CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 20787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14181-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] INDENNITA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14181/2016 Cron. Rep. Ud. 29/03/2022 CC Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 806/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/12/2015 R.G.N. 1142/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 dicembre 2015 la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, respingeva le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], avvocato dipendente dell’INPS, per il pagamento delle differenze di retribuzione maturate rispetto all’indennità di coordinamento liquidatagli dall’INPS, per il ricalcolo della prestazione pensionistica e per il risarcimento del danno ex articolo 2116 cod.civ. in relazione alle differenze oggetto di prescrizione. 2.La Corte territoriale esponeva che il Tribunale aveva accolto la domanda proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], coordinatore regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], per il ricalcolo della indennità di coordinamento corrisposta eper il pagamento di un’ ulteriore indennità di coordinamento in ragione dell’incarico aggiuntivo di coordinatore provinciale dell’ufficio di Ferrara, oltre al ricalcolo della pensione; aveva respinto le domande di pagamento della indennità anche per il coordinamento di fatto dell’ufficio di Ravenna e di risarcimento del danno ex articolo 2116 cod.civ. 3.Accoglieva l’appello dell’INPS, osservando, quanto alla quantificazione della indennità di coordinamento regionale, che, a norma dell’articolo 19,comma cinque, CCNL 10 luglio 1997 la base di calcolo dell’indennità era costituita dalle «maggiorazioni stipendiali ex acquisite come retribuzione individuale di anzianità a norma dell’articolo 86 CCNL 1994/1997»; la disposizione richiamata prevedeva, al comma due, che la retribuzione individuale di anzianità fosse attribuita come assegno personale non rivalutabile. Rispetto alla disposizione contrattuale non aveva rilievo il fattoche la retribuzione di anzianità fosse stata erogata in busta paga per un importo maggiore. 4. Il giudice dell’appello riteneva, altresì, che l’indennità percepita dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] come coordinatore regionale non fosse cumulabile con l’indennità di coordinatore provinciale (dell’ufficio di Ferrara), dovendo applicarsi il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, di cui all’articolo 24, comma tre, D.Lgs. nr. 165/2001, essendo pacifico che il rapporto di lavoro era regolato dal CCNL dell’Area della dirigenza del comparto [OSCURATO:PERSONA]. 5.Il collegio d’appello rilevava, in ogni caso, che non era possbile lo svolgimento contestuale di due attività di coordinamento singolarmente remunerate, atteso che la prestazione lavorativa era unica; risultava rispondente a principi di logica organizzativa e di responsabilità organica che, in difetto di nomina del titolare dell’ufficio di coordinatore provinciale, l’attività di quest’ultimo fosse assunta dal coordinatore regionale. Per tale ragione,non poteva essere invocato il principio di cui all’articolo 36 Cost. 6. Neppure era conferente il disposto dell’articolo 90 del CCNL di comparto dell’anno 1996, che si limitava a stabilire che l’indennità di coordinamento doveva essere corrisposta con le disponibilità del Fondo per la retribuzione accessoria. 7. Infine, non era rilevante, secondo la Corte di merito, il fatto che non fossero stati banditi concorsi per il coordinamento degli uffici provinciali, che poteva essere eventualmente a base di unapretesa risarcitoria. 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in cinque ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui l’INPS ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione e falsa applicazione degli articoli 342 e 434 cod.proc.civ. sull’assunto che l’appello dell’INPS avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto l’ente non aveva tenuto conto delle disposizioni degli articoli 72 e 80 CCNL ed, in relazione alla disposizione dell’articolo 90, si era limitato ad affermare che controparte ne aveva offerto una interpretazione personale, senza specificare quali errori avrebbe commesso il primo giudice. 2.Il motivo è infondato.3.Giova premettere che, come chiarito da questa Corte, la conoscibilità della fonte collettiva si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico ovvero le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio «iura novit curia» (Cassazione civile sez. lav., 07/01/2020, n.112;Cassazione civile sez. VI, 05/03/2019, n.6394; 16/09/2014, n.19507) . 4. Ne deriva che nella fattispecie di causa l’appellante INPS ai fini della ammissibilità del gravame non era tenuto a richiamare il disposto di singoli articoli del contratto collettivo delcomparto [OSCURATO:PERSONA], ben potendo limitarsi a sollecitare una interpretazione delle disposizioni collettive diversa da quella accolta dal primo giudice ― (nel senso della congruità dell’importo liquidato e della incumulabilità di più indennità di coordinamento)― come pacificamente avvenuto. 5.Con il secondo mezzo viene dedotta ― ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.― la violazione e falsa applicazione degli articoli 24,40, 53 D.Lgs nr. 165/2001, anche in relazione al CCNL 11 ottobre 1996. 6.Si censura la assimilazione, operata nella sentenza impugnata, tra i dirigenti ed i professionisti iscritti ad un albo e la conseguente estensione a questi ultimi del principio di onnicomprensività della retribuzione, riferibile soltanto ai dirigenti e si sostiene che per il personale non-dirigenziale ogni incarico deve essere retribuito, come dispostoanche dall’articolo 53 del D.Lgs. nr. 165/2001. 7. A tale riguardo si evidenzia che i professionisti, ai sensi dell’articolo 40 D.L.gs 165/2001, come vigente ratione temporis, erano oggetto di una disciplina distinta nell'ambito dei contratti collettivi di comparto e si espone che, in coerenza con la predetta disposizione, il CCNL 11.10.1996 aveva previsto due distinte sezioni― rispettivamente per i dirigenti ed i professionisti― ed, in epoca successiva, il CCNL del 16 febbraio 1999 aveva inserito i professionisti nella contrattazionedel personale non-dirigenziale.8.Sul rilievo della diversità del coordinamento regionale rispetto al coordinamento provinciale, si assume la impossibilità di configurare, come sostenuto dalla Corte territoriale, un assorbimento del secondo incarico nel primo. 9.La terza critica è proposta ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.― sotto il profilo dell’omesso esame e della contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione al r igetto della domanda di riliquidazione della indennità per il coordinamento regionale. 10.Silamenta la mancata spiegazione delle ragioni per le quali l’importo dello stipendio di anzianità era stato liquidato nei cedolini paga in un importo maggiore rispetto a quello della retribuzione individuale di anzianità ( € 1.042,15 in luogo di€ 793,82) nonché la mancata motivazione del rigetto della istanza di acquisizione del CCNL integrativo 1998/2001, che aveva dichiarato decaduto il precedente sistema delle indennità ed aveva finanziato per i professionisti i compensi accessori dall’anno 1999 anche con gli importi non più destinati al lavoro straordinario ( il che smentiva la affermazione della sentenza impugnata secondo cui la disciplina dell’indennità di coordinamento fissata dall’articolo 86 CCNL 1994/1997 non era stata modificata in epoca successiva). 11. Con il quarto motivo ― proposto ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 45 e 53 D.L.gs. nr. 165/2001 e degli articoli 72,88 e 90 del CCNL 11 ottobre 1996. 12.Si torna a denunciare la sovrapposizione, operata nella sentenza impugnata, tra la disciplina prevista per i dirigenti e quella dei professionisti e si assume che la corretta interpretazione della disciplina contrattuale sarebbe nel senso del diritto del professionista a percepire una indennità distinta per ogni incarico di coordinamento svolto.13. Si assume che la logica postaa base della sentenza impugnata― della reggenza del coordinamento provinciale da parte del coordinatore regionale― non terrebbe conto del conferimento di due incarichi diversi e del principio di proporzionalità della retribuzione ex articolo 36 Cost. 14.Con il quinto motivo viene dedotta― ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod.proc.civ. ― la violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 Cost., anche in relazione all’articolo 2 D.Lgs. nr. 165/2001, denunciandosi il contrasto della interpretazione accolta nella sentenza impugnata con il precetto costituzionale nonchècon i principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di temporaneità della reggenza dell’ufficio privo di titolare, posto che l’incarico di coordinatore provinciale dell’ufficio di Ferrara si era protratto per oltre dieci anni. 15.Il terzo motivo di ricorso― che deve essere esaminato separatamente dagli altri in ragione della connessione esistente tra il secondo, il quarto ed il quinto motivo di censura― è inammissibile. 16.Anche con riferimento ai contenuti contrati collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego, della cui conoscibilità ex officio si è detto in relazione al primo motivo di ricorso, vale il principio secondo cui il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensidell'art. 360, n. 5 cod.proc.civ. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione della controversia e non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, atteso che, in relazione ad una questione la cui soluzione dipende esclusivamente dall'interpretazione di atti normativi, la cognizione del giudice di legittimità investe direttamente le disposizioni, senza il «filtro» rappresentato dalla motivazione della sentenza impugnata (vedi, per tutte, Cass. 4593/2000, 19/2002; Cass., sez. un., 261/2003). 17.La parte ricorrente censura la interpretazione di una norma del CCNL 10 luglio 1997 (articolo 19, comma cinque)posta a base del rigetto della domanda di riliquidazione della indennità di coordinamentoregionale, allega ndo un fatto storico ( l’importo della RIA liquidato in busta paga), che, all’evidenza, risulta privo di decisività. 18.Né si vede come possa esser dedotta come vizio di motivazione, nel testo riformato dell’articolo 360 nr.5 cod.proc.civ., la mancata motivazione del rigetto di una istanza istruttoria (l’acquisizione del [OSCURATO:PERSONA]), sempre al preteso fine di contestare l’interpretazione del contratto collettivo nazionale accolta nella sentenza impugnata. 19.Il secondo, il quarto ed quinto motivo di ricorso, che investono il rigetto della domanda di pagamento di una doppia indennità di coordinamento, sono infondati, seppure debba essere parzialmente corretta la motivazione della sentenza gravata. 20. Come sostenuto dalla parte ricorrente, ai professionisti dipendenti dell’INPS non è applicabile, infatti, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all’articolo 24, comma tre, D.Lgs. nr. 165/200, riferibile al solo personale con qualifica dirigenziale. 21.L’articolo 40, comma due, del D.L.gs. nr.165/2001― nella formulazione vigente fino alla sostituzione operata dall'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150― prevedeva semplicement e la individuazione per alcune figure professionali (svolgenti compiti: di direzione in posizione di elevata responsabilità; comportanti iscrizione ad albi; tecnico scientifici e di ricerca) di «discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto». Non veniva in alcun modo esteso a tali figure professionali il peculiare regime del rapporto di lavoro dirigenziale. 22. In coerenza con tale principio, nella seconda tornata contrattuale, la disciplina dei professionisti non veniva neppure inserita nel contratto collettivo dell’area della dirigenza (Area VI) ma riportata nell’ambito del contratto collettivo di comparto. 23. Con la riforma del 2009 si è, infine, prevista la mera possibilità di costituire apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità «nell'ambito dei comparti di contrattazione», rendendo chiaro che la sezione contrattuale per i professionisti si colloca nell’ambito della contrattazione di comparto (e non nell’ambito delle aree dirigenziali). 24. In ogni caso, a prescindere dalla collocazione della disciplina contrattuale, va ribadito che le figure professionali non dirigenziali del pubblico impiego sono stateoggetto di una disciplina distinta unicamente sotto il profilo del trattamento economico fissato dalla contrattazione collettiva mentre la disciplina giuridica è sempre stata quella generale del personale del pubblico impiego; in particolare, non può applicarsi ai professionisti-non dirigenti il principio di onnicomprensività della retribuzionefissato dall’articolo 24,comma tre, D.Lgs nr. 165/2001, relativo alle sole figure dirigenziali. 25.La sentenza resiste, tuttavia, alle censure mosse in ricorso per la correttezza dell’interpretazione della normativa collettiva offerta dal giudice dell’appello, ex seidonea a sorreggere il decisum . 26. L’articolo 90 del CCNL dell’Area della dirigenza del comparto [OSCURATO:PERSONA] dell’ 11 ottobre 1996 prevede l’utilizzo del fondo per la retribuzione accessoria per l’attribuzione di «una» indennità di coordinamento ai professionisti cui siano stati conferiti eventuali incarichi di coordinamento, ai sensi del precedente articolo 72. 27. Il predetto articolo 72 prevede il conferimento ai professionisti delle singole aree professionali di incarichi di coordinamento generale, centrale e periferico aventi come contenuto la razionale distribuzione dei compiti tra i professionisti e la promozione della necessaria uniformità di indirizzo. 28. Tale disciplina è stata sostanzialmente riprodotta nella successiva tornata contrattuale dagli articoli 35 e 42 CCNL del Comparto [OSCURATO:PERSONA] del 16 febbraio 1999. 29. Nelle previsioni della contrattazione collettiva, l’incarico di coordinamento è dunque unico ed unica è la retribuzione. 30. Il contratto collettivo non prevede l’ipotesi del cumulo di più incarichi di coordinamento né il diritto, in tale ipotesi, ad una doppia indennità.31. Nella fattispecie di causa, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l’incarico di coordinatore regionale conferito all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] assorbisse quello di coordinatore di una delle province regionali (l’ ufficio legale di Ferrara), trattandosi di incarichi svolti nell’ambito dello stesso territorio e della medesima responsabilità di coordinamento. 32. Stante la relazione di continenza tra l’incarico provinciale equello più ampio svolto dallo ZANNI come coordinatore regionale il diritto al pagamento di una doppia indennità avrebbe dovuto trovare titolo in una specifica previsione del contratto collettivo, nella specie assente. 33. Non possono essere invece applicati i principi affermati da questa Corte in relazione alla disciplina della reggenza, che attengono ad ipotesi di esercizio, da parte di chi dirige un ufficio come reggente, di mansioni superiori all’inquadramento, in ragione della stabilità dell’incarico; gli incarichi di coordinamento, invece,non determinano la assegnazione di mansioni superiori né danno luogoa sovraordinazione gerarchica di alcun tipo nei confronti di altri professionisti ( articolo 72 CCNL 11 ottobre 1996 ed articolo 35 CCNL 16 febbraio 1999). 34.Né rileva la disciplina dell’articolo 53, comma sei, D.lgs. nr. 165/2001, che attiene al regime delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio e non al trattamento economico. 35. Da ultimo, non è fondata la censura proposta in riferimento al precetto costituzionale dell’articolo 36. 36. E’consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il giudizio di congruità della retribuzione riguarda il trattamento economico complessivo corrisposto al lavoratore, non già singole componenti dello stesso. 37.[OSCURATO:PERSONA] ha reiteratamente chiarito che il giudizio sulla conformità di un trattamento all'art. 36 Cost. non può essere svolto per singoli istituti ma occorre valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore (Corte Costituzionale sentenze nn.rr.366 e 287 del 2006;nr. 470 del 2002; n r. 164 del 1994 e 4.4.2012 n. 120). 38. Il ricorso deve essere, in definitiva, respinto.39. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 40. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’ art.1 co 17 L. 228/2 012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200,00 per spese ed € 4.000 ,00 per compensi professi onali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà at