CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 27283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, non avendo affrontato il ricorso l'argomento speso nell'ordinanza impugnata della non assimilabilità dei due episodi di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 per l'estrema diversità dei fatti materiali che li costituiscono, e della diversità di condotta e bene giuridico che caratterizza l'episodio di cui all'art. 337 cod. pen. e reati connessi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023.