Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 180/1989
ECLI:IT:COST:1989:180
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso del 22 novembre 1988 la Provincia autonoma di
Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della
nota del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] - Provveditorato regionale
alle opere pubbliche per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], emessa in data 20
settembre 1988 e pervenuta alla Provincia il 23 dello stesso mese, la
quale comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di
opere paravalanghe nell'[OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Brennero. La
ricorrente adduce che con tale atto siano state lese le competenze ad
essa assicurate dall'art. 8, nn. 5, 13 e 17 dello Statuto (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670) e dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di urbanistica e opere pubbliche).
Per la ricorrente, la lesione delle proprie competenze deriverebbe
dal fatto che la consegna dei lavori in questione sarebbe avvenuta
senza che sia stata raggiunta, né richiesta, la "previa intesa" che,
a norma dell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, si rende necessaria
per le opere pubbliche da effettuarsi per la protezione delle linee
ferroviarie e delle strade.
Poiché, nel caso, le opere paravalanghe sono previste per la tutela
delle linee ferroviarie, delle autostrade e delle strade statali del
Brennero, il mancato intervento dell'intesa - malgrado che la
Provincia avesse sollecitato sin dal 1986 il finanziamento delle
citate opere paravalanghe, riservandosi di esprimere la propria
intesa non appena il Comune di Brennero avesse formulato parere
favorevole al progetto di massima - produrrebbe una lesione delle
competenze provinciali in materia di urbanistica, opere pubbliche di
prevenzione per calamità naturali e viabilità.
In considerazione dei gravi danni ambientali che il provvedimento
di consegna dei lavori potrebbe arrecare, la Provincia chiede anche
la sospensione di tale atto.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri per chiedere il rigetto del ricorso.
Dopo aver sottolineato la necessità e l'urgenza delle opere in
questione per il pericolo gravante sull'incolumità delle persone,
sulla viabilità stradale, autostradale e ferroviaria tra l'Italia e
la Germania, oltreché sulle linee elettriche e telefoniche di
collegamento internazionale, l'Avvocatura dello Stato contesta che
nel caso sia necessaria l'intesa con la Provincia di Bolzano, poiché
l'intervento statale in questione non ricadrebbe nelle previsioni
dell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, ma rientrerebbe tra quelle
opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche per le quali
l'art. 19, lett. g, dello stesso decreto mantiene ferma la riserva
dello Stato. Del resto, aggiunge l'Avvocatura, persino la
legislazione provinciale (art. 12, comma terzo, legge prov. n. 16 del
1970) esclude la necessità dell'intesa per le opere urgenti di
prevenzione delle calamità, le quali in ogni caso non si
presterebbero a remore come quella costituita dall'intesa.
L'Avvocatura rileva infine, in via subordinata, che la Provincia,
attraverso il suo Presidente, aveva già espresso parere favorevole
alla costruzione delle opere in questione con nota 17 febbraio 1986,
n. 204, e che il parere è stato emesso con espresso riferimento
all'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974.
3. - In prossimità dell'udienza ha presentato una memoria la
Provincia di Bolzano, la quale, oltre a ribadire gli argomenti già
svolti a sostegno dell'accoglimento del ricorso, precisa, in via di
fatto, che, se è vero che la Provincia stessa si era "riservata di
esprimere l'intesa" richiesta dall'art. 20 del d.P.R. n. 381 del
1974, è altresì vero che essa non ha mai ricevuto dallo Stato il
progetto di costruzione e la relativa nota di trasmissione. Sul piano
del diritto, la Provincia sostiene che il citato art. 20 ha una
portata generale e si riferisce, pertanto, a tutte le opere dello
Stato, comprese quelle contemplate nel precedente art. 19. Da ultimo,
la Provincia contesta il richiamo operato dall'Avvocatura all'art. 12
della legge provinciale n. 16 del 1970 al fine di desumere un
principio di esenzione delle opere urgenti dall'obbligo dell'intesa,
precisando, anzi, che il fatto che l'art. 20 non ripeta la deroga al
principio dell'intesa, stabilita dal ricordato art. 12, porterebbe ad
escludere la sua applicabilità al caso di specie.
1. - [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di
attribuzione contro lo Stato in relazione alla nota del Ministero dei
[OSCURATO:PERSONA] - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per
il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], del 20 settembre 1988, con la quale si
comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di opere
paravalanghe in località [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Brennero. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente adduce che con la consegna di tali lavori siano
state lese le competenze ad essa attribuite dall'art. 8, nn. 5, 13 e
17 dello Statuto (d.P.R. 31 agosto 1971, n. 670), come attuato
dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia
di urbanistica e opere pubbliche), in quanto lo Stato avrebbe
proceduto alla consegna dei lavori omettendo di richiedere e di
raggiungere la "previa intesa" con la Provincia, richiesta dal
predetto art. 20 per gli interventi di spettanza dello Stato in
materia di viabilità, di linee ferroviarie e di aerodromi.
2.- Il ricorso va respinto.
In base a una corretta interpretazione delle norme di attuazione
dello Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di
urbanistica e di opere pubbliche, non vi può esser dubbio che, nel
caso della costruzione di opere paravalanghe effettuata a protezione
delle strade, autostrade e linee ferroviarie di competenza dello
Stato, quest'ultimo debba previamente raggiungere l'intesa con la
Provincia interessata. A questa conclusione si perviene attraverso
una coordinata lettura degli artt. 19 e 20 delle ricordate norme di
attuazione. L'art. 20, infatti, dispone che "gli interventi di
spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e
aerodromi (...) sono effettuati previa intesa con la Provincia
interessata". Nello stabilire tale vincolo per lo Stato, l'articolo
appena citato si riferisce agli interventi riservati alla competenza
dello Stato stesso dal precedente art. 19 e, più precisamente, a
quelli afferenti alle sub-materie delle autostrade, degli aerodromi
non aventi carattere turistico, delle linee ferroviarie e delle
strade statali, espressamente elencati nelle lettere a, b, c e d
dello stesso articolo. Sebbene le opere paravalanghe rientrino fra le
attività di prevenzione delle calamità pubbliche, le quali sono
previste alla successiva lettera g, tuttavia pure ad esse si estende
la disposizione dell'art. 20 - e, quindi, il vincolo della previa
intesa - in quanto lo stesso art. 19, lett. g, nel circoscrivere la
competenza dello Stato soltanto alle opere di prevenzione "relative
alle materie di cui alle lettere precedenti", configura quelle opere
come attività accessorie alle materie della viabilità, delle linee
ferroviarie, degli aerodromi e alle altre elencate nelle restanti
lettere precedenti, assoggettandole così alla medesima disciplina
predisposta per le materie cui di volta in volta ineriscono.
Del resto, che la previa intesa con la Provincia interessata sia
richiesta anche per le costruzioni di spettanza dello Stato destinate
alla difesa delle autostrade, delle strade e delle linee ferroviarie
statali nei confronti delle valanghe risponde alla ratio cui è
preordinato l'art. 20, che è quella di stabilire una misura di
coordinamento paritario volta ad armonizzare le modalità di
costruzione delle opere pubbliche di spettanza dello Stato con le
prescrizioni dei piani urbanistici provinciali e dei piani
territoriali di coordinamento di spettanza della Provincia.
3. - Posto ciò, si deve tuttavia concludere che, nel procedere
alla consegna dei lavori relativi alle opere paravalanghe nell'[OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Brennero, lo Stato non ha leso alcuna
competenza attribuita alla Provincia ricorrente, per il semplice
fatto che quest'ultima aveva preventivamente prestato il proprio
consenso alla costruzione da parte statale delle opere sopra
menzionate. Infatti, in una lettera del 17 febbraio 1986 indirizzata
al Ministro dei [OSCURATO:PERSONA] e al provveditorato di Trento, il
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, dopo aver ricordato
la previsione con una legge speciale del finanziamento per la
costruzione di opere di difesa paravalanghe nella zona del Brennero e
dopo aver sottolineato l'urgenza di eseguire le predette opere anche
nel tratto '[OSCURATO:PERSONA]' di [OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Brennero in
ragione del ricorrente pericolo di valanghe nella zona, così
concludeva: "la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano nell'esprimere il
proprio parere positivo, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 381/1974,
chiede a codesto on.le Ministero di provvedere al finanziamento delle
opere di sistemazione contro la caduta di valanghe nella zona '[OSCURATO:PERSONA]' nel Comune di Brennero".
In presenza di espressioni così precise come quelle ora
ricordate, tanto con riferimento alla disposizione delle norme di
attuazione che prevede l'assenso, quanto con riguardo alle opere in
relazione alle quali il consenso della Provincia è stato prestato, e
in considerazione del fatto che, di regola, l'intesa non esige
particolari formalità o particolari modalità di espressione,
essendo sufficiente che i soggetti interessati esprimano, attraverso
i propri organi competenti, il consenso sull'atto o sull'attività
per i quali è richiesta l'intesa, non può concludersi altro che per
il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara che spetta allo Stato procedere alla consegna dei lavori
per la costruzione di opere paravalanghe nella zona "[OSCURATO:PERSONA]" di
[OSCURATO:PERSONA] nel Comune di Brennero, di cui alla nota del Ministero
dei [OSCURATO:PERSONA] - Provveditorato regionale alle opere pubbliche
per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA], emessa il 20 settembre 1988, a seguito
dell'intesa intercorsa, con lettera del 17 febbraio 1986, con il
Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, ai sensi dell'art. 20
del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di urbanistica
e opere pubbliche).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI