CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 giugno 1958
Cassazione n. 10068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata ad Afragola il 13/6/1958 avverso l'ordinanza del 26 luglio 2022 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha annullato parzialmente il decreto di convalida del sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], coniuge della Arcella, sottoposto a misura custodiale per la partecipazione, con ruolo apicale, all'omonima associazione camorristica con condotta perdurante sino al 2019, limitatamente ai beni, specificamente indicati, in quanto già rientranti nel patrimonio dello Stato a d seguito dell'irrevocabilità della confisca di prevenzione disposta nei ccinfronti del Moccia, ed ha confermato la misura cautelare reale in relazione ai beni residui (autovettura [OSCURATO:PERSONA], conto corrente e libretto postale). 2. Propone ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione degli artt. 25 Cost., 33 e 178 cod. proc. pen. in relazione alla illegittima sostituzione con il Presidente aggiunto dell'Ufficio G.I.P. del Giudice assegnatario del procedimento, in procinto di assentarsi per ferie, in violazione delle previsioni tabellari o, comunque, delle direttive del C.S.M. cui devono uniformarsi. 2.2 Violazione ed erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. in relazione alla omessa prova da parte del Pubblico Ministero dell'interposizione fittizia e della disponibilità dei beni da parte di [OSCURATO:PERSONA], non operando nei confronti del terzo intestatario la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. 3. Con atto del 16 gennaio 2023, il difensore della ricorrente ha rinunciato al primo motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione del principio del giudice naturale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Giova preliminarmente rammentare che, in tema di provvedimenti cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Orbene, nel caso in esame, prescindendo dal primo motivo perché oggetto di rinuncia, si osserva che non emerge alcuno dei vizi radicali della motivazione denunciabili con ricorso poiché il Tribunale del riesame reale ha verificato la legittimità del sequestro dei beni intestati a nome della ricorrente, reputandoli, con argomenti logici e conducenti, non specificamente censurati dalla ricorrente, oggetto di intèrposizione fittizia e nella effettiva titolarità. da parte di [OSCURATO:PERSONA].cia, marito dell'odierna ricorrente. In particolare, con motivazione correlata all'esame delle specifiche circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - e delle risultanze dell'indagine patrimoniale, è stata ritenuta l'obiettiva sussistenza di gravi indizi relativi sia alla sproporzione del valore dei beni nella disponibilità della ricorrente rispetto al reddito e alle attività economiche a questa riferibili che alla loro effettiva titolarità da parte di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata, con motivazione non apparente, non specificamente censurata dalla ricorrente, ha, infatti, considerato che la maggior parte dei capitali a questa formalmente riferibili hanno una provenienza illecita, per quanto attiene ai proventi derivanti dalla gestione dell'autoparco, o comunque riconducibile al marito ed al clan di appartenenza, con riferimento alla somma di circa 167.000 euro. Quanto al primo profilo, il Tribunale ha considerato le risultanze dell'indagine svolta nel procedimento di prevenzione in merito alla cogestione da parte della ricorrente e del marito, a partire dall'anno 1992, dell'autoparco, attività risultata inizialmente avviata con capitali di provenienza illecita, stante l'acclarata mancanza di redditi del Moccia e della moglie, e proseguita attraverso società intestate alla ricorrente. Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ha, dunque, ritenuto che tutti i profitti, successivamente dichiarati anche dalla ricorrente, in quanto provenienti da un'impresa costituita con capitali illeciti provenienti dall'attività mafiosa del Moccia, devono considerarsi a loro volta illeciti. Quanto al secondo profilo, l'ordinanza impugnata ha considerato l'illecita provenienza della somma percepita dalla ricorrente nell'interesse del marito a titolo di liquidazione di quattro polizze vita stipulate dalla suocera, la defunta [OSCURATO:PERSONA], sulla base del seguente ordine di considerazioni, non sindacabili in questa Sede: la perfetta osmosi, anche sotto il profilo patrimoniale, tra la famiglia Moccia e l'omonimo clan