CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23641/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 01 / 07/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 24896 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24896del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GAISVN 50C17 L168R ) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PRGNNL 63L28 L219E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80M27 B791V ) [OSCURATO:PERSONA] Alessandro(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82C01 B791A ) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72P43 L219X) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 275/2022pubblicata in data 9 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° luglio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agitoin giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del proprio onore e della propria reputazione, a suo dire determinata dal contenuto diffamatorio e dall’intento per- secutorio di una serie di esposti presentati dal Gai al Consiglio Ric. n. 24896/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 dell’Ordine degli Avvocati di Torino nei suoi confronti, in rela- zione all’attività professionale da lui svolta in favore di una am- ministrazione condominiale in lite con lo stesso Gai. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di To- rino, che ha condannato il Gai a pagare al Bruyére l’importo di € 6.000,00. La Corte d’appello di Torinoha confermato la decisione di primo grado, condannando l’appellante a pagare una ulteriore somma in favore dell’appellato, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Ricorre il Gai, sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (frat- tanto deceduto), Francesco ed [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 51 c.p. e art. 598 c.p. , in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.e ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.per aver ritenuto che gli esposti depositati dal dott. Gai all’Ordine degli avvocati di Torino avessero natura diffamatoria e per non aver riconosciuto sussistente la causa di giustifica- zione dell’esercizio del diritto di critica». Secondo il ricorrente, «negli esposti non sono state usate espressioni direttamente e smodatamente offensive nei con- fronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ma solo dubbi e perplessità che non tra- valicano il confine di un corretto esercizio del diritto di critica». Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. La decisione impugnata risulta, in diritto, pienamente conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare) secondo il qualel’ eser- cizio del diritto di critica, in generale, non è mai configurabile Ric. n. 24896/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 quale scriminante ai sensi dell’art. 51 c.p.,se supera il limite della continenza, non essendo suffragato da fatti obiettiva- mente riscontrabili e controbilanciato dal requisito della verità putativa(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9799 del 09/04/2019, Rv. 653575 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021, Rv. 663339 - 01) e secondo cui , in particolare , l’operatività della speciale esimente prevista dall’art. 598 c.p. (anche ad ammetterne l’applicabilità in relazione ad un mero esposto presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati),con la quale il legislatore ha inteso garantire alle parti del processo e ai rispettivi difensori la più ampia libertà espressiva nell’eser- cizio del diritto di difesa,è, comunque, subordinata alla duplice condizione che le espressioni offensive attengano in modo di- retto ed immediato all’oggetto della controversia ed abbiano ri- levanza funzionale per le argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o per l’accoglimento della domanda pro- posta(Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 31/05/2018, Rv. 649215 -01). Per quanto poi riguarda l’accertamento e la valutazione del con- tenuto degli esposti presentati dal ricorrente e, in particolare, del loro carattere offensivo,secondo l’indirizzo altrettanto con- solidato di questa Corte, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione, la ricostruzione storica dei fatti, la valu- tazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accer- tamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022, Rv. 665016 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019 , Rv. 652997 – 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 6133 del 14/03/2018 , Rv. 648418 -01). Ric. n. 24896/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 Tanto premesso, le censure di cui al motivo di ricorso in esame si risolvono, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto operati dalla corte d’appello proprio in ordinealla valuta- zione del contenuto degli esposti presentati dal Gai, all’apprez- zamento in concreto delle espressioni in essi usate come lesive dellareputazione del Bruyére e d al la valutazione dell ’ esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritt o di critica , accer- tamenti che risultano sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazionedegli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., art. 113 c.p.c. , artt.2 e 32 Cost.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in ordine del criterio per la determinazione del quantum al fine del risarcimento del danno, avendo utilizzato per determinare la liquidazione del danno le Tabelle di Milano per la diffamazione a mezzo stampa». Il motivo è infondato. Si premette che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre arimeditare), «la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sic- ché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso spe- cifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e con- sentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento» (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021, Rv. 661913 - 01) e, in particolare, «la liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo – quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale – è su- scettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio Ric. n. 24896/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fon- data su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radical- mente contraddittori, ovvero se l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per di- fetto» (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 31358 del 03/11/2021, Rv. 662663 –01). Nella specie, la corte d’appello ha confermato la liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale subito dall’attore operata dal tribunale, il quale ha utilizzato a tal fine, come base di partenza, i parametri indicati nelle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano per la liquidazioneequitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, adattandoli peraltro al caso con- creto e, in particolare, tenendo specificamenteconto del fatto che, nel caso di specie, non si trattava di diffamazione a mezzo stampa, ma di diffamazione operata con mezzo non caratteriz- zato da pari diffusivitàe dando conto in modo puntuale del per- corso logico seguito nella propria determinazione, in considera- zione di tutte le circostanze rilevanti nel caso concreto. In tal modo, i giudici di merito hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale di liquidazione del danno non patri- moniale in via equitativa (essendo pacificamente necessaria, in tal caso, una siffatta liquidazione, in applicazione dell’art. 1226 c.c.), prendendo in considerazionetutti i fattori di probabile in- cidenza sul danno nel caso concretoe fornendo adeguata mo- tivazione a giustificazione del percorso seguito per giungere alla determinazione finale che, del resto, non risulta affatto spr o- porzionata, né per eccesso, né per difetto: l’indicata motiva- zione non risulta meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logicoe, come tale, non è sindacabile nella presente sede. Neconsegue l’infondatezza delle censure formulate con il mo- tivo di ricorso in esame. Ric. n. 24896/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 3.Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedegli artt. 91 e 92 c.p.c. ai sensi dell’ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.per avere il Giudice di merito posto le spese a carico della parte soccombente nonostante il rigetto integrale della domanda di risarcimento del danno per atti persecutori, e la limitazione del valore del petitum in ordine alla domanda di ri- sarcimento deldanno per il reato di diffamazione». Il motivo è infondato. Secondoi principi di diritto di recente precisati dalle stesse Se- zioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 –01), « in tema di spese proces- suali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in pre- senza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.». Nella specie, l’attore aveva, in effetti,proposto due distinte do- mande risarcitorie o, quanto meno, una domanda articolata in più capi, uno relativo al danno da diffamazione ed uno relativo al danno da stalking: di tali capi di domanda, in primo grado, il primo era stato accolto (sia pure in misura ridotta nel quantum rispetto a quanto domandato) e il secondo era stato rigettato. La corte d’appello, in merito alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado,ha confermato la decisione del tri- bunale,che aveva ritenuto di porre tali spese a carico del con- venuto, soccombente sul capo di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da diffamazione (di maggior valore), Ric. n. 24896/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 benché fosse stato rigettato l’altro capo di domanda (di minor valore), avente ad oggetto il risarcimento del danno da stal- king: la decisione risulta conforme a diritto, in quanto, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., anche nella lettura datane dalle Sezioni Unite di questa Corte, nell’arresto più sopra richiamato, la compensazione delle spese di lite è bensì sempre possibile, ma non necessaria ed obbligata, né nel caso in cui vi sia parziale accoglimento della domanda articolata in unico capo, né nel caso della pluralità domande o di unica domanda articolata in più capi. In tali ipotesi, quindi, sarà possibile la compensazione totale o parzialedelle spese, ma anche la condanna della parte (preva- lentemente) soccombente al pagamento integrale delle stesse, purché sulla base di adeguata motivazione che tenga conto dell’oggetto effettivo del giudizio, dell’attività svolta e di ogni altra circostanza rilevante ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., essendo inibita al giudice esclusivamente la condanna della parte integralmente vittoriosa al pagamento delle suddette spese. Nel caso di specie, essendo sostenuta da adeguata motiva- zione, facente leva sul carattere accessorio e marginale del capo relativo alla domanda di danni da “stalking”, la condanna del convenuto (prevalentemente) soccombente al pagamento integrale delle spese del primo grado del giudizio deve ritenersi senz’altro conforme a diritto. 4.Con il quarto motivo si denunzia « violazione e falsa applica- zionedell’art. 96 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione alla dichiarata sussistenza dei presupposti fondanti la relativa declaratoria di pagamento della sanzione per lite temeraria in appello; conseguente erronea condanna al versamento di somme a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]». Il motivo è infondato. Ric. n. 24896/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 La corte d’appello ha giudicatomanifestamente infonda to l’ap- pello del Gai «specie per quanto riguarda il primo motivo, che, per le sue inusitate affermazioni, confessa da solo la propria inconsistenza e temerarietà»: haritenuto, pertanto , che l’im- pugnazione costituisseun vero e proprio abuso dello strumento processuale. La decisione è conforme all’indirizzo di questa Corte in materia, secondo il quale «la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esi- genza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legit- timo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la contro- parte; ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la do- manda diparte né la prova del danno, essendo tuttavia neces- sario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in conside- razione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurispru- denza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale in- fondatezza dei motivi di impugnazione» (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 –01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29462 del 15/11/2018, Rv. 651481 –01 , con specifico riguardo all’abuso del diritto di impugnazione, inte- grante colpa grave, in quanto basato su motivi manifestamente infondati; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. Ric. n. 24896/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 656160 – 01 , secondo cui , in particolare, « n el giudizio di ap- pello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpe- volmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infon- date dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impu- gnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere ap- prezzata dall’appellante in modo da evitare il gravame»; Sez. 5, Sentenza n. 34693 del 24/11/2022, Rv. 666399 –01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 24546 del 18/11/2014, Rv. 633289 - 01 ). 5.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 2.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp