza menzionate. P.Q.M. La Corte così provvede:accoglie il sesto motivo di ricorso, cassa in relazione e nei termini dell’accoglimento del sesto motivo la sentenza n. 5753 dei 19/22.5.2017 del Tribunale di Milano erinvia, ai sensi dell’art. 383, 4° co., cod. proc. civ., a lla Corte d’[OSCURATO:PERSONA] in composizione diversa da quella che ha pronunciato l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbiti nell’accoglimento del sesto motivo diricorso il quarto motivo di ricorso ed il quinto motivo di ricorso;