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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08425/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02TITLK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la sentenza del Tribunale della Spezia in ordine ai reati alla stessa ascritti.

Ritenuto che l'unico motivo proposto (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere la richiesta (così come richiesto dall'ari:. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, ha adeguatamente illustrato le ragioni che hanno impedito di accordare l'invocata diminuzione di pena (f. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02TITLK) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Genova che ha confermato la sentenza del Tribunale della Spezia in ordine ai reati alla stessa ascritti. Ritenuto che l'unico motivo proposto (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere la richiesta (così come richiesto dall'ari:. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, ha adeguatamente illustrato le ragioni che hanno impedito di accordare l'invocata diminuzione di pena (f. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08425/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris