CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24386/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato; che la Corte di merito ha ricostruito la vicenda sulla scorta della deposizione della persona offesa (ritenuta intrinsecamente attendibile, oltre che sorretta da elementi oggettivi di riscontro) la quale aveva ben delineato la condotta serbata dagli imputati e ha quindi correttamente qualificato il fatto in termini di rapina impropria ( pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) dando conto che la vittima, pur essendosi volontariamente avvicinata agli odierni ricorrente per partecipare al gioco delle "tre campanelle", nel momento in cui aveva estratto dal portafoglio euro 100,00 era stato privata delle banconote, quindi accerchiata e strattonata da costoro per impedirle di recuperare la somma; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C