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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 21221/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 8.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città emessa in data 25.05.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 640 e 61, n. 7 e 648, 61, n. 2 cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., poiché l'esame della Corte territoriale circa la qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena risultava sommario e carente di un'accurata disamina logico giuridica.

Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto risulta generico ed aspecifico.

In tal senso, si rende necessario precisare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione nonché indicare gli atti del processo dai quali risulti il vizio di motivazione censurato.

Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dagli artt. 581, co. 1, lett. c) e 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta circa la qualificazione giuridica del fatto ed il riconoscimento della recidiva (v. pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha ritenuto corretta la qualificazione della truffa quale consumata in ragione dell'avvenuta demenutio patrimonii nonché riconosciuto la recidiva alla luce dei molteplici precedenti penali, anche specifici), non indica nessun elemento alla base della censura formulata né specificamente si riferisce alle argomentazioni della Corte di appello, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 03/05/2022 fl515ò S i T AT A [OSCURATO:PERSONA];A, [OSCURATO:PERSONA] E iensore [OSCURATO:PERSONA], 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 8.09.2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città emessa in data 25.05.2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 640 e 61, n. 7 e 648, 61, n. 2 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., poiché l'esame della Corte territoriale circa la qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena risultava sommario e carente di un'accurata disamina logico giuridica. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto risulta generico ed aspecifico. In tal senso, si rende necessario precisare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze mettendo in correlazione le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione nonché indicare gli atti del processo dai quali risulti il vizio di motivazione censurato. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dagli artt. 581, co. 1, lett. c) e 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta circa la qualificazione giuridica del fatto ed il riconoscimento della recidiva (v. pag. 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha ritenuto corretta la qualificazione della truffa quale consumata in ragione dell'avvenuta demenutio patrimonii nonché riconosciuto la recidiva alla luce dei molteplici precedenti penali, anche specifici), non indica nessun elemento alla base della censura formulata né specificamente si riferisce alle argomentazioni della Corte di appello, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 fl515ò S i T AT A [OSCURATO:PERSONA];A, [OSCURATO:PERSONA] E iensore [OSCURATO:PERSONA], 3
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