camorristico; l'accertamento, cristallizzato in numerose sentenze definitive, della persistenza del sodalizio sino all'attualità; il ruolo direttivo che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha svolto all'interno del sodalizio dopo l'uccisione del marito avvenuta nel 1976. Una volta epurati i redditi della ricorrente dai proventi della gestione dell'autoparco e dalle somme giacenti nel conto corrente, l'ordinanza impugnata ha rilevato che all'indomani del sequestro della ditta individuale, la Arcella ha dichiarato redditi inconsistenti (circa 449 euro per le annualità 2018, 2019 e 2020) ed ha ritenuto tali redditi residui inidonei a giustificare un accumulo delle somme rinvenute nel conto corrente e nel libretto postale (pari a circa 139.251,00 euro) nonché l'acquisto della Sma-rt al prezzo di 8000 duro, venduta alla rico.rrente dalla figlia Lucia. Tali elementi, valutati unitamente alla circostanza accertata nel giudizio di prevenzione della frequente intestazione fittizia alla ricorrente di beni ed attività di impresa riconducibili al marito, hanno rappresentato la base fattuale del successivo ragionamento inferenziale in merito alla effettiva riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] dei beni in sequestro. 1.1 Così facendo, il Tribunale non è incorso in alcuna violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in quanto, senza alcuna inversione dell'onere della prova e attraverso una logica e coerente lettura degli elementi fattuali sopra indicati, non limitandosi alla sola sproporzione, ha argomentato in merito alla titolarità effettiva dei beni attinti da sequestro in capo al Moccia. Va, infatti, premesso che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12 -sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze che avallino in modo concreto la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni e reddito percepito (Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, rv. 254699). Tuttavia, la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito può assumere valenza probatoria ove questa, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativa della natura simulata dell'intestazione. In ogni caso, tale sproporzione va valutata con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura (Sez. 5 , n. 53449 del 16/10/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 275406). Inoltre, con riferimento ai terzi legati all'imputato da una relazione personale qualificata di coniugio o di filiazione, questa Corte ha condivisibilnnente affermato che la presunzione relativa circa l'illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l'attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177; Sez. 6, n. 38150 del 16/9/2021, Gjolaj, Rv. 282115).Invero, poiché l'interposizione fittizia si fonda generalmente su un rapporto fiduciario riservato che ne rende particolarmente difficile il disvelamento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la prova può essere data anche per indizi, purché però abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 192, comma 2 cod. proc. pen. (cfr., Cass., Sez. 2, 10/01/2008 n. 3990, Catania, rv. 239269). In tal caso, il giudice ha l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene. Di contro, il terzo, pur non essendo gravato da alcun onere probatorio, ha, invece, un onere di allegazione relativo agli elementi fattuali idonei a confutare la tesi accusatoria e ad indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà. L'ordinanza impugnata, muovendosi nel solco di tali coordinate ermeneutiche, ha ineccepibilmente desunto l'interposizione fittizia della ricorrente in relazione ai beni in sequestro sulla base di una analitica valutazione degli elementi di fatto emergenti dalle indagini patrimoniali e finanziarie, letta alla luce della riconosciuta esistenza di una generale condivisa disponibilità dei beni da parte della famiglia mafiosa dei Moccia, tale da rendere irrilevante la intestazione ai diversi congiunti, in quanto frutto di accumulazione di ricchezze di provenienza illecita confluite indistintamente in capo a ciascuno di essi senza una reale autonomia patrimoniale corrispondente alla formale titolarità dei beni. Si tratta, in definitiva, di una motivazione priva di qualsiasi profilo di violazione di legge deducibile con il presente ricorso, essendo estranea al sindacato di legittimità - ancor più in tema di misure cautelari reali - la diretta analisi degli elementi di fatto posti a fondamento del costrutto accusatorio. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento