CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 27928/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso n. 8102/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoDaniele Gandini; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C.; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello diMilano 11 gennaio 2022 n. 28 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che le parti del presente giudizio sono l’assicuratore che ha prestato garanzia contro il rischio di incendio e il proprietario della cosa distrutta dall’incendio; e controvertono sulla legittimazione, in capo al proprietario della cosa distrutta, ad agire per ottenere il pagamento dell’indennizzo; Oggetto: rinvio a n.r. N.R.G.: 8102/22 Camera di consiglio del 22.10.2024 il contratto di assicurazione non è stato stipulato dal titolare dell’interesse esposto al rischio, ma da un terzo; la sentenza impugnata ha ritenuto che la società oggi ricorrente fosse “priva della legittimazione ad agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spettante esclusivamente al contraente [OSCURATO:SOCIETA].”; tale conclusione è fondata dalla Corte territoriale sul testo d’una clausola contrattuale in cui si legge che “ le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizzaspettano in via esclusiva al contraente” ; è opportuno, ai sensi degli artt. 101, co. 2, secondo periodo, nonché 384, co. 4, c.p.c., sottoporre alle parti le seguent i question i di diritto, rilevabilid’ufficio: 1) se nell’assicurazione per conto altrui, ex art. 1891 c.c., sia consentito all’autonomia negoziale delle parti dissociare la titolarità del diritto all’indennizzo dalla titolarità dell’azione per ottenerlo; 2) se l’attribuzione dell’azione per conseguire l’indennizzo a soggetto diverso dal titolare dell’interesse di cui all’art. 1904 c.c. immuti la causa assicurativa; 3) se, in conseguenza delle risposte date ai quesiti (1) e (2), la suddetta clausola sia da ritenere valida o nulla; è, inoltre, opportuno acquisire ex officio dalla Corte d’appello di Milano l’originale della sentenza d’appello, corredata dei dati autentici di pubblicazione tuttora mancanti, alla luce dei princìpi stabiliti da Sez. 3 - , Sentenza n. 12971 del 13/05/2024; p.q. m. -) rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza, invitando le parti a dedurre sulle questioni sopra individuate; -) manda alla Cancelleria di acquisire l’originale della sentenza impugnata (App. Milano 11 gennaio 2022 n. 28), corredata dei dati di pubblicazione. C