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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11539/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOi ato avviso alle arti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37371/24 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena concordata dalle parti per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella cessione di 4,44 grammi di cocaina, con l'aggravante di aver commesso il fatto vicino alle scuole (infanzia, primaria e media inferiore) e con l'aggravante della recidiva, specifica e infra-quinquennale, in Milano, 25 gennaio 2024; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge per illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro; Rilevato che il novellato art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, a partire dal 15 novembre 2023, ammette la confisca per tutte le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il Giudice ha dato conto in sentenza del fatto che il denaro era profitto del reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOi ato avviso alle arti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37371/24 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena concordata dalle parti per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella cessione di 4,44 grammi di cocaina, con l'aggravante di aver commesso il fatto vicino alle scuole (infanzia, primaria e media inferiore) e con l'aggravante della recidiva, specifica e infra-quinquennale, in Milano, 25 gennaio 2024; Rilevato che l'imputato lamenta la violazione di legge per illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro; Rilevato che il novellato art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, a partire dal 15 novembre 2023, ammette la confisca per tutte le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il Giudice ha dato conto in sentenza del fatto che il denaro era profitto del reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente