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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 35783/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1985 avverso l'ordinanza e la sentenza emesse 1'8 luglio 2021 e il 15 settembre 2022 dal Tribunale di Salerno; visti gli atti, la sentenza e l'ordinanza impugnate nonché il ricorso; udita nell'udienza del 6 luglio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso allo svolgimento del programma di messa alla prova come elaborato dall'UEPE.

Con successiva sentenza, emessa il 15 settembre 2022, il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, in quanto estinti per esito positivo della messa alla prova.

2. Avverso la sentenza e l'ordinanza anzidette ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, che, premessa la sua legittimazione ad impugnare, non essendogli stata notificata l'ordinanza di ammissione al programma di messa alla prova, ha dedotto che tale ordinanza, e quindi, la successiva sentenza di proscioglimento (all'esito del positivo periodo di prova) sono illegittime, atteso che, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen., la messa alla prova deve comportare la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, derivanti da reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato: condizioni mancanti nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve premettersi che la Parte pubblica è legittimata a proporre il presente ricorso, non essendogli stata comunicata l'ordinanza di ammissione alla prova e questa Corte (Sez.

U, n. 14840 del 27/10/2022, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv 284273 — 01) ha precisato che, in tema di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., il Procuratore generale è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, è legittimato a impugnare quest'ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova.

3. Ciò posto, deve rilevarsi che l'ordinanza di ammissione alla prova difettava di previsioni concernenti il risarcimento del danno, cagionato alle persone offese, pur essendo ascritti all'imputato i reati di cui agli artt. 341 bis e 635 cod. pen., produttivi di danno. 3.1 Giova precisare, al riguardo, che l'art. 168 bis, comma secondo, cod. pen. vincola la messa alla prova alla prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonché, ove possibile, al risarcimento del danno.

L'avere subordinato la concessione della messa alla prova all'impegno risarcitorio dell'imputato e l'avere previsto la revoca o la declaratoria di esito negativo in caso di suo inadempimento (si vedano gli articoli 464 quinquies, 464 septies, 464 octies cod. pen.), difatti, inducono ad affermare che il risarcimento della vittima è presupposto imprescindibile di tale istituto, non in via alternativa ma congiunta rispetto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Del resto, questa Corte (cfr.: Sez. 3, n. 13235 del 2/03/2016, Venanzetti, Rv. 266322 -01) ha già avuto modo di osservare che è legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova contenente solo una generica dichiarazione dell'imputato di voler risarcire il danno, essendo egli tenuto a comprovare, con idonee allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative. 3.2 Nel caso in esame, dalla richiesta di elaborazione del programma, presentata all'UEPE e depositata all'udienza dell'8 ottobre 2020, emerge che la casella, relativa alla disponibilità a compiere condotte riparative, è stata lasciata in bianco.

Nonostante l'assenza di previsioni risarcitorie, il Tribunale di Salerno ha ammesso l'imputato alla messa alla prova, limitandosi a ritenere che le conseguenze dannose del reato erano cessate ma ciò non poteva affermarsi in assenza di un'espressa prescrizione di condotte risarcitorie.

4. Ne discende che sono illegittime l'ordinanza di ammissione dell'imputato alla messa alla prova e la successiva sentenza di proscioglimento, che, quindi, deve essere annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza di proscioglimento del 15 settembre 2022 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, udienza del 6 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1985 avverso l'ordinanza e la sentenza emesse 1'8 luglio 2021 e il 15 settembre 2022 dal Tribunale di Salerno; visti gli atti, la sentenza e l'ordinanza impugnate nonché il ricorso; udita nell'udienza del 6 luglio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] è stato ammesso allo svolgimento del programma di messa alla prova come elaborato dall'UEPE. Con successiva sentenza, emessa il 15 settembre 2022, il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, in quanto estinti per esito positivo della messa alla prova. 2. Avverso la sentenza e l'ordinanza anzidette ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, che, premessa la sua legittimazione ad impugnare, non essendogli stata notificata l'ordinanza di ammissione al programma di messa alla prova, ha dedotto che tale ordinanza, e quindi, la successiva sentenza di proscioglimento (all'esito del positivo periodo di prova) sono illegittime, atteso che, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen., la messa alla prova deve comportare la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, derivanti da reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato: condizioni mancanti nel caso in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve premettersi che la Parte pubblica è legittimata a proporre il presente ricorso, non essendogli stata comunicata l'ordinanza di ammissione alla prova e questa Corte (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv 284273 — 01) ha precisato che, in tema di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., il Procuratore generale è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., l'ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, è legittimato a impugnare quest'ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova. 3. Ciò posto, deve rilevarsi che l'ordinanza di ammissione alla prova difettava di previsioni concernenti il risarcimento del danno, cagionato alle persone offese, pur essendo ascritti all'imputato i reati di cui agli artt. 341 bis e 635 cod. pen., produttivi di danno. 3.1 Giova precisare, al riguardo, che l'art. 168 bis, comma secondo, cod. pen. vincola la messa alla prova alla prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonché, ove possibile, al risarcimento del danno. L'avere subordinato la concessione della messa alla prova all'impegno risarcitorio dell'imputato e l'avere previsto la revoca o la declaratoria di esito negativo in caso di suo inadempimento (si vedano gli articoli 464 quinquies, 464 septies, 464 octies cod. pen.), difatti, inducono ad affermare che il risarcimento della vittima è presupposto imprescindibile di tale istituto, non in via alternativa ma congiunta rispetto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Del resto, questa Corte (cfr.: Sez. 3, n. 13235 del 2/03/2016, Venanzetti, Rv. 266322 -01) ha già avuto modo di osservare che è legittimo il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova contenente solo una generica dichiarazione dell'imputato di voler risarcire il danno, essendo egli tenuto a comprovare, con idonee allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative. 3.2 Nel caso in esame, dalla richiesta di elaborazione del programma, presentata all'UEPE e depositata all'udienza dell'8 ottobre 2020, emerge che la casella, relativa alla disponibilità a compiere condotte riparative, è stata lasciata in bianco. Nonostante l'assenza di previsioni risarcitorie, il Tribunale di Salerno ha ammesso l'imputato alla messa alla prova, limitandosi a ritenere che le conseguenze dannose del reato erano cessate ma ciò non poteva affermarsi in assenza di un'espressa prescrizione di condotte risarcitorie. 4. Ne discende che sono illegittime l'ordinanza di ammissione dell'imputato alla messa alla prova e la successiva sentenza di proscioglimento, che, quindi, deve essere annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza di proscioglimento del 15 settembre 2022 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, udienza del 6 luglio
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