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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27625/2026

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i CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che concludeper il rigetto riportandosi alla requisitoria già in atti.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dellostesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale riforma diquella del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - con cui è stata applicata lamisura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché gravementeindiziato di associazione mafiosa, con ruolo apicale (capo 1), di concorso in plurime tentateestorsioni, aggravate anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen (capi 3,4,5,7), nonché nel delittodi cui all’art 512-bis (capo 12), essendo stato ravvisato, nei suoi confronti, il pericolo direiterazione – ha escluso la circostanza aggravante mafiosa in relazione al solo delitto di cui alcapo 12).2.

Il ricorso per cassazione, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA], è affidato a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, sono dedotti erronea applicazione della legge penale (art. 416bis c.p.) e processuale (art. 273 e 192 co. 3 cod. proc. pen. ), e correlati vizi della motivazione,anche per travisamento della prova, con riguardo al ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] nella consorteriamafiosa, e, comunque, alla stessa sua intraneità nella cosca di ‘ndrangheta “Farao-Marincola”di cui al capo 1).

Posto che le fonti di prova sono costituite da contributi dichiarativi di personeinformate, intercettazioni, denunce delle vittime dei reati-scopo, e, soprattutto, dalledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], si sostiene che il Tribunale distrettualeavrebbe fornito una motivazione solo apparente in merito allo scrutinio della attendibilitàintrinseca del collaborante, che mai avrebbe riferito in merito alla formale attribuzione alricorrente del titolo apicale all’interno della consorteria, limitandosi ad attribuirgligenericamente la gestione della ‘bacinella’, ovvero la cassa della consorteria mafiosa.2.1.1.

Contraddittoriamente, i Giudici di merito hanno desunto la partecipazione al sodaliziodel [OSCURATO:PERSONA] dalla commissione dei reati scopo, costituiti da estorsioni, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] aveva riferitoche il [OSCURATO:PERSONA] aveva riservato a sè la gestione del settore dello spaccio di stupefacenti, mentrequello delle estorsioni era prerogativa dello stesso [OSCURATO:PERSONA].2.1.2.

Inoltre, si sostiene che la circostanza, riferita dal collaboratore di giustizia - delrinvenimento, all’atto dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA], presso la sua abitazione, di un quadernomanoscritto contenente dati contabili delle entrate e delle uscite della cosca - deporrebbe peril coinvolgimento di altri nelle vicende della cassa dell’organizzazione; d’altronde, la circostanzaè stata riferita a distanza di mesi dall’arresto e, quindi, ben poteva essere stata acquisitacircolarmente dal collaborante.2.1.3.

Si deduce anche che manchino riscontri individualizzanti, tanto più che la difesaaveva segnalato elementi di segno contrario, costituiti dalla circostanza che la collaborazione diAloe era iniziata dopo la conferma in appello della condanna nel processo ‘Stige’, e, soprattutto,dall’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] a non dare seguito all’ordine omicidiario commissionatogli dai verticidella cosca, tra i quali il collaboratore non ha annoverato il ricorrente, ciò che si rivelacontraddittorio con l’affermazione che, una volta usciti dal carcere, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condividesserola reggenza del clan.

In realtà, si deduce, il collaboratore si è limitato a dire che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stati scarcerati contemporaneamente nel dicembre 2022, e che erano gli unici rimastiliberi a Cirò, mentre mai ha riferito del ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA]; è stato, invece, il P.M. atravisare le parole dell’[OSCURATO:PERSONA] – che si esprime in dialetto calabrese – facendo verbalizzare cheBasilio [OSCURATO:PERSONA] avesse la carica più alta tra i sodali in libertà a Cirò.

Quindi, l’argomento delladetenzione della ‘bacinella del clan’ è argomento debole ai fini della dimostrazione della caricaapicale, non essendo emerso che la qualifica apicale sia stata concretamente esercitata, nè chefosse riconosciuta e riconoscibile, nell’ambito del sodalizio, oltre che dalle strutturegerarchicamente sovraordinate, in quanto non sono stati monitorati incontri del [OSCURATO:PERSONA] conesponenti di altre consorterie della medesima area.2.2.

Analoghi vizi sono denunciati, con riguardo ai reati – fine, relativamente alcoinvolgimento del ricorrente nelle estorsioni di cui ai capi 3,4,5,7, della rubrica (secondomotivo) e nella interposizione fittizia di cui al capo 12 (terzo motivo) .In sintesi, il ricorrente, ripercorrendo i punti focali della motivazione del provvedimentoimpugnato, sostiene:- sul capo 3 (tentativo di estorsione in danno della società [OSCURATO:SOCIETA].), che si tratti dirilievi apodittici e privi di riscontri investigativi concreti in ordine alla circostanza che sia statoproprio il [OSCURATO:PERSONA] a veicolare l’illecita richiesta o il messaggio minatorio alle persone offese,direttamente o tramite [OSCURATO:PERSONA], di cui non è stato chiarito il ruolo, cosicché deve escludersiche sia stato posto in essere un tentativo di estorsione ai danni della società So.I.GE.A.;- sul capo 4 (tentativo di estorsione in danno della società [OSCURATO:SOCIETA].), che siamancante o apparente la motivazione in ordine al concorso morale del ricorrente, in assenza diriscontro argomentativo alle censure difensive, e di riscontri sulla provenienza della richiestaestorsiva dall’indagato, e finanche sul fatto che egli ne fosse a conoscenza.- sul capo 5 (tentativo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresaV [OSCURATO:SOCIETA].), che manchi ogni riscontro in ordine alla circostanza che la richiestaestorsiva sia stata veicolata dal ricorrente alla vittima per il tramite dello zio di quest’ultima,non essendo emersa alcuna costrizione a riportare la richiesta, e, comunque, sarebbe irrilevantequale tentativo di estorsione e non sarebbe sussumibile nella fattispecie contestata.- sul capo 7 (tentata estorsione ai danni dell’imprenditore balneare Martino), che la letturadei dati di prova, provenienti, in particolare, dalle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], e dalle dichiarazioni delteste della persona offesa, sia apodittica e forzata laddove desume dal racconto da tali fontidichiarative che l’indagato si sia presentato a cena presso il lido unitamente alla sua famiglia ea una ventina di persone senza pagare il prezzo del pasto, circostanza non riferita da alcuno eche esorbita dalla stessa contestazione.- sul capo 12 (intestazione fittizia di un’autovettura a [OSCURATO:PERSONA] al fine di evitarne ilsequestro di prevenzione), che manchi la prova della provenienza della provvista per pagarel’autovettura dall’indagato, né il Tribunale ha spiegato perché, a fronte di una confisca diprevenzione già subìta nel 2023, avrebbe dovuto concretamente prevedere di subire altramisura ablativa.2.4.

Con il quarto motivo, si denuncia erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc.pen e correlati vizi della motivazione con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari ealla adeguatezza della misura intramuraria, tenuto conto del significativo lasso temporaleintercorso dall’epoca di commissione dei fatti, risalendo l’ultimo reato scopo al dicembre 2023.Si stigmatizza il travisamento nel quale è incorso il Tribunale distrettuale quanto alla duratadella partecipazione associativa riguardante un periodo limitatissimo, in quanto l’indagato èstato di nuovo ristretto in carcere nel giugno 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2.

Posto che, nella sede cautelare, la pronuncia non è fondata su prove, ma su indizi etende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità dicolpevolezza, è anzitutto necessario ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Cortedei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertàpersonale.2.1.

Conviene, allora, premettere che, in sede di controllo di legittimità, non è consentitoil diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllosempre a oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente ilcomplesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare.

Le Sezioni unitehanno chiarito che «allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare naturadel giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino,Rv. 215828 (in senso conforme, ex plurimis, più di recente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976).

Secondo il condiviso orientamento di legittimità, infatti, l'ordinamentonon riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderarele caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenzecautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compitoesclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare,nonché del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondentea due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'attoincensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significativeche lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delleargomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 (dep. 2017) Rv. 270463).2.2.

E’ anche opportuno ricordare, per quanto attiene alla lettura, all’interpretazione e allavalutazione delle conversazioni intercettate, il principio in base al quale il contenuto diun'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona,indicata come concorrente in un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto,se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quelloprobatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832).

Valutazione che, anche quando illinguaggio adoperato sia criptico o cifrato, costituisce sempre questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, e, quindi, se risulta logica e coerente, si sottrae al sindacatodi legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Cosicché, dinanzi aquesta Corte è ben possibile prospettare un’interpretazione diversa da quella proposta dalgiudice di merito, ma solo in presenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova,ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmentedifforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558, in motivazione).3.

Venendo ai motivi di ricorso, il primo motivo risulta privo di interesse nella parte in cuideduce la mancata dimostrazione del ruolo apicale che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto nell’ambito delsodalizio, atteso che, in sede cautelare, la specificazione della qualifica, di mero partecipe o diesponente apicale, non produce ricadute sul regime cautelare.3.1.

Con riguardo all’inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto associativo operante a Cirò, e alruolo di gestione della cassa della consorteria, le propalazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] sono inequivocabili sulpunto, anche laddove distinguono bene l’attività di gestione della contabilità interna dellaassociazione (riferibile, appunto, al [OSCURATO:PERSONA], che era il detentore), e la materiale tenuta della‘bacinella’, che veniva trasferita di volta in volta da un luogo all’altro per meglio occultarla esottrarla a controlli e sequestri, narrazione oggettivamente riscontrata dagli accertamenti svoltiin occasione della cattura del coimputato [OSCURATO:PERSONA], presso la cui abitazione vennerinvenuto un quaderno in cui erano riportate operazioni contabili in entrata e in uscita, conindicazioni di nominativi e somme di danaro riconducibili alle attività estorsive.3.1.1.

La diversa lettura di tale episodio propugnata dalla difesa (secondo cui essodimostrerebbe il coinvolgimento di altri nelle vicende della cassa dell’organizzazione) restaconfinata nell’ambito della inammissibile prospettazione di una alternativa ricostruzionefattuale, inibita al giudice di legittimità in assenza di evidenti fratture logiche nel ragionamentogiustificativo esibito sul punto dal provvedimento impugnato.3.1.2.

Non diversamente deve opinarsi con riguardo ad altro profilo in ordine al quale purela difesa ricorrente svolge analoghe censure, quanto al settore di attività illecite che il Palettasi era attribuito, nella distribuzione che aveva fatto con l’[OSCURATO:PERSONA].

