CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 00679/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223 L.F. (capo Al), 216, comma 1, n. 2 e 223 L.F. (capo A2), 223, comma 2, n. 2 L.F. (capo B) e 216, comma 3, e 223 L.F. (capo C) [fatti commessi in Foggia il 23 e il 27 dicembre 2015], con rideterminazione della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza; - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, nella parte in cui censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato e deduce l'illegittimità del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il motivo medesimo, nella parte in cui censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposl:e circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso di specie, il cui la motivazione rassegnata al riguardo dal giudice di merito si rivela esente da profili di palese illogicità, né afflitta da arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata): donde, tutti i rilievi al riguardo formulati sono non consentiti in questa sede; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il Consigliere estens