CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08473/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01F3TXW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 040ZK8K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nei ricorsi - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - risultano inammissibili in quanto manifestamente infondati; Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha rigettato la doglianza formulata nell'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - ed ora reiterata nel ricorso di legittimità della predetta - con la quale si era chiesto di escludere la responsabilità dell'imputata a titolo di concorso, non avendo ella posto in esser alcun atto di resistenza: si è evidenziato sul punto che la donna, appreso che gli operanti dovevano arrestare il compagno Boufares in esecuzione di ordinanza custodiale, "dava in escandescenze e, frapponendosi tra ì militari e il compagno, urlava intimando ai carabinieri di andare via, in tal modo consentendo al Boufares di raggiungere il suo giaciglio e di prelevare ... un grosso coltello che, estratta la lama, puntava contro i militari dicendo loro che se si fossero avvicinati si sarebbe tagliato e ammazzato"; comportamento dell'imputata chiaramente qualificabile ai sensi dell'art. 337 cod. pen., atteso che ella dapprima ha istigato e rafforzato il comportamento del compagno (e integra il concorso morale in tale reato la condotta di chi rafforzi l'altrui azione offensiva, o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni intimidatorie all'indirizzo di taluno dei soggetti passivi: v. Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabile, Rv. 279030 - 01) e che, subito dopo, si è posta tra questi e gli operanti impedendo fisicamente ai predetti di bloccarlo e dichiararlo in arresto; Rilevato che anche l'ulteriore motivo, comune a entrambi ì ricorrenti e relativo alla mancata valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata e ínfraquinquennale, risulta inammissibile; la Corte territoriale ha correttamente rilevato che dette attenuanti, "già bonariamente riconosciute dal Tribunale in ragione delle condizioni di marginalità sociale in cui versano i due imputati, non possono essere ritenute prevalenti sulla recidiva, stante il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen."; rileva questa Corte che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, le pronunce di incostituzionalità intervenute su detto comma hanno sempre riguardato circostanze attenuanti o a effetto speciale ovvero a effetto comune ma connotate da peculiari profili di specialità (in particolare quelle di cui agli artt. 89 e 116, secondo comma, cod. pen.), di tal Ck la ratio decidendi di dette sentenze non è in alcun modo estensibile alle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.; Ritenuto che i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d