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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35041/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04D2P32) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 1 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lodi, in data 22 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione in concorso.

Rilevato che i motivi contenuti nei ricorsi proposti nell'interesse dei due imputati (le cui ragioni sono state ribadite con memoria), che contestano la sussistenza del reato a questi ascritto, risultano del tutto generici, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 3 e 4 ha correttamente evidenziato come la colpevolezza dei prevenuti dovesse desumersi dal rinvenimento nella loro disponibilità dei beni provento di furto, la cui commissione non poteva dirsi dubbia, senza aver offerto alcuna plausibile giustificazione in ordine a tale possesso, non indicano gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04D2P32) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 1 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lodi, in data 22 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione in concorso. Rilevato che i motivi contenuti nei ricorsi proposti nell'interesse dei due imputati (le cui ragioni sono state ribadite con memoria), che contestano la sussistenza del reato a questi ascritto, risultano del tutto generici, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 3 e 4 ha correttamente evidenziato come la colpevolezza dei prevenuti dovesse desumersi dal rinvenimento nella loro disponibilità dei beni provento di furto, la cui commissione non poteva dirsi dubbia, senza aver offerto alcuna plausibile giustificazione in ordine a tale possesso, non indicano gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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