CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27331/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alabria il 22/11/1971 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lana, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento dei ricorsi., [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, ai fini che qui rilevano, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]: - riqualificato il fatto di cui al capo A) ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione; - concesse la attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, ha rideterminato la pena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in due anni reclusione a titolo di aumento per la continuazione rispetto ai fatti di cui all'ordinanza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, in data 7 aprile 2022. Nel resto, la Corte di appello ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo B), esclusa la recidiva e applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, con riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2014, definitiva il 14 luglio 2015, operata la riduzione per il rito; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci anni, sei mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di cui al capo B), esclusa la recidiva e applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, con riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2014, definitiva il 14 luglio 2015, operata la riduzione per il rito; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni d reclusione per il reato di cui al capo B), esclusa la recidiva e applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, con riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 16 maggio 2014, definitiva il 14 luglio 2015, operata la riduzione per il rito. 2. Avverso l'indicata sentenza, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione.2 /,3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, delle doglianze difensive in merito alla non corretta valutazione dei risultati delle intercettazioni, all'uso personale della sostanza stupefacente da parte del ricorrente, all'uso di gruppo per come riferito dal [OSCURATO:PERSONA], e alla insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Ad avviso del difensore, dalle intercettazioni telefoniche emergerebbe che il ricorrente ha acquistato la droga per farne uso personale, come ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e come risulta delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha fatto riferimento a un uso di gruppo tra ex compagni di scuola, e considerando che i sei grammi di hashish, sequestrati al ricorrente, sono pienamente compatibili con il consumo personale. Aggiunge il difensore che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non vi è alcun dato desumibile dalle intercettazione che avvalori il coinvolgimento del ricorrente nella missione con destinazione Roghudi. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in cinque motivi, che deducono: 4.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto Corte di merito ha erroneamente desunto l'inserimento del ricorrente nel sodalizio criminoso dal ritenuto coinvolgimento del medesimo in alcuni reati scopo, sulla scorta di un acritico recepimento della prospettazione accusatoria e di una distorta lettura delle intercettazioni telefoniche, senza peraltro considerare la delimitazione dei contatti, l'esiguità degli importi e delle quantità di droga trattate, la precarietà dei canali di rifornimento; 4.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 43 cod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per non avere la Corte di merito adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, essendosi limitata a richiamare il contenuto delle intercettazioni telefoniche, che hanno coinvolto il ricorrente in maniera del tutto estemporanea; 4.3. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte di merito ribadito la sussistenza dell'associazione con una motivazione carente, non avendo svolto alcuna considerazione in merito alle modalità di nascondimento della droga, alla natura dello stupefacente, alla destinazione allo spaccio piuttosto che al consumo personale; 34.4. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., in quanto si è contesta al ricorrente la medesima condotta di partecipazione a un sodalizio ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la cui configurabilità era già stata valutata sulla base dei medesimi fatti oggetto della sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, Sez. 1, con sentenza n. 30989 del 4 luglio 2013; al proposito, la motivazione della Corte di appello appare in contrasto con in principi affermati della Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2016, che, per sunto, viene riportata nell'esposizione del motivo. La Corte di merito, quindi, non ha fatto corretta dei principi in materia di ne bis in idem, sicché, stante l'accertata preclusione processuale derivante da un precedente giudicato, ciò che impone, ad avviso del difensore, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; 4.5. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., non avendo la Corte spiegato il motivo per cui la pena non è stata contenuta nel minimo edittale, stante il ruolo marginale e la giovane età del ricorrente. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in quattro motivi, che denunciano: 5.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 125, 192, 546 cod. proc. pen. per non avere la Corte di merito spiegato perché, nella vicenda in esame, sia ravvisabile un sodalizio criminoso finalizzato al narcotraffico, anziché un concorso di persone nel reato continuato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; la Corte di appello, ad avviso del difensore, da una parte non avrebbe individuato un quid pluris che connota il delitto associativo, e, dall'altro, non ha motivato in relazione alla sussistenza di una stabile struttura organizzata; 5.2 la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, 125, 192, 546 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello desunto l'asserito ruolo di promotore del [OSCURATO:PERSONA] da conversazioni telefoniche di contenuto ambiguo, che non sono indicative di un ruolo di vertice in seno all'associazione; aggiunge il difensore che la Corte di merito non si è misurata con il motivo di appello in cui si contestava la sussistenza del sodalizio, stante l'assenza di una suddivisione gerarchica e di una suddivisione di compiti; 5.3. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, 125, 192, 546 cod. proc. pen., in quanto l'avvenuta derubricazione del capo A) avrebbe giustificato una analoga statuizione anche il relazione al capo B); 45.4. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello rigettato l'eccezione di improcedibilità con motivazione illogica, in quanto occorre considerare la concreta operatività dell'associazione anche dal punto di vista territoriale. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce sei motivi, che eccepiscono: 6.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 Protocollo 7 CEDU, in quanto il delitto associativo era già stato definito con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 maggio 2014, sicché la scomposizione dell'associazione in due gruppi distinti, attribuendo agli imputati le medesime condotte sulla base dell'identico materiale investigativo, è stato un mero espediente per eludere il principio del ne bis in idem, come interpretato dalle Sezioni Unite (sentenze n. 34655 del 2005, n. 17156 del 2022, n. 11969 del 2025) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2016), nonché dalla Corte EDU, secondo cui il principio in esame non è riferibile alle sole ipotesi di una precedente formale statuizione di condanna, ma a tutti i casi in cui vi sia la sostanziale identità de fatto. In altri termini, se il primo giudizio aveva ad oggetto una vasta associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non è sostenibile che il processo sia "diverso" solo perché è stata scissa la compagine associativa, a fronte di una matrice fattuale identica, come emerge dalla mera comparazione delle imputazioni; 6.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74 commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, e 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il mimino periodo di osservazione, pari a soli quattro mesi, in uno con l'assenza di sequestri e considerando che si tratta di mera "droga parlata", potrebbe essere, al più, sintomatico di una responsabilità ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 6.3. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e 111, comma 6, Cost., per non avere la Corte di merito motivato in ordine al ruolo di promotore, organizzatore e finanziatore contestato al [OSCURATO:PERSONA], avendo tautologicamente ritenuto che costui rivestiva una posizione di maggior rilievo rispetto a quella degli altri sodali; 6.4. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, per non avere la Corte di merito proceduto alla riqualificazione dell'associazione in termini di lieve entità, 5stante il modesto profilo organizzativo, idoneo a commettere reati di piccolo spaccio, come già ritenuto dal Tribunale del riesame; 6.5. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 e 133 cod. pen., 111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. non avendo la Corte di appello fatto buon governo dei principi affermati da Sezioni Unite n. 47127 del 2021, secondo cui occorre una specifica motivazione in merito agli aumenti di pena per la continuazione, e considerando che la sentenza del 25 ottobre 2004 è stata oggetto di un duplice aumento, prima da parte della Corte di appello con sentenza del 16 maggio 2014, poi con la sentenza emessa dal G.u.p. nell'ambito del presente giudizio; 6.6. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129-bis, 125, comma 3, cod. proc. pen., 111, comma 6, Cost. per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sull'istanza di invio a un centro per la giustizia riparativa per l'avvio del relativo programma, avanzata in data 4 gennaio 2025, ciò che avrebbe comportato la riduzione di un terzo della pena. 7. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi, che censurano: 7.1. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192 e 546 cod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di merito rigettato, con illogica motivazione, le argomentazioni difensive, con cui si prospettava una situazione di connivenza non punibile, stante il legame di coniugio con il [OSCURATO:PERSONA], avendo attribuito a singoli episodi un significato accusatorio che essi, isolatamente considerati, non possiedono; invero, l'avvertimento sulla presenza della polizia è pienamente compatibile con un atteggiamento di mera protezione nei confronti del coniuge, così come il parere sul "taglio" della sostanza deteriorata è la manifestazione di una mera opinione; allo stesso modo, l'invito agli acquirenti di ripresentarsi l'indomani rappresenta una condotta ambigua; 7.2. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 cod. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, essendo la motivazione manifestamente illogica, laddove assume che i termini "pizza", "cd", "spesa" siano indicativi della sostanza stupefacente, trattandosi di un'interpretazione soggettiva priva di riscontri obiettivi; 7.3. la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, 125 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la Corte di merito ravvisato il delitto associativo in capo alla ricorrente, senza nemmeno individuarne il ruolo specifico, considerando che le condotte ascritte6 4all'imputata (l'avvertimento delle presenza della polizia, il parere sul "taglio" della sostanza, l'invito agli acquirenti a ripresentarsi il giorno seguente), non sono idonee a dimostrare lo stabile inserimento nel tessuto associativo, anche considerando sia il rapporto con [OSCURATO:PERSONA], sia l'ambiguità del tenore delle conversazioni intercettate. 8. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale, a supporto del sesto motivo, evidenzia la recente decisione delle Sezioni Unite n. 5166 del 2026, secondo cui il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato. Si tratta di un principio che trova applicazione nel caso in esame, in quanto la Corte territoriale ha pretermesso ogni valutazione in merito all'istanza avanzata ex art. 129-bis cod. proc. pen., senza che sia stato raccolto neppure il parere del Procuratore Generale distrettuale. La statuizione in parola, inoltre, assumerebbe maggiore pregnanza alla luce della recentissima ordinanza (Cass., Sez. 1, n. 32882 del 2025), con cui è stata dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 4 -bis, ultimo periodo, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Preliminarmente, appare utile premettere alcune considerazioni generali aventi ad oggetto i limiti del sindacato di legittimità, a fronte di motivi che, per larga parte, censurano la motivazione in relazione alla valutazione del materiale probatorio con riferimento all'affermazione della penale responsabilità per il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2.1. Va ricordato che la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto delle seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma 7alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39138 del 10/09/2019; Sez. 2, n. 37298 del 28/06/2019); b) per il disposto dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto-sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché, in tale ultimo caso, verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza, nel caso di contraddittorietà della motivazione, i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato, il che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, tale per cui l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 271635); c) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione; sono perciò inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità, quando non manifesta, della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Il sindacato di legittimità sui vizi della motivazione attiene perciò esclusivamente alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, Rv. 243247) Sono perciò inammissibili, perché fuoriescono dal sindacato che, ex art. 606 cod. proc. pen., compete a questa Corte, i motivi che, pur formalmente deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si risolvono nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e 8nell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità. La Corte di cassazione, infatti, non ha il compito di ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente quella di riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o il livello della loro rispondenza alle acquisizioni processuali. 2.2. Va evidenziato, infine, che si è in presenza di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, avendo, peraltro, la sentenza di primo grado analiticamente ricostruito tutti gli episodi di importazione di stupefacente nonché la sussistenza del delitto associativo; il che circoscrive maggiormente i poteri di rinnovata valutazione della Corte di legittimità, nel senso che, oltre ai limiti dinanzi indicati, si aggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure può evocarsi il tema del "travisamento della prova", a meno che (ma non è questo il caso, alla luce dei motivi di ricorso) il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. 2.3. Va ribadito, infine, che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata, ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene utilizzato per indicarne un altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). Deve ricordarsi, inoltre, che, nell'attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttosto che un altro; tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare9 /una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Si rammenta che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-01). 3.2. Orbene, nel rispondere alle doglianze difensive, incentrate sulla ritenuta insussistenza del reato in esame, la Corte di merito (cfr. p. 12-17 della sentenza impugnata) ha ampiamente spiegato le ragioni ostative alla declaratoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., valorizzando il contenuto delle numerose conversazioni in cui vengono utilizzate espressioni decontestualizzate (quali "pasticcini", "magliette", "amici", "documenti", "computer", "pizze", "biglietti", "foto2), il cui reale significato emerge da altre conversazioni, nelle quali si fa esplicito riferimento a quantità e a tipologie di sostanza stupefacente, tra cui, ad esempio, quella captata il 23 ottobre 2004 prima dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], mentre costui era in procinto di cedere lo stupefacente poi sequestratogli, nel contesto di un'operazione di osservazione con controllo, ampiamente descritta alle p. 12 e 13. Oltre a ciò, la Corte di merito ha fatto leva sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur riferendo che, insieme ad alcuni ex compagni di scuola, tra cui il [OSCURATO:PERSONA], talvolta consumava in gruppo sostanza stupefacente, ha anche dichiarato che tali soggetti erano soliti acquistare la droga per conto di terzi. La Corte di appello, ancora, ha rilevato che la trasferta a Roghidi del 17 febbraio 2005 era certamente finalizzata al rifornimento di sostanze stupefacenti, come risulta dal contenuto della telefonata tra il Macheda e altro soggetto, in cui il primo rappresenta chiaramente la necessità di essere alla ricerca di "fumo", e da quella delle ore 20.39 di quello stesso giorno, in cui il Macheda comunica a [OSCURATO:PERSONA] di essere "a posto", invitandolo a chiamare "qualcuno", 1 0ossia, secondo la non manifestamente illogica valutazione operata dalla Corte di merito, che il Macheda volesse rassicurare l'interlocutore di avere reperito il "fumo" che stavano cercando da un'intera giornata, dandogli il via libera per contattare possibili acquirenti. 3.3. Ciò posto, il ricorso appare generico, perché non indica elementi che offrano l'incontestabile e immediata evidenza dell'innocenza, in quanto si limita a sollecitare una diversa valutazione delle prove: ciò che esula dalla "constatazione" alla base di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cpv. cod. proc. pen., la quale contestazione deve risolversi, proprio in ragione della nozione in essa implicata, in una mera presa d'atto di dati che, de visu, evidenzino di per se stessi, senza necessità di una loro interpretazione, la manifesta prova della sussistenza di cause di proscioglimento. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5. Il primo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 5.1. In via preliminare, occorre dar conto, sia pure in via di sintesi, della giurisprudenza elaborata a proposito dei caratteri della condotta di partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La nozione di "partecipazione" a una data associazione criminosa, qualunque essa sia, ha una valenza dinamico-funzionalistica, che non solo implica un organico e stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione, ma comporta anche, all'interno di essa, l'assunzione di un ruolo effettivo e, in attuazione dei vincoli assunti, l'adempimento dei compiti funzionali al raggiungimento degli scopi perseguiti dal sodalizio e la disponibilità per le attività organizzate dal medesimo. Ne consegue che, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione, rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio (per tutti, cfr. Sez. U, n. 33748 del 12 luglio 2005; Sez. U, n. 22327 del 30 ottobre 2002; Sez. U, n. 30 del 27 settembre 1995; Sez. U., n. 16 del 5 ottobre 1994). In altri termini, la condotta di partecipazione può estrinsecarsi in qualunque modalità, purché sia stabilmente collegata all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, di cui l'agente è pienamente consapevole. Sul piano descrittivo, la condotta di partecipazione è a "forma libera", essendo integrabile da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, in grado di apportare un contributo, ancorché minimo ma non insignificante, alla vita della struttura ed in vista delperseguimento del suo scopo (Sez. 1, n. 8064 del 24/06/1992, Alfano, Rv. 191309). Si è precisato, inoltre, che la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014 - dep. 04/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). 5.2. Venendo al caso in esame, nel ricollegarsi all'ampia disamina compiuta dalla sentenza di primo grado, la Corte di merito ha ribadito la partecipazione del ricorrente al sodalizio (cfr. p. 35-36 della sentenza impugnata) sulla base di una serie di elementi unitariamente valutati, ossia la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] a diversi episodi di acquisto, trasporto e cessione di stupefacenti, nonché il contenuto di numerose conversazioni telefoniche (ampiamente illustrate alle p. 36-38), da cui risulta come l'[OSCURATO:PERSONA] avesse il ruolo operativo di ricerca, approvvigionamento e vendita della stupefacente, ciò emergendo da alcune conversazioni in cui si discorre della raccolta di denaro su incarico del [OSCURATO:PERSONA], mentre costui si trovava agli arresti domiciliari, ovvero dalle conversazioni sia con [OSCURATO:PERSONA], sia con [OSCURATO:PERSONA], sia con tale Peppe, da cui risultano molteplici contatti finalizzati allo scambio di droga. Nel rispondere alla doglianza difensiva, qui nuovamente riproposta, la Corte di merito ha ritenuto ininfluente la circostanza che, con riguardo all'[OSCURATO:PERSONA], si tratti di conversazioni intrattenute in un lasso temporale circoscritto e che non siano stati registrati scambi diretti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un canale di vendita di cui l'[OSCURATO:PERSONA] si è servito solo per un limitato lasso di tempo, facendo da intermediario e occupandosi della fase operativa, e considerando che i limitati contatti telefonici si spiega con il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] frequentava personalmente il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. A fronte di tale apparato argomentativo, aderente alle risultanze processuali, adeguato, privo di aporie logiche e di errori di diritto, le censure mosse dal ricorrente si risolvono, a ben vedere, nella richiesta di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e nell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti, attività entrambe precluse nel giudizio di legittimità, non potendo la Corte di cassazione ripetere l'esperienza conoscitiva del giudice del merito, bensì esclusivamente riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di 12verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. 6. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché, come emerge dalla ricapitolazione dei motivi (cfr. p. 9-10 della sentenza impugnata), che il ricorrente non ha censurato, le questioni non erano state dedotte con l'atto di appello, sicché non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità (ex multis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, dep. 04/04/2017, Rv. 269632; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577). 7. Il quarto motivo, peraltro comune ad altri ricorrenti, è inammissibile perché manifestamente infondato. 8. Preliminarmente, occorre dar conto della complessa vicenda processuale. 8.1. Nell'ambito del processo n. 3887/04 Rg.n.r. DDA, gli odierni ricorrenti, unitamente ad altri soggetti, venivano condannati, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 16 giugno 2009, per il delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi delitti scopo ex art. 73 del medesimo d.P.R. 8.2. Con sentenza pronunciata il 30 maggio 2011, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione impugnata, salvo l'esclusione, per alcuni degli imputati, della qualifica di capi e promotori dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 8.3. In parziale accoglimento dei ricorsi promossi da alcuni imputati, con sentenza n. 30989 del 4 luglio 2013, la Corte di cassazione, Sez. 1, disponeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, limitatamente al reato associativo, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., poiché il fatto accertato dai giudici di merito era diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio: e tanto perché non sussisteva la consorteria criminale configurata dal pubblico ministero nella enunciazione della contestazione del delitto di cui al capo A) della rubrica, essendo, piuttosto, operative due distinte associazioni finalizzate al traffico degli stupefacenti del tutto autonome tra loro, caratterizzate dalla diversità dei 'confini' dell'azione dei diversi imputati appartenenti all'uno o all'altro gruppo e da pochissimi collegamenti tra i singoli componenti di tali segmenti; ordinava, al contempo, la trasmissione degli atti al P.M. territorialmente competente. 13Annullava, altresì, la sentenza impugnata nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in ordine al solo trattamento sanzionatorio, in relazione ai residui reati loro rispettivamente ascritti al capo B), per il traffico, in concorso, di sostanze stupefacenti del tipo cannabis sativa (hashish e marijuana) e cocaina, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in [OSCURATO:PERSONA], Bergamo e Catania e nelle rispettive province, tra il 2004 ed il 2008. Ne derivava il rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per la rideterminazione dello stesso trattamento sanzionatorio, a seguito del venire meno del delitto associativo, costituente il reato base della continuazione ritenuta dai giudici di merito con i delitti scopo. 8.4. Giudicando in sede di rinvio, con sentenza emessa il 16 maggio 2014, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] rideterminava la pena in relazione ai delitti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 con riferimento agli imputati del "secondo gruppo". 8.5. Con sentenza n. 5219 del 17 gennaio 2017, la Corte di Cassazione, Sez. 5, rigettava tutti i ricorsi, rendendo perciò definitive le condanne per i delitti scopo. 8.6. A seguito della trasmissione degli atti disposta con l'indicata sentenza della Cassazione n. 30989 del 4 luglio 2013, il pubblico ministero esercitava l'azione penale per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, setondo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione, e quindi sdoppiando l'originaria imputazione in due differenti contestazioni associative, oggetto di contestazione, rispettivamente, nei capi A) e B) del presente giudizio. 9. Ciò posto, il motivo appare manifestamente infondato. E' del tutto evidente, infatti, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello (cfr. p. 23-24 della sentenza impugnata) che non è dato ravvisare alcuna violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.: non con riferimento ai delitti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, definitivamente giudicati con l'indicata sentenza di questa Corte n. 5219 del 17 gennaio 2017, per l'evidente ragione che si tratta di fatti diversi, ossia, da un lato, singoli fatti di cessione di sostanza stupefacente, e, dall'altro, la sussistenza di una compagine criminale ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, che, peraltro, si consuma a prescindere dalla commissione dei reati scopo; nemmeno con riferimento al nuovo giudizio per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, incardinatosi per effetto dell'annullamento senza rinvio disposto con la sentenza della Corte di cassazione n. 30989 del 4 luglio 2013 con trasmissione degli atti al pubblico ministero, per l'evidente ragione che, diversamente opinando, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui non sarebbe più possibile esercitare l'azione penale per i fatti, ritenuti diversi, che 14siano stati oggetto di una precedente pronuncia annullata ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. Del resto, è proprio la diversità del fatto all'origine della sentenza della Corte di cassazione n. 30989 del 4 luglio 2013, sicché è intimamente contraddittorio evocare la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., che presuppone, invece, la medesimezza del fatto. 10. Il quinto motivo è inammissibile per genericità e perché proposto al di fuori dei casi consentiti. Ribadito che non è ammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, e che l'impegno motivazionale da parte del giudice è direttamente proporzionale all'entità della pena inflitta, si osserva che, nel caso di specie, la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica — e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha ribadito la congruità del trattamento punitivo, stimato "benevolo", essendo stato determinato in misura prossima al minimo edittale, nonostante i precedenti penali di cui è gravato l'imputato. 11. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 12. Il primo motivo è inammissibile perché generico e perché deduce censure di contenuto valutativo e fattuale. 12.1. Anche considerando che si tratta di un motivo comune ad altri ricorrenti, appare utile premettere alcune considerazione generali in ordine ai requisiti richiesti per la sussistenza del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 12.1.1. Si rammenta che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 15258796; Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013, Alberghini, Rv. 257582; Sez. 1, n. 10758 del 18/02/2009, Uno, Rv. 242897). Va, peraltro, chiarito che l'esistenza di una pur minimale struttura organizzativa, sebbene non compaia espressamente tra gli elementi costitutivi del fatto, è implicitamente richiesta alla luce dell'interpretazione della fattispecie associativa in esame, delineata come reato a dolo specifico, come reso evidente dalla locuzione "allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73" che compare nel testo della fattispecie incriminatrice in esame, nel senso che il mero accordo tra tre o più persone per la commissione di più delitti in materia di stupefacenti non è punibile (semmai integrando l'ipotesi di cui all'art. 115 cod. pen.) se ad esso non si accompagna la concreta predisposizione di mezzi e risorse idonei al conseguimento del fine, ossia, appunto, la realizzazione di più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si ribadisce, inoltre, che, ai fini della configurabilità dell'associazione esame, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi e altri, Rv. 255312). Quanto, poi, ai profili probatori, il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso e altri, Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266670). In altri termini, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138).16 ZAncora, va ribadito che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02). 12.1.2. Va, inoltre, evidenziato che l'elemento distintivo del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti ex artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 va individuato non nella presenza o meno di una struttura organizzata, che ben può essere presente anche in relazione alla realizzazione di un numero circoscritto e determinato di violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (si pensi, ad esempio, all'importazione dall'estero e al successivo smercio di un ingente quantitativo di droga, che evidentemente implica una certa predisposizione di uomini, mezzi e di risorse finanziarie), bensì nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità tendenzialmente indeterminata di reati (così, da ultimo, Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270564). Il discrimen tra reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e concorso di persone nel reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risiede perciò non tanto nel profilo organizzativo, che può sussistere in entrambi i casi, ma nel fatto che, con riguardo all'ipotesi di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen., l'accordo criminoso è occasionale e limitato, essendo diretto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti sin dalla realizzazione della prima violazione; nel delitto associativo, invece, per un verso, la sussistenza del reato prescinde dall'effettiva commissione di reati fine (sempre che, come detto, l'accordo tra gli associati si sia tradotto nella predisposizione di mezzi idonei al conseguimento dello scopo del sodalizio, ossia la realizzazione di più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); per altro verso, il programma criminoso è tendenzialmente indeterminato nei suoi contenuti, sicché il vincolo tra gli associati trascende la realizzazione dei singoli reati scopo ed è destinato a permanere nel tempo (cfr. Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724). 12.2. Nel caso di specie, la Corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi ora evocati, con una motivazione immune da criticità logiche (cfr. p. 24- 26), ha ribadito la sussistenza di una compagine associativa, rilevando che le 17condotte oggetto di contestazione si sono susseguite in un ampio arco temporale, superiore a quattro anni (cfr. p. 24 della sentenza impugnata) - benché l'attività di captazione, per evidenti ragioni processuali, sia stata più breve -, in cui è stata registrata la consumazione, senza soluzione di continuità - a partire dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA] il 10 ottobre 2004 per la detenzione di gr. 270 di cocaina -, di una lunga serie di reati in materia di sostanza stupefacente, peraltro accertati con sentenza irrevocabile, in relazione ai quali si sono registrati, mediante le numerose intercettazioni telefoniche, fittissimi contatti tra gli imputati - in particolare, tra [OSCURATO:PERSONA], la moglie [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] -, ciò che restituisce l'esistenza di una collaborazione certamente non occasionale, ma stabile (emblematiche sono le conversazioni del 5 e del 14 ottobre 2004 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui si desume con certezza la consapevolezza, in capo ai due interlocutori, di far parte di un gruppo destinato a collaborare, anche superando screzi temporanei insorti fra i suoi componenti (cfr. p. 26 della sentenza impugnata), organizzata secondo ruoli determinati, dotata di risorse tutt'altro che modeste, essendo in grado di coprire con assiduità ampie fette del mercato locale degli stupefacenti, e fondata su un vincolo che trascende il mero concorso per la realizzazione di un numero predeterminato di reati. 12.3. AI cospetto di tale motivazione, immune da errori di diritto e da vizi logici, aderente alle emergenze probatorie, il ricorrente confeziona censure di contenuto fattuale, dirette a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentito in sede di legittimità. 13. Il secondo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 13.1. Rinviando alla considerazioni espresse al paragrafo che precede con riferimento alla censura con cui si contesta la sussistenza del sodalizio criminoso, stante l'asserita assenza di una suddivisione gerarchica o di una suddivisione di compiti, quanto, invece, alla sussistenza del ruolo di promotore, la Corte di appello lo ha logicamente desunto da una serie di conversazioni, in cui il [OSCURATO:PERSONA] assume decisioni strategiche in ordine al reperimento di sostanza stupefacente e al successivo smercio (cfr. conversazione del 7 ottobre 2004, ore 14.45), ovvero impartisce ordine ed istruzioni esecutive ai sodali (cfr. le conversazioni indicate a p. 27 delle sentenza impugnata), in ciò facendo corretta applicazione del principio giusto il quale la qualifica di "organizzatore" spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476-02), come, appunto, accertato nel caso in esame.18 /13.2. Anche in tal caso, le censure, laddove evidenziano l'ambiguità del contenuto delle intercettazioni telefoniche, si muovono sul piano della valutazione dei dati probatori, ciò che esula dal perimetro segnato dell'art. 606 cod. proc. pen. 14. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 14.1. Invero, il ricorrente si limita ad argomentare che l'avvenuta derubricazione del capo A) avrebbe giustificato una analoga statuizione anche il relazione al capo B), senza tuttavia indicare alcun elemento fattuale a sostegno della richiesta, e senza considerare la differenza tra le due strutture associative. Oltre a ciò, il ricorrente non si misura con la motivazione, laddove ha escluso la qualificazione dell'associazione in temi di lieve entità in ponderazione del numero di sodali, dell'organizzazione del sodalizio e, come emerge dalla motivazione, dai quantitativi di volta in volta oggetto di transazioni illecite, anche considerando che il [OSCURATO:PERSONA] fu tratto in arresto perché trovato in possesso di 270 gr. di cocaina. 14.2. Vi è, infine, un dato dirimente, ossia che, nel processo conclusosi con la sentenza n. 5219 del 17 gennaio 2017, la Corte di Cassazione, Sez. 5, ha confermato, anche in punto di qualificazione dei fatti, la responsabilità dei ricorrenti per il delitto di cui all'art. 73, comma 1 e/o comma 4, escludendo espressamente l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 (cfr. p. 21 e 22 della sentenza), il che evidentemente osta alla qualificazione del sodalizio, i cui partecipi sono stati definitivamente condannati per tali reati scopo, ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990. 15. Il quarto motivo, con deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. e correlato vizio motivazionale, è manifestamente infondato; al proposito, si rinvia alle considerazioni espresse al par. 8 16. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 17. Quanto al primo e al secondo motivo, già esaminati con riferimento al altri i ricorrenti, si rinvia alle argomentazioni di cui al par. 8. e al par. 11. 18. Il terzo motivo è inammissibile perché generico. Si rileva che, nel misurarsi con il corrispondente motivo di appello, la Corte di merito, aveva rilevato l'estrema genericità delle censure difensive, "non rinvenendosi nell'atto di appello, al di là di mere petizioni di principio, alcun rilievo critico specifico rispetto alle ragioni di fatto e di diritto ampiamente 19illustrate dalla sentenza impugnata" (p. 30 della sentenza impugnata), la quale, peraltro, con ampia motivazione, ha accertato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un ruolo di primaria importanza all'interno del sodalizio (cfr. p. 130-131 della sentenza impugnata). Orbene, al cospetto di tale motivazione, il ricorso è aspecifico, in quanto avrebbe dovuto contestare, in maniera puntuale, la dichiarazione di inammissibilità del motivo di appello in esame perché ritenuto, nella sostanza, generico. 19. Il quarto motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Nel rinviare alle considerazioni espresse al par. 14, è sufficiente aggiungere, in replica al motivo qui al vaglio, che le censure del ricorrente, per un verso, hanno un contenuto valutativo, laddove insinuano il modesto profilo organizzativo del sodalizio, idoneo a commettere reati di piccolo spaccio, e, per altro verso, introducono un elemento non pertinente, laddove si evidenzia che il Tribunale del riesame, con un provvedimento che nemmeno viene allegato, avrebbe proceduto alla riqualificazione del fatto, stante la nota differenza tra il procedimento cautelare e il processo di merito. 20. Il quinto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Si osserva che la Corte di merito ha ribadito la correttezza e la congruità della pena inflitta dal Tribunale, peraltro in misura prossima al minimo edittale, che era stata così determinata (cfr. p. 143 della sentenza di primo grado): pena base per il delitto di cui al capo B), ritenuto più grave, venti anni — ossia il minimo edittale -, ridotta di un terzo per le generiche, applicate in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, a tredici anni e quattro mesi di reclusione, aumentata di due anni e sei mesi per continuazione esterna, in relazione alle violazioni ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 definitivamente giudicate con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 16 maggio 2014 (di cui due anni e quattro mesi già riconosciuti per la continuazione interna dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] e i restanti due mesi per il reato che, essendo più grave, fungeva da pena base in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto con l'indicata sentenza della Corte di appello che ha giudicato le sole violazioni ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), ridotta di un terzo per il rito. Si tratta di trattamento sanzionatorio correttamente elaborato, con un costrutto motivazionale immune dalle censure esposte nel motivo. 2021. Il sesto motivo è inammissibile per carenza di interesse. Se è vero che la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta ex art. 129-bis cod. proc. pen. depositata solamente all'udienza del 9 gennaio 2025 - richiesta che può essere nuovamente presentata in sede esecutiva -, tuttavia si osserva che la Corte di merito, in ogni caso, quand'anche avesse accolto detta istanza, avrebbe comunque deciso l'appello, posto che, per espresso dettato normativo ex art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., la sospensione del processo è circoscritta ai soli reati procedibili a querela suscettibile di remissione, ed evidentemente tale non è il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sicché non è prospettabile alcuna situazione vantaggiosa che, in ipotesi, avrebbe potuto favorevolmente incidere sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche considerando che, come affermato da Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep. 2026, D., Rv. 289325 - 01 (in motivazione), gli effetti che possono prodursi dallo svolgimento del programma di giustizia riparativa, "presentano un margine di aleatorietà e di imprevedibilità", posto che "anche nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, non vi è alcuna garanzia né che al programma si procederà, né che questo avrà luogo in tempi compatibili con quelli del processo, dal momento che ai mediatori è garantita una piena autonomia nella valutazione della 'fattibilità 1 del programma, nella 'scelta' di esso e nella tempistica di attuazione", la quale tempistica, peraltro, era del tutto incompatibile con la definizione del processo nel grado di appello. 22. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 23. Il primo motivo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono inammissibili perché non si misurano criticamente con la motivazione e perché deducono censure di contenuto fattuale. 23.1. Richiamate le considerazioni indicate al par. 5 quanto ai requisiti della condotta di partecipazione, si osserva che la Corte di merito, con una motivazione non manifestamente illogica, ha escluso, nei confronti della ricorrente, l'ipotesi - qui nuovamente proposta - di una connivenza non punibile, stante il legame di coniugio con il [OSCURATO:PERSONA], avendo, al contrario, ribadito il ruolo di associata rivestito dalla donna, sulla base della valutazione congiunta di una serie di elementi fattuali, quali : 1) il fatto, desunto dalla conversazione del 25 settembre 2024, che la [OSCURATO:PERSONA] raccomandi al marito - si rammenta, il capo del sodalizio - di stare attento per via della presenza di "quattro auto della polizia" sul ponte; 2) l'invito della donna al marito dell'inutilità di trattare della sostanza stupefacente deteriorata per l'umidità ("non vale la pena allora tagliarla"); 3) 21l'invito della ricorrente, rivolto agli acquirenti del marito, di ripresentarsi l'indomani, come si desume dalle parole stesse del [OSCURATO:PERSONA] ("Sai in quanti mi hanno chiamato ieri sera perche volevano e che sono venuti pure... mia moglie gli ha detto a tutti per domani"). Oltre a ciò, la Corte di appello ha evidenziato sia i pareri espressi sulla qualità della sostanza (cfr. la conversazione del 1 ottobre 2004 con il marito in merito allo stupefacente commerciato da tale [OSCURATO:PERSONA]), sia l'opera prestata nel reperimento della droga, come risulta da una serie di conversazioni intercettate (riportate a p. 32 della sentenza impugnata), tra cui, ad esempio, quelle del 26 agosto 2005 con [OSCURATO:PERSONA], laddove si fa riferimento a un piccolissimo pezzo di pizza da consegnare a un terzo soggetto, e a una cosa piccolissima di pizza dell'importo di 200 euro, oppure a quella del 3 settembre 2005, in cui [OSCURATO:PERSONA] comunica al cugino Rosso di avere mandato la moglie a comprare la pizza, invitandolo a reperire due o tre ragazzi per condividerla. Come rilevato dalla Corte di appello, si tratta di condotte, unitariamente valutate nel contesto dinanzi indicato, che sono pienamente sintomatiche della partecipazione della ricorrente ai traffici del marito, a cui contribuiva anche con il proprio parere e le proprie iniziative. 23.2. A fronte di tale apparato motivazionale, adeguato e scevro da aporie logiche, la ricorrente propone la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, peraltro in modo segmentato e sottratti ad una visione di insieme della vicenda associativa, onde sollecitare una autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. 24. Il secondo motivo è inammissibile perché articola censure di contenuto fattuale. Nel rinviare alle considerazioni dinanzi espresse al par. 12 circa la sussistenza del delitto associativo, si rileva che le censure difensive, che deducono una asserita una manifesta illogicità della motivazione, laddove essa assume che i termini "pizza", "cd", "spesa" sono indicativi della sostanza stupefacente, si limitato ad attaccare la valutazione del contenuto delle conversazioni telefoniche, che, come si è anticipato, costituendo una questione di fatto, è rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione, che, nella specie, nemmeno il ricorrente è stato in grado di evidenziare.22 ///v 25. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.M