CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 17624/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28946/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 34 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 25 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 168/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. In data 27 ottobre 2010 i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] acquistarono in virtù di un finanziamento un camper usato, marca Fiat, modello Ducato, che successivamente concessero in uso al proprio genero [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quest’ultimo con atto di citazione 21 giugno 2017 conveniva in giudizio i propri suoceri davanti al Tribunale di Trento chiedend o accertarsi che i convenutigli avevano concess o l’uso del camper, ma che, ciò nonostante, aveva loro versato la complessiva somma di euro 7387,10, e che il versamento di cui sopra era indebito, ragion per cui aveva diritto alla ripetizione della somma (o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), oltre ai frutti ed agli interessi dal giorno della domanda. Il tutto con vittoria delle spese processuali. Si costituivano i coniugi convenuti sostenendo di aver acquistato il camper in virtù di un finanziamento (al quale il Chisari non poteva accedere), al fine di consentirne l’utilizzo esclusivo del Crisari e della sua famiglia, a fronte dell’impegno del Crisari di pagare parte del prezzo. I convenuti concludevano chiedendo: -in via principale, il rigetto della domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, e, in via subordinata, ritenuta la sussistenza di un comodato tra le parti, accertare e dichiarare che il contratto era a titolo oneroso, per cui le somme a loro versate dal genero nonavrebbero dovuto essere restituite; -in via riconvenzionale, accertata l’entità dei danni da cose in custodia, la condanna del convenuto, quale custode del camper, al pagamento in favore della Minerva (quale formale proprietaria del mezzo) la somma di euro 3.596,42 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di rimborso delle spese sostenute per la riparazione del camper, e della somma di euro 713,28 quali importi da versarsi da ottobre 2015 a febbraio 2016 (data in cui la Minerva era ritornata nel possesso del camper); in via ulteriormente gradata, in caso di accoglimento della domanda avversaria, condannare l’attore al pagamento della somma di euro 3596,42, da porre in compensazione con il credito vantato dall’attore. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante assunzione delle prove orali dalle stesse indicate e mediante interrogatorio formale di tutte le parti. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 519 del 2019 rigettava la domanda del Chisari e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava quest’ultimo al pagamento della somma di euro 3840,88 in favore degli originari convenuti. 3. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Crisari. Si costituivano gli originari convenuti che chiedevano il rigetto dell’appello, con conferma della sentenza impugnata. La Corte di appello di Trento con sentenza n. 168/2020 respingeva l’appello confermando integralmente la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Chisari. Hanno resistito con controricorso i coniugi convenuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi. All’illustrazione dei motivi, in punto di fatto, il ricorrente premette che: a) tra le parti in causa era intervenuto un accordo, sussumibile quale contratto orale di comodato gratuito, avente ad oggetto un camper; b) contrariamente agli accordi, i comodanti, successivamente alla consegna, avevano da lui preteso (e, per un certo tempo, ottenuto) dei pagamenti considerevoli a titolo di corrispettivo; c) egli aveva conseguentemente chiesto la ripetizione di quanto versato (escluse le spese sostenute per la ristrutturazione del mezzo e quelle necessarie per il suo utilizzo), mentre in via riconvenzionale i comodanti avevano chiesto il risarcimento dei danni da loro asseritamente rinvenuti sul mezzo concesso in comodato (danni di cui in precedenza non si erano mai lamentati); d) entrambi i giudici di merito, da un lato, avevano erroneamente ravvisato nell’intervenuto accordo un comodato oneroso e, conseguentemente, avevano ritenuto legittimi i pagamenti da lui effettuati c ome comodatario, respingendo la domanda di ripetizione, da lui proposta, dall’altro, avevano accolto la riconvenzionale dei comodanti, sul presupposto che il comodatario avrebbe dovuto provare che il veicolo era intonso al momento della restituzione, ma che tale prova non sarebbe stata data. 1.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1803 e 2033 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha per l’appunto ravvisato nell’intervenuto accordo un contratto oneroso , ha conseguentemente ritenuto dovuti i versamenti da lui effettuati e, quindi, infondata, la sua domanda di ripetizione. Deduce che la natura gratuita del contratto di comodato intercorso tra le parti si desume: a) dalla lettera di intimazione del 14 dicembre 2015, nella quale uno studio legale chiedeva la restituzione del camper ai proprietari, in quanto concesso a titolo di cortesia ; b) dal fatto di avereffettivamente beneficiato del camper a titolo gratuito fino al 22 agosto 2012, data dalla quale aveva iniziato a corrispondere le rate del mutuo contratto dalla suocera per l’acquisto del camper; c) da quanto emerso ad esito dell’audizione dei testi escussi. Osserva che i primi pagamenti potevano anche sembrare una forma di reciproco aiuto intra familiare, scollegato con il contratto di comodato concluso, ma alla lunga era divenuto chiaro che lui, continuando a pagare, si sarebbe accollato l’intero costo del mezzo, senza peraltro poterne divenire proprietario. Sostiene che i versamenti da lui effettuati, per un importo complessivo di euro 7.387,10, sono stati indebitamente trattenuti dai comodanti, donde il suo diritto di chiederne la ripetizione. Al riguardo rileva che il contratto di comodato può anche essere oneroso, sempre che la remunerazione, prevista a fronte del godimento del bene, non assuma natura di corrispettivo; e che nella specie non può ritenersi intervenuto un contratto di locazione di bene mobile, in virtù del divieto di cui all’art. 84 settimo comma CdS e della circostanza che dalla carta di circolazione risulta che il camper per cui è processo era mezzo adibito ad uso proprio. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha per l’appunto omesso di considerare le prove da lui addotte, che in via presuntiva dimostravano che il veicolo non poteva considerarsi danneggiato al momento della sua apprensione da parte dei proprietari. Osserva che: a) i danni reclamati non potevano considerarsi provati sulla base delle foto e del preventivo (senza data) della ditta Campertechno ex adverso prodotti; b) dall’audizione del teste Giacopuzzi non era emersa la data in cui il preventivo era stato redatto e le lavorazioni, in esso indicate, erano state svolte; c) la controparte non era stata in grado di produrre alcuna fattura fiscale relativa al pagamento delle lavorazioni effettuate da Campertechno; d) egli aveva sempre negato di aver mai causato o anche soltanto notato i danni che gli erano stati imputati; e) elementi di prova logica avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere che detti danni, reclamati dalla controparte soltanto all’atto della costituzione in giudizio, pur se mai esistenti , si sarebbero concretizzati dopo che i comodanti si erano riappropriati del mezzo; f) la circostanza che il mezzo fosse stato da lui “abbandonato” sulla pubblica via non provava i danni nella loro materialità, e, d’altra parte, egli si era limitato a parcheggiare il camper fuori della propria abitazione (non disponendo di un garage); g) la Minerva, dopo essersi ripresa il camper, gli aveva indirizzato la lettera 18 febbraio 2016, nella quale non faceva alcun riferimento ai danni successivamente lamentati. 1.3. Con il terzo motivo, connesso con il precedente, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che era suo onere, quale comodatario, dimostrare l’assenza di danni al momento della restituzione, mentre, secondo la tesi del ricorrente, era onere dei proprietari dimostrare che il camper fosse danneggiato e che il danneggiamento si era verificato prima che il camper era tornato nella loro disponibilità. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di appello, l’onere di provare il tempus del verificarsi di tali danni spettava alla controparte, che tuttavia non lo aveva assolto. In altri termini erano i proprietari che avrebbero dovuto provare che i danni contestati in giudizio erano presenti fin dal momento in cui essi erano rientrati per la prima volta nella disponibilità del bene (e che dunque detti danni si fossero verificati nel periodo in cui lui era stato custode e responsabile del camper).2. Il ricorso è inammissibile. Come è noto, il giudizio di Cassazione, a differenza dell'appello, non ha effetto devolutivo, nel senso che non introduce una rinnovazione del giudizio e non può pertanto riguardare questioni attinenti il merito della vertenza, essendo questa Corte soltanto giudice di legittimità. Il ricorso in cassazione è un rimedio di legalità: la sua funzione è quella di rendere immune il giudizio di merito da ogni eventuale errore nel quale il giudice di merito sia incorso nello svolgimento del giudizio (errores in procedendo) oppure nell'applicazione delle norme di diritto (errores in judicando). 2.1. Inammissibile è il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni di legge. Questa Corte ha più volte affermato il principiosecondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall'art. 360, comma, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015). Occorre qui ribadire che la erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale, deputata a dettarne la disciplina, postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale (ricostruzione che, come è noto, è riservata al sindacato del giudice di merito). Orbene, nel motivo in esame parte ricorrente contesta al giudice di merito non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente ritenuto provato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza di un contratto oneroso: tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta, non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto, insindacabile nella presente sede processuale. 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo, nel quale viene eccepito il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. Al riguardo, si rileva che - poiché la sentenza d’appello impugnata (confermativa della sentenza di primo grado per le medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto) è stata emessa in un giudizio introdotto dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - si applica l’art. 348 ter comma 5 c.p.c. nella formulazione vigente, in base al quale, quando la sentenza di appello abbia confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 4 c.p.c. Orbene, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare(cfr., tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244- 03) che: Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348 - ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse . Orbene, nel caso di specie, da un lato, la sentenza impugnata è stata emessa dopo la suddetta data ed è confermativa della sentenza di primo grado; e, dall’altro, il ricorrente non ha affatto dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito sono tra loro diverse. Donde l’inammissibilità anche del secondo motivo. 2.3. Inammissibile è infine il terzo motivo. La censura illustrata dal ricorrente non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’art. 2697 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie. Una violazione del principio dell’onere della prova, invero, è configurabile esclusivamente nel caso in cui il ricorrente denunci che il giudice di merito ha applicato la regola di giu dizio, fondata sull’onere della prova, in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi ad una parte diversa da quella che ne era onerata (secondo le regole di scomposizione della fattispeciebasate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni). Nulla di quanto sopra nel caso di specie, nel quale la corte territoriale ha correttamente ritenuto che a carico degli originari attori erano configurabile l’onere di allegare e provare l’esistenza di un contratto di comodato oneroso, nonché l’onere di allegare il danno subito.3. In definitiva, il ricorrente, attraverso le censure articolate con i motivi in esame, si è inammissibilmente spinto a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. Sono invero oggetto di giudizio di merito: sia il fatto che dall’espletamento delle prove orali è risultato provato l’accordo tra le parti circa il pagamento da parte dell’attore delle rate del mutuo successive a quella in scadenza il 28 agosto 2012; sia il fatto che lo stesso attore aveva tenuto una serie di comportamenti idonei ad attestare, quali fatti concludenti, l’intervenuto accordo; sia il fatto che il modus posto a carico del comodatario non è stato di consistenza tale da snaturare la natura di comodato; sia il fatto che il mezzo era stato abbandonato sulla pubblica via e che in esso erano stati rilevati innumerevoli danni; sia, infine, il fatto che il Chisari non abbia provato che il mezzo era esente da danni alla data dell’11 febbraio 2016, nella quale la Minerva era rientrata nel possesso del mezzo. Deve qui ribadirsi che, da un lato, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata; e, dall’altro, chenon rientra nel sindacato di questo giudice di legittimità la facoltà di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo stato demandato dal legislatore a questa Corte il controllo della sentenza impugnata sotto l’esclusivo profilo logico-formale della correttezza giuridica. 4. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 3.760 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della su