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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 45613/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rtfife2.0 ao2.3 Rilevato che con sentenza del ciewgìmmorarmat la Corte d'Appello di Napoli, in conferma la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 517 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 150 di multa; Ritenuto che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, l'eccessività della pena, superiore al minimo edittale; Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, posto che la Corte territoriale, nel determinare la pena base in misura superiore al minimo edittale, ha fatto riferimento (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) alla condotta di commercializzazione di merce contraffatta, all'intensità dell'elemento soggettivo, nonché alla personalità dell'imputato, indicando dunque espressamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013 Ud., Pacchiarotti e altri, Rv. 255825 - 01).

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rtfife2.0 ao2.3 Rilevato che con sentenza del ciewgìmmorarmat la Corte d'Appello di Napoli, in conferma la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 517 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 150 di multa; Ritenuto che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, l'eccessività della pena, superiore al minimo edittale; Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, posto che la Corte territoriale, nel determinare la pena base in misura superiore al minimo edittale, ha fatto riferimento (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) alla condotta di commercializzazione di merce contraffatta, all'intensità dell'elemento soggettivo, nonché alla personalità dell'imputato, indicando dunque espressamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013 Ud., Pacchiarotti e altri, Rv. 255825 - 01). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 45613/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris