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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06513/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Contro: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il 2/02/194 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente,tratto in arresto il 17 ottobre 2022, era stato sottoposto a custodia in carcere e successivamente agli arresti domiciliari, per i reati di stalkingin danno della ex fidanzata e di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Con sentenza del 26 maggio 2023, divenuta irrevocabile il 3 ottobre 2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveval’imputato dal reato di stalking perché il fatto non sussiste e dal reato di violazione della misura cautelare per particolare tenuità del fatto.

La Corte territoriale ha respinto la richiesta di indennizzo, ritenendo che la condotta dell'imputato integrasse colpa grave ostativa alla riparazione.

Nell'ordinanza impugnata il Collegio ha però statuito che, in assenza di costituzione del Ministero delle Finanze, l'istante non poteva essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze propone ricorso per violazione di legge , deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente rileva che la Corte territoriale ha erroneamente affermato l'assenza di costituzione dell'Amministrazione, laddove risulta dagli atti che l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano aveva depositato memoria difensiva in data 1° luglio2025, rispettando il termine previsto dall'art. 127, comma 2, cod.proc.pen. .

La difesa erariale richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 34559 del 2002, che ha chiarito come il procedimento per riparazione dell'ingiusta detenzione sia a contraddittorio necessario ma non a carattere contenzioso necessario, sicché la condanna alle spese presuppone che l'Amministrazione si sia costituita svolgendo eccezioni volte a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante.

Nel caso di specie, l'[OSCURATO:PERSONA], con l’atto depositato, aveva espressamente richiesto il rigetto dell'istanza.

Il Ministero chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui, avendo erroneamente ritenuto l'assenza di costituzione del Ministero, non ha proceduto alla condanna del ricorrente al pagamentodelle spese in favore della parte resistente.

3. Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente alla omessa pronuncia sulle spese con rinvio alla Corte d’appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la condotta dell'istante integrasse un profilo di colpa grave ostativo al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo.

Nel provvedimento, tuttavia, la Corte territoriale ha stabilitoche, in assenza di costituzione del Ministero delle Finanze, l'istante non poteva essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.

Il Ministero ricorrente deduce che tale affermazione è erronea, avendo l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano regolarmente depositato memoria difensiva in data luglio 2025, nei termini previsti dall'art. 127, comma 2, cod.proc.pen., con la quale espressamente chiedeva il rigetto dell'istanza.

La censura impone preliminarmente di verificare se dagli atti del procedimento risulti effettivamente la costituzione del Ministero.

Il ricorrente ha prodotto in allegato copia della memoria difensiva depositata telematicamente, con relative ricevute di accettazione e consegna della posta elettronica certificata.

La documentazione che trova riscontro negli atti contenuti nel fascicolo, consultabili da questa Corte in ragione della natura del vizio denunciato, dimostra effettivamente che l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato si è tempestivamente costituita, svolgendo difese articolate e concludendo per il rigetto dell'istanza di riparazione.

L'affermazione della Corte territoriale,secondo cui il Ministero non si sarebbe costituito, appare quindi fondata su un presupposto fattuale erroneo.

Accertata la regolare costituzione del Ministero, occorre stabilire se la Corte di appello, avendo respinto l’istanza, avrebbe dovuto valutare la richiesta di condanna alle spese processuali secondo il principio della soccombenza.

La questione coinvolge l’esame dei principi giurisprudenziali sullanatura del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione e di regolamentazione delle spese.

La materia è stata affrontata de lle Sezioni Unite di questa Corte , seppur con riferimento all’ipotesiin cui, nonostante l’istanza di riparazione fosse stata accolta , il Ministero costituito non erastato condannato alle spese.

Si è affermato che il procedimentodi riparazione è a contraddittorio necessario, in quanto si instaura con la notifica della domanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze a cura della cancelleria, ma non è a carattere contenzioso necessario.

L'Amministrazione intimata può infatti non costituirsi, costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice.

In questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non vi è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte.

Diversamente, quando il Ministero si costituisce svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e vede rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese, nonché gli eventuali diritti e onorari, a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez.

Un., n. 34559 del 26/06/2002, , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264).

Si applicano pertanto i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., secondo il principio generale per cui la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese del processo, salva la facoltà del giudice di compensarle in tutto o in parte quando ricorrano giusti motivi (Sez.

Un., n. 34559del 26/06/2002, cit.; Sez. 4 n.38163 del 10 /07/ 2013 , Terzani, Rv.256832; Sez. 4, n. 46265 del 14 /10/ 2005, Baraldi, RV. 232911 ).

Nel caso di specie, il Ministero si è costituito,chiedendo espressamente il rigetto dell'istanza di riparazione e svolgendo articolate difese volte a dimostrare l'esistenza di un profilo di colpa grave in capo all'istante.

L'istanza è stata effettivamente rigettata dalla Corte territoriale, sicché le conclusioni del Ministero sono state accolte.

Il principio di soccombenza richiamato dalle Sezioni Unite, fondato sull'applicazione degli artt.91 e 92 cod.proc.civ. al procedimento di riparazione, opera necessariamente in modo simmetrico.

Se il Ministero costituito può essere condannato alle spese quando risulta soccombente, perché l'istanza viene accolta nonostante le sue opposizioni, lo stesso principio impone che l'istante costituito possa esserecondannato alle spese quando risulti soccombente , a seguito del rigetto della sua istanza, conformemente alle richieste del Ministero costituito.

La ratiodella disciplina risiede infatti nel carattere contenzioso che il procedimento assume quando entrambe le parti si costituiscono con posizioni contrapposte: in tale situazione, il criterio della soccombenza deve trovare applicazione, quale che sia la parte risultata vittoriosa.

L'ordinanza impugnata, non avendo provveduto sulle spese, ha quindi violato gli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.

2. Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, quanto alla statuizione sulle spese processuali, con rinvio alla Corte di appello, atteso che tale statuizionerientra nel potere discrezionale del giudice del merito.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese tra le parti, con rinvio, per nuovo esa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Contro: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] il 2/02/194 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente,tratto in arresto il 17 ottobre 2022, era stato sottoposto a custodia in carcere e successivamente agli arresti domiciliari, per i reati di stalkingin danno della ex fidanzata e di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Con sentenza del 26 maggio 2023, divenuta irrevocabile il 3 ottobre 2023, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveval’imputato dal reato di stalking perché il fatto non sussiste e dal reato di violazione della misura cautelare per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale ha respinto la richiesta di indennizzo, ritenendo che la condotta dell'imputato integrasse colpa grave ostativa alla riparazione. Nell'ordinanza impugnata il Collegio ha però statuito che, in assenza di costituzione del Ministero delle Finanze, l'istante non poteva essere condannato al pagamento delle spese del giudizio. 2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze propone ricorso per violazione di legge , deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente rileva che la Corte territoriale ha erroneamente affermato l'assenza di costituzione dell'Amministrazione, laddove risulta dagli atti che l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano aveva depositato memoria difensiva in data 1° luglio2025, rispettando il termine previsto dall'art. 127, comma 2, cod.proc.pen. . La difesa erariale richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 34559 del 2002, che ha chiarito come il procedimento per riparazione dell'ingiusta detenzione sia a contraddittorio necessario ma non a carattere contenzioso necessario, sicché la condanna alle spese presuppone che l'Amministrazione si sia costituita svolgendo eccezioni volte a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante. Nel caso di specie, l'[OSCURATO:PERSONA], con l’atto depositato, aveva espressamente richiesto il rigetto dell'istanza. Il Ministero chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui, avendo erroneamente ritenuto l'assenza di costituzione del Ministero, non ha proceduto alla condanna del ricorrente al pagamentodelle spese in favore della parte resistente. 3. Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente alla omessa pronuncia sulle spese con rinvio alla Corte d’appello di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la condotta dell'istante integrasse un profilo di colpa grave ostativo al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo. Nel provvedimento, tuttavia, la Corte territoriale ha stabilitoche, in assenza di costituzione del Ministero delle Finanze, l'istante non poteva essere condannato al pagamento delle spese del giudizio. Il Ministero ricorrente deduce che tale affermazione è erronea, avendo l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano regolarmente depositato memoria difensiva in data luglio 2025, nei termini previsti dall'art. 127, comma 2, cod.proc.pen., con la quale espressamente chiedeva il rigetto dell'istanza. La censura impone preliminarmente di verificare se dagli atti del procedimento risulti effettivamente la costituzione del Ministero. Il ricorrente ha prodotto in allegato copia della memoria difensiva depositata telematicamente, con relative ricevute di accettazione e consegna della posta elettronica certificata. La documentazione che trova riscontro negli atti contenuti nel fascicolo, consultabili da questa Corte in ragione della natura del vizio denunciato, dimostra effettivamente che l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato si è tempestivamente costituita, svolgendo difese articolate e concludendo per il rigetto dell'istanza di riparazione. L'affermazione della Corte territoriale,secondo cui il Ministero non si sarebbe costituito, appare quindi fondata su un presupposto fattuale erroneo. Accertata la regolare costituzione del Ministero, occorre stabilire se la Corte di appello, avendo respinto l’istanza, avrebbe dovuto valutare la richiesta di condanna alle spese processuali secondo il principio della soccombenza. La questione coinvolge l’esame dei principi giurisprudenziali sullanatura del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione e di regolamentazione delle spese. La materia è stata affrontata de lle Sezioni Unite di questa Corte , seppur con riferimento all’ipotesiin cui, nonostante l’istanza di riparazione fosse stata accolta , il Ministero costituito non erastato condannato alle spese. Si è affermato che il procedimentodi riparazione è a contraddittorio necessario, in quanto si instaura con la notifica della domanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze a cura della cancelleria, ma non è a carattere contenzioso necessario. L'Amministrazione intimata può infatti non costituirsi, costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. In questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non vi è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte. Diversamente, quando il Ministero si costituisce svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e vede rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese, nonché gli eventuali diritti e onorari, a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. Un., n. 34559 del 26/06/2002, , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264). Si applicano pertanto i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., secondo il principio generale per cui la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese del processo, salva la facoltà del giudice di compensarle in tutto o in parte quando ricorrano giusti motivi (Sez. Un., n. 34559del 26/06/2002, cit.; Sez. 4 n.38163 del 10 /07/ 2013 , Terzani, Rv.256832; Sez. 4, n. 46265 del 14 /10/ 2005, Baraldi, RV. 232911 ). Nel caso di specie, il Ministero si è costituito,chiedendo espressamente il rigetto dell'istanza di riparazione e svolgendo articolate difese volte a dimostrare l'esistenza di un profilo di colpa grave in capo all'istante. L'istanza è stata effettivamente rigettata dalla Corte territoriale, sicché le conclusioni del Ministero sono state accolte. Il principio di soccombenza richiamato dalle Sezioni Unite, fondato sull'applicazione degli artt.91 e 92 cod.proc.civ. al procedimento di riparazione, opera necessariamente in modo simmetrico. Se il Ministero costituito può essere condannato alle spese quando risulta soccombente, perché l'istanza viene accolta nonostante le sue opposizioni, lo stesso principio impone che l'istante costituito possa esserecondannato alle spese quando risulti soccombente , a seguito del rigetto della sua istanza, conformemente alle richieste del Ministero costituito. La ratiodella disciplina risiede infatti nel carattere contenzioso che il procedimento assume quando entrambe le parti si costituiscono con posizioni contrapposte: in tale situazione, il criterio della soccombenza deve trovare applicazione, quale che sia la parte risultata vittoriosa. L'ordinanza impugnata, non avendo provveduto sulle spese, ha quindi violato gli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. 2. Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, quanto alla statuizione sulle spese processuali, con rinvio alla Corte di appello, atteso che tale statuizionerientra nel potere discrezionale del giudice del merito. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese tra le parti, con rinvio, per nuovo esa
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