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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11561/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso".

DEP(W1:[OSCURATO:PERSONA] CANCELUtr,.:9k. 2 0 MAR 2023 Lin j4!ii [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza del 6 maggio 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Chieti del 1 febbraio 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 310,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002; reato commesso il 6 novembre 2017.

2. L'imputato propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 14 disp. prel. del cod. civ. e 95 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Con un puntuale motivo di gravame la difesa aveva censurato la sentenza di primo grado, osservando l'errore sui presupposti di configurabilità del reato contestato.

La Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale evidenziando come ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio deve tenersi conto della sussistenza di tutti i familiari conviventi.

Per la sentenza impugnata non rileva il concetto di famiglia anagrafica, ma quello di tutti i conviventi "che, per legami di fatto concorrono a formare il reddito familiare".

Tuttavia, il legislatore nell'articolo 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 espressamente, letteralmente, richiama la sola famiglia anagrafica.

Conseguentemente, nella dichiarazione per il beneficio deve indicarsi esclusivamente la famiglia anagrafica e non quella di fatto convivente.

La norma non può trovare applicazione analogica per il divieto dell'art. 14 delle disp. att. del cod. civ.

Inoltre, dalle ricerche della Guardia di finanza è emerso che l'unico reddito rilevante sarebbe quello del signor Muro, compagno non convivente della madre dell'imputato, che ha prestato l'immobile alla compagna reclusa. 2.

2. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato.

Mancava, inoltre, la prova della convivenza di Muro che aveva solo una relazione amorosa con la madre del ricorrente.

Sulla sola considerazione che Muro provvedeva al pagamento delle utenze la Corte di appello desume la convivenza.

E' nozione comune che un amante si intesta le utenze della donna, senza per questo diventare convivente, ma potendo benissimo restare a casa con la moglie (e allora il suo reddito sarebbe cumulato due volte, con quello dell'amante e con quello della moglie). 2.

3. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) e vizio della motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La Corte di appello ha disatteso la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto in considerazione del divario del reddito dichiarato e di quello accertato, nonché per l'entità del danno all'erario.

Invece, sia la particolare tenuità del danno che le stesse concrete modalità del fatto avrebbero dovuto far applicare l'art. 131 bis del cod. pen. 2.

4. Violazione di legge (art. 62 bis e 133 cod. pen.); manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio.

Il giudice non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha applicato una pena eccessiva.

I precedenti penali del ricorrente non sono specifici e lo stesso, al momento della compilazione della domanda, era in buona fede, atteso che ha applicato alla lettera il disposto dell'art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002.

Egli era, quindi, meritevole delle circostanze attenuanti generiche.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. il ricorso è infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il primo ed il secondo motivo risultano infondati.

La sentenza impugnata (e già la decisione di primo grado, in doppia conforme), con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva come tutti -coloro che, per legami giuridici e di fatto, concorrono comunque a formare il reddito familiare devono essere considerati al fine della determinazione del reddito.

Infatti, il reddito di un familiare non convivente non deve computarsi: "Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere computato il reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico. (Fattispecie, relativa a coniugi separati di fatto, in cui la Corte ha precisato che grava sulla parte interessata l'onere di dare prova della situazione di non convivenza)" (Sez. 4 - , Sentenza n. 36559 del 22/09/2021 Cc. (dep. 08/10/2021 ) Rv. 281979 - 01).

Per la determinazione dei familiari conviventi rileva la previsione dell'art. 76 del d.P.R. 115/2002: "se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante".

Il ricorrente, invece, richiama, impropriamente l'art. 79, del d.P.R. 115/2002.

Conseguentemente tutti i familiari conviventi (anagraficamente o di fatto) devono essere considerati per la determinazione del reddito.

Il rapporto di convivenza è stato accertato dalle decisioni di merito con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivati.

Il ricorso non si confronta con tali motivazioni, ma ribadisce le stesse considerazioni dell'appello.

4. Anche il terzo motivo sulla particolare tenuità del fatto risulta infondato.

La decisione adeguatamente motiva rilevando come il divario tra quanto dichiarato di reddito e quanto accertato nonché il danno arrecato non consentono di ritenere il fatto di particolare tenuità.

Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità: "Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione)" (Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Cc. (dep. 24/03/2022 ) Rv. 283044 - 01).

5. Infondato anche l'ultimo motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando l'assenza di elementi positivi, peraltro neanche prospettati, e la negativa personalità del ricorrente gravato da tre precedenti penali.

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". DEP(W1:[OSCURATO:PERSONA] CANCELUtr,.:9k. 2 0 MAR 2023 Lin j4!ii [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza del 6 maggio 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Chieti del 1 febbraio 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 310,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002; reato commesso il 6 novembre 2017. 2. L'imputato propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 14 disp. prel. del cod. civ. e 95 del d.P.R. n. 115 del 2002). Con un puntuale motivo di gravame la difesa aveva censurato la sentenza di primo grado, osservando l'errore sui presupposti di configurabilità del reato contestato. La Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale evidenziando come ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio deve tenersi conto della sussistenza di tutti i familiari conviventi. Per la sentenza impugnata non rileva il concetto di famiglia anagrafica, ma quello di tutti i conviventi "che, per legami di fatto concorrono a formare il reddito familiare". Tuttavia, il legislatore nell'articolo 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 espressamente, letteralmente, richiama la sola famiglia anagrafica. Conseguentemente, nella dichiarazione per il beneficio deve indicarsi esclusivamente la famiglia anagrafica e non quella di fatto convivente. La norma non può trovare applicazione analogica per il divieto dell'art. 14 delle disp. att. del cod. civ. Inoltre, dalle ricerche della Guardia di finanza è emerso che l'unico reddito rilevante sarebbe quello del signor Muro, compagno non convivente della madre dell'imputato, che ha prestato l'immobile alla compagna reclusa. 2. 2. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato. Mancava, inoltre, la prova della convivenza di Muro che aveva solo una relazione amorosa con la madre del ricorrente. Sulla sola considerazione che Muro provvedeva al pagamento delle utenze la Corte di appello desume la convivenza. E' nozione comune che un amante si intesta le utenze della donna, senza per questo diventare convivente, ma potendo benissimo restare a casa con la moglie (e allora il suo reddito sarebbe cumulato due volte, con quello dell'amante e con quello della moglie). 2. 3. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) e vizio della motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di appello ha disatteso la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto in considerazione del divario del reddito dichiarato e di quello accertato, nonché per l'entità del danno all'erario. Invece, sia la particolare tenuità del danno che le stesse concrete modalità del fatto avrebbero dovuto far applicare l'art. 131 bis del cod. pen. 2. 4. Violazione di legge (art. 62 bis e 133 cod. pen.); manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio. Il giudice non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha applicato una pena eccessiva. I precedenti penali del ricorrente non sono specifici e lo stesso, al momento della compilazione della domanda, era in buona fede, atteso che ha applicato alla lettera il disposto dell'art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002. Egli era, quindi, meritevole delle circostanze attenuanti generiche. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. il ricorso è infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il primo ed il secondo motivo risultano infondati. La sentenza impugnata (e già la decisione di primo grado, in doppia conforme), con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva come tutti -coloro che, per legami giuridici e di fatto, concorrono comunque a formare il reddito familiare devono essere considerati al fine della determinazione del reddito. Infatti, il reddito di un familiare non convivente non deve computarsi: "Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito complessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere computato il reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico. (Fattispecie, relativa a coniugi separati di fatto, in cui la Corte ha precisato che grava sulla parte interessata l'onere di dare prova della situazione di non convivenza)" (Sez. 4 - , Sentenza n. 36559 del 22/09/2021 Cc. (dep. 08/10/2021 ) Rv. 281979 - 01). Per la determinazione dei familiari conviventi rileva la previsione dell'art. 76 del d.P.R. 115/2002: "se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante". Il ricorrente, invece, richiama, impropriamente l'art. 79, del d.P.R. 115/2002. Conseguentemente tutti i familiari conviventi (anagraficamente o di fatto) devono essere considerati per la determinazione del reddito. Il rapporto di convivenza è stato accertato dalle decisioni di merito con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivati. Il ricorso non si confronta con tali motivazioni, ma ribadisce le stesse considerazioni dell'appello. 4. Anche il terzo motivo sulla particolare tenuità del fatto risulta infondato. La decisione adeguatamente motiva rilevando come il divario tra quanto dichiarato di reddito e quanto accertato nonché il danno arrecato non consentono di ritenere il fatto di particolare tenuità. Si tratta di una evidente valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità: "Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione)" (Sez. 7 - , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Cc. (dep. 24/03/2022 ) Rv. 283044 - 01). 5. Infondato anche l'ultimo motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando l'assenza di elementi positivi, peraltro neanche prospettati, e la negativa personalità del ricorrente gravato da tre precedenti penali. P.
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