Anche in questo caso, la difesanon si misura adeguatamente con il provvedimento che, se è vero che ha riportato come l’Aloeabbia riferito in merito alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] - una volta resosi conto della mancanza difondi – aveva arrogato a sé e a Cozza la gestione della droga, riservando all’[OSCURATO:PERSONA] l’incarico delleestorsioni (cfr. pg. 9 dell’ordinanza), ha, poi descritto il ricorrente come soggetto chematerialmente si occupava di raccogliere i proventi derivanti dalle estorsioni, per sostenere idetenuti e pagare le onerose spese legali, con argomento coerente con il ruolo di ‘cassiere’ delsodalizio.

Dunque, l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto escluso il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell’attivitàestorsiva.4.

Non hanno pregio i motivi afferenti ai reati fine di cui ai capi 3, 4, 5, 7, 12, che censuranol’ordinanza impugnata relativamente ai gravi indizi di colpevolezza dei delitti estorsivicontestati.

L’ordinanza impugnata ha analiticamente ricostruito le condotte, riferibili alricorrente, messe in atto nei tentativi estorsivi contestati, citando le fonti e descrivendo l’attivitàconcreta con la quale sono state formulate le richieste estorsive agli imprenditori della zonaimpegnati in fruttuosissimi appalti pubblici.4.1.

Con particolare riguardo alle ditte [OSCURATO:PERSONA] srl, il cui referente era [OSCURATO:PERSONA], eELETTROSUD s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], vale osservare, in sintesi, che, dalle intercettazioni, èemerso che il coindagato Adorisio (che operava nella società ICEA, che intratteneva rapportidi fornitura di materiali per la edilizia e le infrastrutture con la [OSCURATO:PERSONA]) aveva funto daintermediario con [OSCURATO:PERSONA], convocando il titolare della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pressol’autosalone di [OSCURATO:PERSONA], indicato come il luogo in cui avvenivano gli incontri del clan,dove effettivamente si recò il [OSCURATO:PERSONA], all’ora concordata, formulando personalmente edirettamente le richieste estorsive al [OSCURATO:PERSONA] (‘corrispondi il mese’); a conferma del giàchiarissimo contenuto delle captazioni sono intervenute le dichiarazioni della persona offesa,escussa dalla polizia giudiziaria, che ha, appunto, riferito di essere stata oggetto di richiesteestorsive (anche effettuando riconoscimento fotografico a carico del [OSCURATO:PERSONA]) e del capocantiereVincenzo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che di tali richieste era stato informato dal [OSCURATO:PERSONA], a suavolta, mettendone a parte il titolare, che sporse immediatamente denuncia, a cui seguiva undanneggiamento mediante incendio dei mezzi meccanici nella sede di Cirò dell’azienda.4.1.1.

Anche il tema della incertezza del riconoscimento vocale del [OSCURATO:PERSONA], effettuato dallaP.G., è stato già correttamente affrontato nell’ordinanza impugnata, richiamando consolidati econdivisi approdi giurisprudenziali circa la natura del momento ricognitivo in questione, (pertutti, Sez. 4 n. 47262 del 13/09/2017, rv.271041) che i giudici di merito della fase cautelarehanno ritenuto privo di contraddizioni e incertezze tali da inficiarne la credibilità.4.2.

Sempre dalle intercettazioni si apprende delle richieste estorsive formulate alla dittaElettrosud s.r.l. (capo 4) che, almeno in una occasione, aveva consegnato sei mila euro ‘a unodi [OSCURATO:PERSONA]’, in relazione alle quali sono i colloquianti che fanno diretto riferimento alconcorso del [OSCURATO:PERSONA], laddove Adorisio, conversando con [OSCURATO:PERSONA], ribadisce di avere rispettatogli impregni presi e chiedendo che tali successi fossero riportati al [OSCURATO:PERSONA] che monitoraval’andamento delle attività estorsive e ne attendeva gli esiti.4.3.

Non ha mancato l’ordinanza impugnata di replicare alle censure difensive circa lanatura estorsiva delle richieste avanzate personalmente dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni di SalvatoreValente, titolare della impresa [OSCURATO:SOCIETA]., e veicolata attraverso lo zio della personaoffesa (capo 5), indicando precisi e significativi elementi indiziari (pg. 17) circa i rapporti delladitta del [OSCURATO:PERSONA] con quelle riferibili al clan (in particolare la ditta ICEA, di cui era referenteAdorisio, come si è poc’anzi detto), che giustificavano la conoscenza delle condizioni dell’appalto gestito dalla persona offesa, e richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (zio diSalvatore) che indicava nel [OSCURATO:PERSONA] l’autore del messaggio estorsivo.4.3.1.

Correttamente, l’ordinanza impugnata ha richiamato, a fronte delle deduzionidifensive, l’orientamento giurisprudenziale circa la idoneità di minacce indirette o mediaterivolte a terzi in grado di influenzare la volontà della vittima(Sez. 5 n. 1753 del 16/09/2021 (dep. 2022), Rv. 282426) e quello che accredita la pienautilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del teste de relato (qui, l’imprenditore SalvatoreValente) nel giudizio ai fini della gravità indiziaria, ove dettagliate, provenienti da soggettoraccolto la richiesta estorsiva del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 1, n. 5991 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243361;Sez. 1, n. 7014 del 28/01/2003, Rv. 223454).4.4.

Priva di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata è anche la doglianzariguardante la vicenda estorsiva di cui al capo 7 (tentata estorsione ai danni dell’imprenditorebalneare Martino), sostenendo una lettura forzata delle fonti di prova dichiarativa, (propalazionidi [OSCURATO:PERSONA], e dichiarazioni della persona offesa) laddove si desume che l’indagato si sia presentatoa cena presso il lido gestito dalla vittima unitamente alla sua famiglia e a una ventina di personesenza pagare il prezzo del pasto.4.4.1.

I Giudici di merito hanno congruamente argomentato, sia riportando le predettedichiarazioni, chiaramente significative della natura predatoria della richiesta veicolata, dalPaletta, per il tramite di emissario (Pignola), che si era presentato al Martino (il quale riuscivaa registrare di nascosto il colloquio nel momento della sua richiesta, poi inviando il file audio alfratello del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che così ne entrava in possesso) quale referente criminale dellazona, indicato appunto nel [OSCURATO:PERSONA], sia acquisendo a riscontro delle propalazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] ilvideo effettuato dalla persona offesa, nel quale si vede il Pignola, a colloquio con Martino,effettuare con la mano il gesto di contare denaro.4.4.2.

Correttamente, l’ordinanza ha evidenziato come, a prescindere dalla circostanza cheil pranzo presso il bar del Martino fosse stato o meno pagato, il coinvolgimento nella vicendaestorsiva si trae dalla registrazione nella quale il ricorrente viene espressamente indicato, dalsuo emissario, come mandante del proposito estorsivo.4.5.

Non colgono nel segno neppure le deduzioni specificamente dedicate all’episodiocompendiato nel capo 12 (intestazione fittizia di un’autovettura a [OSCURATO:PERSONA] al fine di evitarneil sequestro di prevenzione), in cui si sostiene che mancherebbe la prova della provenienzadall’indagato della provvista per pagare l’autovettura, giacchè, ancora una volta, manca ildovuto confronto con la motivazione del provvedimento impugnato che ha scrutinato il fatto, erichiamato un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli operanti hanno riconosciuto la voce del [OSCURATO:PERSONA])che dà conto della consegna di 14.000 euro al [OSCURATO:PERSONA], da parte del [OSCURATO:PERSONA] ( pg. 20), e dellanecessità del successivo trasferimento di tale somma a mezzo di bonifici al rivenditore dell’auto,che sarebbe stata intestata a uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o Francesco, per tenere indenne ilPaletta da eventuali misure ablative in suo danno.5.

Il quarto motivo, che attinge il profilo delle esigenze cautelari, è manifestamenteinfondato.5.1.

Posto che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera comeparametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel casoconcreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che pertutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità dellamisura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino,secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. 2 ,n. 10383 del 18/02/2022, Rv. 282758), nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si èspecificamente misurata con le deduzioni difensive, in merito alle quali ha escluso larappresentazione di concreti elementi idonei a superare la duplice presunzione legale di cuiall’art. 275 cod. proc. pen., venendo in considerazione nel caso di specie il reato di associazionemafiosa e delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.

1. cod. pen..

Si è soffermata, l’ordinanza,sul rischio di recidiva, tratto dalla significativa permanenza del reato (protrattasi per circa 18mesi, e, quindi, per un arco temporale affatto limitato) consapevole e volontaria, dalleallarmanti modalità commissive, riguardate alla luce del complessivo contesto ‘ndraqnghetistae della volontaria adesione agli schemi criminali e ai disvalori dagli stessi espressi, nonché delcurriculum criminale, risultando gravato il [OSCURATO:PERSONA], tra gli altri, anche da condanna per reatoassociativo commesso nel medesimo contesto territoriale.5.2.

Opportunamente, è stato richiamato l’orientamento secondo cui la condizionedetentiva non determina la necessaria e automatica cessazione della partecipazione al sodaliziotenuto conto delle peculiarità delle organizzazione criminali complesso, in cui la restrizione siconfigura come fisiologico e prevedibile tappa del percorso ( Sez. 2 n. 17100 del 22/03/2011,Rv. 250021), venendo meno la permanenza della partecipazione al sodalizio solo in caso dicessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recessoo esclusione del singolo associato. (Sez. 6 n. 1162 del 14/10/2021 (dep. 2022) Rv. 282661)5.3.

Si tratta di argomentazione conforme ai criteri di sindacato sulla logicità dellamotivazione, e in quanto tale si sottrae alle censure difensive, atteso che, in tema di misurecautelari il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono inuna diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito conf.

Sez. 6 ,n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280601).5.3.

Alla luce degli elementi di personalità evidenziati e della natura intrinsecamenteallarmante dei fatti di cui il ricorrente è gravemente indiziato risulta del tutto ragionevole, inquanto coerente con i dati indiziari e privo di evidenti vizi logici, il giudizio di fatto espresso dalTribunale distrettuale in merito alla adeguatezza della misura di massimo rigore.6.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che concludeper il rigetto riportandosi alla requisitoria già in atti.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dellostesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale riforma diquella del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - con cui è stata applicata lamisura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché gravementeindiziato di associazione mafiosa, con ruolo apicale (capo 1), di concorso in plurime tentateestorsioni, aggravate anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen (capi 3,4,5,7), nonché nel delittodi cui all’art 512-bis (capo 12), essendo stato ravvisato, nei suoi confronti, il pericolo direiterazione – ha escluso la circostanza aggravante mafiosa in relazione al solo delitto di cui alcapo 12).2. Il ricorso per cassazione, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA], è affidato a quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, sono dedotti erronea applicazione della legge penale (art. 416bis c.p.) e processuale (art. 273 e 192 co. 3 cod. proc. pen. ), e correlati vizi della motivazione,anche per travisamento della prova, con riguardo al ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA] nella consorteriamafiosa, e, comunque, alla stessa sua intraneità nella cosca di ‘ndrangheta “Farao-Marincola”di cui al capo 1). Posto che le fonti di prova sono costituite da contributi dichiarativi di personeinformate, intercettazioni, denunce delle vittime dei reati-scopo, e, soprattutto, dalledichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], si sostiene che il Tribunale distrettualeavrebbe fornito una motivazione solo apparente in merito allo scrutinio della attendibilitàintrinseca del collaborante, che mai avrebbe riferito in merito alla formale attribuzione alricorrente del titolo apicale all’interno della consorteria, limitandosi ad attribuirgligenericamente la gestione della ‘bacinella’, ovvero la cassa della consorteria mafiosa.2.1.1. Contraddittoriamente, i Giudici di merito hanno desunto la partecipazione al sodaliziodel [OSCURATO:PERSONA] dalla commissione dei reati scopo, costituiti da estorsioni, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] aveva riferitoche il [OSCURATO:PERSONA] aveva riservato a sè la gestione del settore dello spaccio di stupefacenti, mentrequello delle estorsioni era prerogativa dello stesso [OSCURATO:PERSONA].2.1.2. Inoltre, si sostiene che la circostanza, riferita dal collaboratore di giustizia - delrinvenimento, all’atto dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA], presso la sua abitazione, di un quadernomanoscritto contenente dati contabili delle entrate e delle uscite della cosca - deporrebbe peril coinvolgimento di altri nelle vicende della cassa dell’organizzazione; d’altronde, la circostanzaè stata riferita a distanza di mesi dall’arresto e, quindi, ben poteva essere stata acquisitacircolarmente dal collaborante.2.1.3. Si deduce anche che manchino riscontri individualizzanti, tanto più che la difesaaveva segnalato elementi di segno contrario, costituiti dalla circostanza che la collaborazione diAloe era iniziata dopo la conferma in appello della condanna nel processo ‘Stige’, e, soprattutto,dall’interesse dell’[OSCURATO:PERSONA] a non dare seguito all’ordine omicidiario commissionatogli dai verticidella cosca, tra i quali il collaboratore non ha annoverato il ricorrente, ciò che si rivelacontraddittorio con l’affermazione che, una volta usciti dal carcere, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condividesserola reggenza del clan. In realtà, si deduce, il collaboratore si è limitato a dire che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stati scarcerati contemporaneamente nel dicembre 2022, e che erano gli unici rimastiliberi a Cirò, mentre mai ha riferito del ruolo apicale del [OSCURATO:PERSONA]; è stato, invece, il P.M. atravisare le parole dell’[OSCURATO:PERSONA] – che si esprime in dialetto calabrese – facendo verbalizzare cheBasilio [OSCURATO:PERSONA] avesse la carica più alta tra i sodali in libertà a Cirò. Quindi, l’argomento delladetenzione della ‘bacinella del clan’ è argomento debole ai fini della dimostrazione della caricaapicale, non essendo emerso che la qualifica apicale sia stata concretamente esercitata, nè chefosse riconosciuta e riconoscibile, nell’ambito del sodalizio, oltre che dalle strutturegerarchicamente sovraordinate, in quanto non sono stati monitorati incontri del [OSCURATO:PERSONA] conesponenti di altre consorterie della medesima area.2.2. Analoghi vizi sono denunciati, con riguardo ai reati – fine, relativamente alcoinvolgimento del ricorrente nelle estorsioni di cui ai capi 3,4,5,7, della rubrica (secondomotivo) e nella interposizione fittizia di cui al capo 12 (terzo motivo) .In sintesi, il ricorrente, ripercorrendo i punti focali della motivazione del provvedimentoimpugnato, sostiene:- sul capo 3 (tentativo di estorsione in danno della società [OSCURATO:SOCIETA].), che si tratti dirilievi apodittici e privi di riscontri investigativi concreti in ordine alla circostanza che sia statoproprio il [OSCURATO:PERSONA] a veicolare l’illecita richiesta o il messaggio minatorio alle persone offese,direttamente o tramite [OSCURATO:PERSONA], di cui non è stato chiarito il ruolo, cosicché deve escludersiche sia stato posto in essere un tentativo di estorsione ai danni della società So.I.GE.A.;- sul capo 4 (tentativo di estorsione in danno della società [OSCURATO:SOCIETA].), che siamancante o apparente la motivazione in ordine al concorso morale del ricorrente, in assenza diriscontro argomentativo alle censure difensive, e di riscontri sulla provenienza della richiestaestorsiva dall’indagato, e finanche sul fatto che egli ne fosse a conoscenza.- sul capo 5 (tentativo di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresaV [OSCURATO:SOCIETA].), che manchi ogni riscontro in ordine alla circostanza che la richiestaestorsiva sia stata veicolata dal ricorrente alla vittima per il tramite dello zio di quest’ultima,non essendo emersa alcuna costrizione a riportare la richiesta, e, comunque, sarebbe irrilevantequale tentativo di estorsione e non sarebbe sussumibile nella fattispecie contestata.- sul capo 7 (tentata estorsione ai danni dell’imprenditore balneare Martino), che la letturadei dati di prova, provenienti, in particolare, dalle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], e dalle dichiarazioni delteste della persona offesa, sia apodittica e forzata laddove desume dal racconto da tali fontidichiarative che l’indagato si sia presentato a cena presso il lido unitamente alla sua famiglia ea una ventina di persone senza pagare il prezzo del pasto, circostanza non riferita da alcuno eche esorbita dalla stessa contestazione.- sul capo 12 (intestazione fittizia di un’autovettura a [OSCURATO:PERSONA] al fine di evitarne ilsequestro di prevenzione), che manchi la prova della provenienza della provvista per pagarel’autovettura dall’indagato, né il Tribunale ha spiegato perché, a fronte di una confisca diprevenzione già subìta nel 2023, avrebbe dovuto concretamente prevedere di subire altramisura ablativa.2.4. Con il quarto motivo, si denuncia erronea applicazione degli artt. 274 e 275 cod. proc.pen e correlati vizi della motivazione con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari ealla adeguatezza della misura intramuraria, tenuto conto del significativo lasso temporaleintercorso dall’epoca di commissione dei fatti, risalendo l’ultimo reato scopo al dicembre 2023.Si stigmatizza il travisamento nel quale è incorso il Tribunale distrettuale quanto alla duratadella partecipazione associativa riguardante un periodo limitatissimo, in quanto l’indagato èstato di nuovo ristretto in carcere nel giugno 2024.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2. Posto che, nella sede cautelare, la pronuncia non è fondata su prove, ma su indizi etende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità dicolpevolezza, è anzitutto necessario ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Cortedei provvedimenti adottati dal giudice della impugnazione dei provvedimenti sulla libertàpersonale.2.1. Conviene, allora, premettere che, in sede di controllo di legittimità, non è consentitoil diretto apprezzamento del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, avendo quel controllosempre a oggetto la motivazione del provvedimento impugnato e non immediatamente ilcomplesso degli elementi indiziari valutati dal giudice del merito cautelare. Le Sezioni unitehanno chiarito che «allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare naturadel giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino,Rv. 215828 (in senso conforme, ex plurimis, più di recente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019,Mazzelli, Rv. 276976). Secondo il condiviso orientamento di legittimità, infatti, l'ordinamentonon riconosce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderarele caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenzecautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di valutazioni rientranti nel compitoesclusivo e insindacabile del giudice a cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare,nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,circoscritto, nella disamina dell'atto impugnato, alla verifica che il relativo testo sia rispondentea due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'attoincensurabile in sede di legittimità: 1) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significativeche lo hanno determinato; 2) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delleargomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 (dep. 2017) Rv. 270463).2.2. E’ anche opportuno ricordare, per quanto attiene alla lettura, all’interpretazione e allavalutazione delle conversazioni intercettate, il principio in base al quale il contenuto diun'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona,indicata come concorrente in un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto,se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quelloprobatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 cod. proc. pen.(Sez. 5, n. 50589 del 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832). Valutazione che, anche quando illinguaggio adoperato sia criptico o cifrato, costituisce sempre questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, e, quindi, se risulta logica e coerente, si sottrae al sindacatodi legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Cosicché, dinanzi aquesta Corte è ben possibile prospettare un’interpretazione diversa da quella proposta dalgiudice di merito, ma solo in presenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova,ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmentedifforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558, in motivazione).3. Venendo ai motivi di ricorso, il primo motivo risulta privo di interesse nella parte in cuideduce la mancata dimostrazione del ruolo apicale che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto nell’ambito delsodalizio, atteso che, in sede cautelare, la specificazione della qualifica, di mero partecipe o diesponente apicale, non produce ricadute sul regime cautelare.3.1. Con riguardo all’inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto associativo operante a Cirò, e alruolo di gestione della cassa della consorteria, le propalazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] sono inequivocabili sulpunto, anche laddove distinguono bene l’attività di gestione della contabilità interna dellaassociazione (riferibile, appunto, al [OSCURATO:PERSONA], che era il detentore), e la materiale tenuta della‘bacinella’, che veniva trasferita di volta in volta da un luogo all’altro per meglio occultarla esottrarla a controlli e sequestri, narrazione oggettivamente riscontrata dagli accertamenti svoltiin occasione della cattura del coimputato [OSCURATO:PERSONA], presso la cui abitazione vennerinvenuto un quaderno in cui erano riportate operazioni contabili in entrata e in uscita, conindicazioni di nominativi e somme di danaro riconducibili alle attività estorsive.3.1.1. La diversa lettura di tale episodio propugnata dalla difesa (secondo cui essodimostrerebbe il coinvolgimento di altri nelle vicende della cassa dell’organizzazione) restaconfinata nell’ambito della inammissibile prospettazione di una alternativa ricostruzionefattuale, inibita al giudice di legittimità in assenza di evidenti fratture logiche nel ragionamentogiustificativo esibito sul punto dal provvedimento impugnato.3.1.2. Non diversamente deve opinarsi con riguardo ad altro profilo in ordine al quale purela difesa ricorrente svolge analoghe censure, quanto al settore di attività illecite che il Palettasi era attribuito, nella distribuzione che aveva fatto con l’[OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso, la difesanon si misura adeguatamente con il provvedimento che, se è vero che ha riportato come l’Aloeabbia riferito in merito alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] - una volta resosi conto della mancanza difondi – aveva arrogato a sé e a Cozza la gestione della droga, riservando all’[OSCURATO:PERSONA] l’incarico delleestorsioni (cfr. pg. 9 dell’ordinanza), ha, poi descritto il ricorrente come soggetto chematerialmente si occupava di raccogliere i proventi derivanti dalle estorsioni, per sostenere idetenuti e pagare le onerose spese legali, con argomento coerente con il ruolo di ‘cassiere’ delsodalizio. Dunque, l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto escluso il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nell’attivitàestorsiva.4. Non hanno pregio i motivi afferenti ai reati fine di cui ai capi 3, 4, 5, 7, 12, che censuranol’ordinanza impugnata relativamente ai gravi indizi di colpevolezza dei delitti estorsivicontestati. L’ordinanza impugnata ha analiticamente ricostruito le condotte, riferibili alricorrente, messe in atto nei tentativi estorsivi contestati, citando le fonti e descrivendo l’attivitàconcreta con la quale sono state formulate le richieste estorsive agli imprenditori della zonaimpegnati in fruttuosissimi appalti pubblici.4.1. Con particolare riguardo alle ditte [OSCURATO:PERSONA] srl, il cui referente era [OSCURATO:PERSONA], eELETTROSUD s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA], vale osservare, in sintesi, che, dalle intercettazioni, èemerso che il coindagato Adorisio (che operava nella società ICEA, che intratteneva rapportidi fornitura di materiali per la edilizia e le infrastrutture con la [OSCURATO:PERSONA]) aveva funto daintermediario con [OSCURATO:PERSONA], convocando il titolare della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pressol’autosalone di [OSCURATO:PERSONA], indicato come il luogo in cui avvenivano gli incontri del clan,dove effettivamente si recò il [OSCURATO:PERSONA], all’ora concordata, formulando personalmente edirettamente le richieste estorsive al [OSCURATO:PERSONA] (‘corrispondi il mese’); a conferma del giàchiarissimo contenuto delle captazioni sono intervenute le dichiarazioni della persona offesa,escussa dalla polizia giudiziaria, che ha, appunto, riferito di essere stata oggetto di richiesteestorsive (anche effettuando riconoscimento fotografico a carico del [OSCURATO:PERSONA]) e del capocantiereVincenzo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che di tali richieste era stato informato dal [OSCURATO:PERSONA], a suavolta, mettendone a parte il titolare, che sporse immediatamente denuncia, a cui seguiva undanneggiamento mediante incendio dei mezzi meccanici nella sede di Cirò dell’azienda.4.1.1. Anche il tema della incertezza del riconoscimento vocale del [OSCURATO:PERSONA], effettuato dallaP.G., è stato già correttamente affrontato nell’ordinanza impugnata, richiamando consolidati econdivisi approdi giurisprudenziali circa la natura del momento ricognitivo in questione, (pertutti, Sez. 4 n. 47262 del 13/09/2017, rv.271041) che i giudici di merito della fase cautelarehanno ritenuto privo di contraddizioni e incertezze tali da inficiarne la credibilità.4.2. Sempre dalle intercettazioni si apprende delle richieste estorsive formulate alla dittaElettrosud s.r.l. (capo 4) che, almeno in una occasione, aveva consegnato sei mila euro ‘a unodi [OSCURATO:PERSONA]’, in relazione alle quali sono i colloquianti che fanno diretto riferimento alconcorso del [OSCURATO:PERSONA], laddove Adorisio, conversando con [OSCURATO:PERSONA], ribadisce di avere rispettatogli impregni presi e chiedendo che tali successi fossero riportati al [OSCURATO:PERSONA] che monitoraval’andamento delle attività estorsive e ne attendeva gli esiti.4.3. Non ha mancato l’ordinanza impugnata di replicare alle censure difensive circa lanatura estorsiva delle richieste avanzate personalmente dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni di SalvatoreValente, titolare della impresa [OSCURATO:SOCIETA]., e veicolata attraverso lo zio della personaoffesa (capo 5), indicando precisi e significativi elementi indiziari (pg. 17) circa i rapporti delladitta del [OSCURATO:PERSONA] con quelle riferibili al clan (in particolare la ditta ICEA, di cui era referenteAdorisio, come si è poc’anzi detto), che giustificavano la conoscenza delle condizioni dell’appalto gestito dalla persona offesa, e richiamato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (zio diSalvatore) che indicava nel [OSCURATO:PERSONA] l’autore del messaggio estorsivo.4.3.1. Correttamente, l’ordinanza impugnata ha richiamato, a fronte delle deduzionidifensive, l’orientamento giurisprudenziale circa la idoneità di minacce indirette o mediaterivolte a terzi in grado di influenzare la volontà della vittima(Sez. 5 n. 1753 del 16/09/2021 (dep. 2022), Rv. 282426) e quello che accredita la pienautilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del teste de relato (qui, l’imprenditore SalvatoreValente) nel giudizio ai fini della gravità indiziaria, ove dettagliate, provenienti da soggettoraccolto la richiesta estorsiva del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 1, n. 5991 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243361;Sez. 1, n. 7014 del 28/01/2003, Rv. 223454).4.4. Priva di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata è anche la doglianzariguardante la vicenda estorsiva di cui al capo 7 (tentata estorsione ai danni dell’imprenditorebalneare Martino), sostenendo una lettura forzata delle fonti di prova dichiarativa, (propalazionidi [OSCURATO:PERSONA], e dichiarazioni della persona offesa) laddove si desume che l’indagato si sia presentatoa cena presso il lido gestito dalla vittima unitamente alla sua famiglia e a una ventina di personesenza pagare il prezzo del pasto.4.4.1. I Giudici di merito hanno congruamente argomentato, sia riportando le predettedichiarazioni, chiaramente significative della natura predatoria della richiesta veicolata, dalPaletta, per il tramite di emissario (Pignola), che si era presentato al Martino (il quale riuscivaa registrare di nascosto il colloquio nel momento della sua richiesta, poi inviando il file audio alfratello del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che così ne entrava in possesso) quale referente criminale dellazona, indicato appunto nel [OSCURATO:PERSONA], sia acquisendo a riscontro delle propalazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] ilvideo effettuato dalla persona offesa, nel quale si vede il Pignola, a colloquio con Martino,effettuare con la mano il gesto di contare denaro.4.4.2. Correttamente, l’ordinanza ha evidenziato come, a prescindere dalla circostanza cheil pranzo presso il bar del Martino fosse stato o meno pagato, il coinvolgimento nella vicendaestorsiva si trae dalla registrazione nella quale il ricorrente viene espressamente indicato, dalsuo emissario, come mandante del proposito estorsivo.4.5. Non colgono nel segno neppure le deduzioni specificamente dedicate all’episodiocompendiato nel capo 12 (intestazione fittizia di un’autovettura a [OSCURATO:PERSONA] al fine di evitarneil sequestro di prevenzione), in cui si sostiene che mancherebbe la prova della provenienzadall’indagato della provvista per pagare l’autovettura, giacchè, ancora una volta, manca ildovuto confronto con la motivazione del provvedimento impugnato che ha scrutinato il fatto, erichiamato un colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli operanti hanno riconosciuto la voce del [OSCURATO:PERSONA])che dà conto della consegna di 14.000 euro al [OSCURATO:PERSONA], da parte del [OSCURATO:PERSONA] ( pg. 20), e dellanecessità del successivo trasferimento di tale somma a mezzo di bonifici al rivenditore dell’auto,che sarebbe stata intestata a uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o Francesco, per tenere indenne ilPaletta da eventuali misure ablative in suo danno.5. Il quarto motivo, che attinge il profilo delle esigenze cautelari, è manifestamenteinfondato.5.1. Posto che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera comeparametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel casoconcreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che pertutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità dellamisura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino,secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. 2 ,n. 10383 del 18/02/2022, Rv. 282758), nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si èspecificamente misurata con le deduzioni difensive, in merito alle quali ha escluso larappresentazione di concreti elementi idonei a superare la duplice presunzione legale di cuiall’art. 275 cod. proc. pen., venendo in considerazione nel caso di specie il reato di associazionemafiosa e delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis. 1. cod. pen.. Si è soffermata, l’ordinanza,sul rischio di recidiva, tratto dalla significativa permanenza del reato (protrattasi per circa 18mesi, e, quindi, per un arco temporale affatto limitato) consapevole e volontaria, dalleallarmanti modalità commissive, riguardate alla luce del complessivo contesto ‘ndraqnghetistae della volontaria adesione agli schemi criminali e ai disvalori dagli stessi espressi, nonché delcurriculum criminale, risultando gravato il [OSCURATO:PERSONA], tra gli altri, anche da condanna per reatoassociativo commesso nel medesimo contesto territoriale.5.2. Opportunamente, è stato richiamato l’orientamento secondo cui la condizionedetentiva non determina la necessaria e automatica cessazione della partecipazione al sodaliziotenuto conto delle peculiarità delle organizzazione criminali complesso, in cui la restrizione siconfigura come fisiologico e prevedibile tappa del percorso ( Sez. 2 n. 17100 del 22/03/2011,Rv. 250021), venendo meno la permanenza della partecipazione al sodalizio solo in caso dicessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recessoo esclusione del singolo associato. (Sez. 6 n. 1162 del 14/10/2021 (dep. 2022) Rv. 282661)5.3. Si tratta di argomentazione conforme ai criteri di sindacato sulla logicità dellamotivazione, e in quanto tale si sottrae alle censure difensive, atteso che, in tema di misurecautelari il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono inuna diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito conf. Sez. 6 ,n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280601).5.3. Alla luce degli elementi di personalità evidenziati e della natura intrinsecamenteallarmante dei fatti di cui il ricorrente è gravemente indiziato risulta del tutto ragionevole, inquanto coerente con i dati indiziari e privo di evidenti vizi logici, il giudizio di fatto espresso dalTribunale distrettuale in merito alla adeguatezza della misura di massimo rigore.6. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena
Sentenza Cassazione n. 27625/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris