CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 maggio 2022
Cassazione n. 04503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 05/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto parzialmente il ricorso del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 26 gennaio 2021, e ha disposto che la riduzione della pena da espiare da parte del detenuto [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento del danno per la riconosciuta violazione dell'art.3 CEDU, sia pari a giorni 24 in luogo di giorni 82 e che non si faccia luogo ad alcuna liquidazione monetaria in favore del predetto detenuto. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt.178 e 666 cod. proc. pen. in relazione alla mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale all'avv. [OSCURATO:PERSONA], uno dei due difensori di fiducia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e , pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto, infatti, nel procedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente, è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n.11232 del 18/02/2020, Rv. 278815 - 01. Fattispecie proprio in tema di procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza). Nel caso in esame, come risulta dal verbale di udienza del 5 maggio 2022 (che questa Corte è autorizzata a consultare in ragione del vizio lamentato), il difensore presente in udienza in sostituzione (per delega orale) dell'altro difensore di fiducia nulla aveva dedotto rispetto alla omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve ritenersi sanata. Per completezza va poi aggiunto che la designazione di un sostituto da parte del difensore può essere effettuata con delega "orale" ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato alla luce della tacita abrogazione dell'art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per effetto della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento della professione forense (Sez. 3 - , Sentenza n. 35389 del 15/12/2020, Rv. 282138 - 01). 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos