CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 gennaio 2021
Cassazione n. 04146/2023
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA , 111 ricorso rL r.g. 11044-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N AlK.-)NAI i della PRP:\ IDENZA SOCIA11., in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in glA, VIA ( 131CCARIA 29, presso la sede dell'[OSCURATO:PERSONA], rappresentar() e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]° -MARITATO, ANTO-[OSCURATO:PERSONA], FMANUE1,[ ROSE, CARI D' \1.01S-10, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro )R'11R, (dusrPPI, elettivamente domiciliato in ROM -[OSCURATO:PERSONA]:NIBAI,DA 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]() STILI 1. che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] \RUIR - controricorrente - avverso la sentenza n. 886/2020 della CORTI', D'APPE1,1,0 di P [OSCURATO:PERSONA](); depositata il 04/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DANIIIA \HoRl.',. RII,I*.\TO che: I,a Corte di appello di Palermo ha rigettato l'appello) proposto PS nei confronti dell'architetto) [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del locale Tribunale che aveva ritenuto prescritto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla I,. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l'attività professionale svolta nell'anno 2007; per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato prescritta la P1°' contributiva dell'I.N.P.S., in quanto il dies a quo va computato Con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame. scadeva il 16 giugno 2008; pure infondato e stato considerato l'ulteriore rilievo dell'I.N.P.S. in ordine alla assenta sospensione della prescrizione ex art.2941 c.c., n. 8, per l'incompleta dichiarazione dei redditi, con iEtrtic()lare ti ferimento all'omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in guanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. "quadro RR" del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, al contrario che il professionista aveva regolarmente effettuato la dichiarazione dei redditi indicando il proprio reddito da lavoro autonomo; PZic. 2021 n. 11044 sez. ML ud. 24-11-2022 -2- avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico in( )tivo di censura; l'architetto Portera ha resistito con controricorso: e' stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio. CONSID1',RATO che: il ricorso è inammissibile, in quanto le questioni allo stesso sottese sono state ritenute infondate da numerosi precedenti (da ultimo Cassazione civile sez. VI 11/04/2022, n. 11643); in particolare, con I u lie° motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, I. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, di. n. 98/2011, conv. in 1. n. 111 del 2011, in relazione art. 2935 e 2941 n. 8 cod.civ.; li ips assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di cluesta Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019); il motivo è inammissibile. con riferimento) al doloso occultamento, la Corte territoriale non e incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 6106/2020; 5414/2020; 19403/2019; n. 9270/2019; n. 27950/2018; n. 19640/2018; n. 23040/2019; 20570/2019; n. 1828/2020), e, quindi, esattamente interpretando ed applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c., attribuisce Ric. 2021 n. 11044 sez. ML - ud. 24-11-2022 -3- rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non C( mprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i cpali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le (pali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal cinto art., n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del Hl( dare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistoiza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo iccertamento; ha quindi escluso che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisse, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo; le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte \( die ad affermare la sussistenza di una "presunzione di occultamento derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude; e' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo (...) Ira la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v. Cass. n. 7954 del 909 1; ( lass. 35468/2021, e successive conformi); l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito ., in motivazione, quanto afferinato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed e', pereih, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Si'. n. 5083 del Ric 2021 n. 11044 sez. ML - ud. 24-11-2022 -4- 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass. 30/11/2021, IL :37529); il ricorso va quindi dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. ka Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in I 1. 2800,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge \i sensi del D,P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 (parer, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellINPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo) unificato pari a eludo previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 ( :)si deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 novembre 202 9 I