CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona in data 5/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5/10/2020, il Tribunale di Ancona, in qualità di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena prevista dalla sentenza in data 17/3/2017 della Corte di appello di Milano, irrevocabile il 26/2/2018, in 8 anni e 6 mesi di reclusione e in 40.000 euro di multa; nonché dalla sentenza in data 8/4/2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, irrevocabile il 23/5/2015, in 4 anni e 8 mesi di reclusione e in 50.000 euro di multa. Con lo stesso provvedimento è stata rigettata l'istanza di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione alle seguenti condanne: 1) sentenza del 17/3/2017 della Corte di appello di Milano, relativa al reato di concorso in importazione illecita di sostanze stupefacenti, commesso in epoca anteriore e prossima al 22/6/2002 in Milano, Firenze e Albania; 2) sentenza in data 22/7/3003 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, irrevocabile il 16/10/2003, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commesso il 6/4/2003 a Firenze; 3) sentenza in data 26/11/2015 del Tribunale di Ancona per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e per i relativi reati fine in tema di stupefacenti, commessi in Ancona e in altri luoghi del territorio nazionale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2002; 4) sentenza in data 8/4/2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, irrevocabile il 23/5/2015, per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti in concorso, accertato il 17/2/2014 in Olbia. 2. Bejko ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 73 e 74, d.p.r. n. 309 del 1990, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione, senza tener conto della identità del bene tutelato e dei titoli di reato, nonché della coincidenza spazio-temporale e di quella soggettiva: In particolare, quanto al profilo temporale, le condotte relative ai fatti giudicati dal Tribunale di Milano sarebbero state poste in essere tra il 17 e il 22/6/2002 e, dunque, in epoca ravvicinata rispetto ai fatti giudicati dal Tribunale di Ancona, con cui Bejko sarebbe stato riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con contestazione aperta, da gennaio/febbraio 2002 in poi, nonché di ulteriori reati fine ex art. 73, commessi sino al mese di marzo 2002. Quanto all'aspetto soggettivo, le condanne di Bejko riguarderebbero, in molti casi, i soggetti che avevano costituito l'associazione, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché il provvedimento impugnato incorrerebbe in un vizio di motivazione e in una violazione di legge, non considerando gli indici «sintomatici» alla stregua degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. La coincidenza di condotte, persone, luoghi e dell'arco temporale sarebbe così stringente da divenire, per alcuni episodi, medesima condotta, come nel caso dell'assoluzione del concorrente [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di non doversi procedere in relazione a uno dei capi di J/J-- imputazione «per essere stato condannato per il medesimo fatto con sentenza del Gip del Tribunale di Ancona 27.3.2013» (pag. 47). 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di rideterminazione in executivis della pena dopo la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 40 del 2019. Quanto alla pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2123/17, l'ordinanza impugnata avrebbe ritenuto che il giudice della cognizione fosse partito da una pena base prossima ma non coincidente con il minimo edittale, determinando la nuova pena base in 7 anni e 6 mesi di reclusione e in 30.000,00 euro di multa e procedendo a un aumento, per la continuazione interna, di 1 anno e 10.000 euro di multa. In realtà, il Tribunale di Milano sarebbe partito da una pena base coincidente con il minimo edittale previsto prima della pronuncia costituzionale, procedendo, quindi, a un aumento per la continuazione pari a un anno di reclusione, in questo modo modificando statuizioni coperte dal giudicato, né può stravolgere le linee essenziali adottate dal giudice della cognizione e trasposte nella scelta in concreto comminata. Ciò in quanto, relativamente alla pena base, il Giudice sarebbe partito da quella di 7 anni e 6 mesi di reclusione, discostantesi in maniera significativa dal nuovo minimo di 6 anni di reclusione; e in quanto gli aumenti di pena per la continuazione interna non rispecchierebbero la più favorevole cornice edittale determinata dalla pronuncia costituzionale, dovendo la continuazione interna essere ricleterminata in melius, tenendo conto del nuovo minimo edittale. Quanto alla rimodulazione della pena inflitta dal Tribunale di Ancona in relazione agli aumenti previsti per i reati in continuazione con il reato associativo, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe provveduto alla rivalutazione del complessivo trattamento sanzionatorio, alla luce della più favorevole cornice edittale determinata dalla pronuncia costituzionale, anche nella determinazione del quantum degli stessi, avendo l'ordinanza impugnata ritenuto «più che proporzionato e ictu oculi assai mite l'aumento di un anno per la continuazione attribuito in sede di cognizione dal giudice di primo grado per ciascun reato satellite» (pag. 7 ord.). E lo stesso ragionamento varrebbe per la continuazione determinata con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze. 3. In data 7/2/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.J) [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Osserva, preliminarmente, il Collegio che il riconoscimento della continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). 2.2. A tale cornice di principio si è attenuta l'ordinanza impugnata, che ha motivatamente evidenziato come la vicinanza temporale tra le condotte, peraltro contenuta (essendo, comunque, passati alcuni mesi tra essi) e la coincidenza, solo parziale, dei soggetti coinvolti nelle varie azioni illecite non fossero idonee a supportare adeguatamente la prospettazione difensiva di una programmazione unitaria delle stesse, trattandosi di indicatori significativi ma, comunque, non decisivi, in assenza di ulteriori elementi di valutazione espressivi dell'attuazione di un progetto criminoso unitario. In particolare, quanto ai reati accertati con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, lo stesso Bejko ne aveva spiegato la commissione con la necessità di fare fronte a problemi economici sopravvenuti nella sua attività economica, con ciò evidenziandosi la non riconducibilità di tali episodi a un unitario disegno criminoso. 3. Il secondo motivo è, invece, fondato. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo alla rideterminazione della pena di cui alle sentenze indicate ai nn. 1), 2) e 3), il Giudice dell'esecuzione ha rideterminato in melius la pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Milano, indicata sub 1), motivando adeguatamente sulle ragioni della determinazione della nuova misura di pena.k Tuttavia, l'ordinanza ha confermato la misura degli aumenti previsti per la continuazione interna, richiamando i criteri utilizzati per la valutazione della pena per il reato base. Analogamente, in relazione ai reati oggetto delle sentenze indicate sub 3) e 2), il Tribunale ha ritenuto proporzionato l'aumento previsto per gli stessi, rivalutandone la congruità, sia in assoluto sia in relazione alle condotte, poste in continuazione, accertate nell'altra sentenza. In questo modo, tuttavia, l'ordinanza impugnata si è sottratta all'obbligo, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le molte v. Sez. 1, n. 221 del 12/11/2021, dep. 2022, Ayadi, non massimata), di pervenire, in relazione ai vari aumenti, a una pena più mite; e, per tale motivo, essa deve ritenersi censurabile, non avendo operato una diminuzione della pena prevista per i reati satellite interessati dalla pronuncia di incostituzionalità, sia con riferimento alla continuazione interna, sia alla continuazione con i reati giudicati con l'altra sentenza. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla determinazione della pena, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Ancona. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancon