CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 32590/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza del 13/01/2026 della Corte di Appello di ReggioCalabriavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’annullamento con rinvio;letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 13 gennaio2026, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte diCassazione, Sezione Quinta Penale in data 29 maggio 2025, in riforma dellasentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2023, harideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di MeliaGalimi in relazione al reato di cui agli artt. 633, 639-bis e 624, comma secondo,625, nn. 2 e 7, cod. pen.2. Averso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125,546, 192 e 627 cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 624 e 625, commaprimo, nn. 2 e 7, cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elementopsicologico. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbeomesso di applicare quanto indicato nella sentenza rescindente e si sarebbenuovamente limitata a ripetere gli elementi emersi senza dare conto come daquesti si inferisca la sussistenza del dolo che, invece, a ben vedere, sarebbeescluso da alcuni dati incontrovertibili quali il fatto che la manomissione delcontatore, peraltro esterno all’abitazione, è risalente nel tempo e che la stessaricorrente, subentrata al padre nell’appartamento, aveva chiesto la volturadell’utenza dell’acqua.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancataapplicazione dell’art. 131-bis cod. pen.3. In data 18 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato.4. In data 19 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte con le quali il l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 125, 546, 192 e 627 cod. proc. pen. in ordineagli artt. 624 e 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. con riferimento allaritenuta sussistenza dell’elemento psicologico.La doglianza è infondata.La Corte territoriale, pure indicati i principi enucleati dalla giurisprudenzadi legittimità ai fini della sussistenza del reato contestato, ha affrontato in terminipuntuali le deduzioni sollevate dalla difesa quanto alla presunta inesistenzadell’elemento psicologico e ha esposto le ragioni per cui queste, fondate sullabuona fede della ricorrente che sarebbe desumibile dalla presentazione di unarichiesta di voltura dell’utenza idrica, siano infondate.Nella motivazione della sentenza impugnata, infatti, il giudice di rinvio,facendo specifico riferimento all’istruttoria espletata e alle dichiarazioni rese daitestimoni, ha evidenziato che il contatore era inesistente in quanto l’allaccio erastato effettuato realizzando un bypass con dei tubi in PVC nel vano doveavrebbero dovuto essere alloggiati i contatori, e ha così dato conto della ragioneper cui la richiesta di subentrare nel possesso dell’immobile dopo la morte delpadre e “della voltura delle utenze” era generica e non sia pertanto idonea aescludere la sussistenza dell’elemento psicologico che, piuttosto, risultadimostrato dalla mancata presentazione di una specifica richiesta di aperturadella pratica di allaccio ex novo dell’utenza idrica, che la ricorrente non ha maiavanzato pure continuando a usufruire del servizio.3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla richiesta di applicare l’art. 131 bis cod. pen.La doglianza è fondata.La motivazione della sentenza impugnata, con il riferimento alla concretaoffensività del fatto, desunta dal lungo periodo in cui si è realizzata la sottrazionedell’acqua e a come questa sia perdurata anche con l’immissione in possessosenza titolo della ricorrente nell’immobile, risulta sufficiente e, in assenza diprofili di evidente illogicità, non è sindacabile in questa sede.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]