CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2021
Cassazione n. 47121/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/04/2021 il Tribunale di Catanzaro, a seguito di giudizio di appello ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava il gravame promosso da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 19/12/2020 relativa al rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare personale della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza l'indagato, a mezzo difensori di fiducia, deducendo con un unico motivo, articolato in più censure, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati ed alla ritenuta adeguatezza della misura carceraria. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che il ricorrente non apparteneva ad associazioni mafiose e che la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere operante per i delitti aggravati ai sensi dell' art. 416 bis 1 c.p. - quali quelli contestati all' indagato relativi a condotte di spaccio di eroina e detenzioni di armi anche clandestine commessi al fine di agevolare la consorteria mafiosa degli zingari della famiglia "Banana" confederata al clan [OSCURATO:PERSONA] operante in Cosenza - doveva ritenersi superata risultando individuato un domicilio diverso e fuori dalla Regione Calabria dove scontare gli arresti domiciliari. Rileva che il lungo tempo trascorso dal fatto (oltre un anno e mezzo) influiva sul giudizio relativo al permanere della sussistenza delle esigenze cautelari, rendendosi necessario indicare gli elementi concreti sulla base dei quali era possibile affermare che il ricorrente soggetto incensurato, verificandosene l'occasione, potesse commettere - dopo tale lungo periodo di carcerazione preventiva - reati della stessa specie di quelli per cui è intervenuta la sua carcerazione. Assume che per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione dei reati, non risulta sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall'art. 274 lettera e) cod. proc. pen. ma è necessario ipotizzare anche la certezza o, comunque, l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà, profilo sul quale sussisteva un evidente difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Deve, innanzitutto, premettersi secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; in tal senso ed in tempi più recenti anche Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Occorre, quindi, rilevare che risulta, infatti, dall'ordinanza impugnata (e detta affermazione non viene altrimenti contrastata nel ricorso) che oggetto della istanza de libertate è stato quello della sostituzione della misura cautelare personale della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Ora, è di tutta evidenza che una richiesta che si fonda sulla sostituzione e non sulla revoca della misura cautelare finisce per dare per scontato che esigenze di cautela ancora permangono ed è quindi a dir poco singolare che nel ricorso che in questa sede ci occupa venga puntato l'accento sui profili di assenza di motivazione da parte del Tribunale del riesame in ordine alla concretezza ed alla attualità delle esigenze cautelari in quanto delle due l'una: o le esigenze cautelari non sono più concrete ed attuali ed allora nessuna misura cautelare (neppure quella invocata degli arresti domiciliari) può essere applicata, ovvero le esigenze ancora permangono ed in questo senso il profilo decisionale riguarderà semmai, come appare rilevabile in questa sede, esclusivamente quello della proporzionalità ed adeguatezza delle misura in relazione alle (permanenti) esigenze di cautela. 3. Ciò doverosamente premesso, non può qui non rilevarsi che l'ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria. Il Tribunale del riesame valutate adeguatamente le richieste difensive le ha disattese sottolineando la estrema gravità dei plurimi fatti alla base del titolo custodiale (reati in materia di armi anche clandestine e traffico di stupefacenti) nonchè i radicati collegamenti con l'associazione mafiosa della famiglia dei "Banana" legata ad un clan di 'ndrangheta, a supporto della contestazione dell'aggravante qualificata e dell'elevato spessore criminale dell'indagato, evidenziando, a fronte di tali dati fattuali, l'irrilevanza del tempo trascorso in assenza di segni di rivisitazione delle proprie condotte. In tale quadro i giudici hanno condivisibilmente escluso il superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e la possibilità di applicare una misura meno afflittiva inidonea a precludere, anche se applicata in un domicilio diverso in altra regione, la ripresa dei contatti illeciti da parte dell'indagato. Né le conclusioni cui era in precedenza pervenuto il tribunale della libertà - il quale nell'ordinanza in data 29 Settembre 2020 aveva escluso qualsiasi possibilità di modifica della misura, anche in funzione della permanenza nello stesso territorio in cui l'indagato aveva illecitamente operato - valgono ad inficiare la tenuta logica del provvedimento impugnato nella parte in cui i giudici di merito - non certo vincolati da detta considerazione - hanno evidenziato la inadeguatezza del contratto di locazione prodotto ad assicurare un effettivo distacco dal territorio di provenienza e ad evitare la ripresa di collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata da parte dell' indagato.4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter Disp. Att. cod. proc.