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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 33845/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haparzialmente riformato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva dichiarato XXXXXXXXXXXXXXXX colpevole deireati di cui agli artt. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 (per avercontravvenuto alle imposizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale,con prescrizione di non contattare XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX,avendole egli, invece, ripetutamente contattate a mezzo telefono) e 660 cod.pen. (per aver proseguito nelle molestie in danno di queste) e per l’effetto – unavolta mandato assolto l’imputato dalla contestazione ex art. 660 cod. pen. - harideterminato la pena a lui inflitta, con riferimento al residuo reato ex art. 75d.lgs. 159 del 2011, nella misura di mesi tre e giorni dieci di arresto.2.

Avverso tale sentenza XXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il propriodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando unmotivo unico e deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. en.,in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., trattandosi diun diniego che tiene conto esclusivamente della reiterazione degli episodi e chetrascura, quindi, l’offensività minimale del fatto, oltre che il grado di colpevolezzae le modalità comportamentali serbate dal soggetto.3.

Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione non possonosuperare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte adenunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre cheinteramente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel meritoad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione nonconsentita in sede di legittimità.Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia contodell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod.pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018,riconoscere l’invocato beneficio, in ragione della acclarata reiterazione dellaviolazione della prescrizione di non contattare la p.o.4.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non potendosi ravvisare ipotesi di esonero - al versamento di una somma allaCassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haparzialmente riformato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva dichiarato XXXXXXXXXXXXXXXX colpevole deireati di cui agli artt. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 (per avercontravvenuto alle imposizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale,con prescrizione di non contattare XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXX,avendole egli, invece, ripetutamente contattate a mezzo telefono) e 660 cod.pen. (per aver proseguito nelle molestie in danno di queste) e per l’effetto – unavolta mandato assolto l’imputato dalla contestazione ex art. 660 cod. pen. - harideterminato la pena a lui inflitta, con riferimento al residuo reato ex art. 75d.lgs. 159 del 2011, nella misura di mesi tre e giorni dieci di arresto.2. Avverso tale sentenza XXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il propriodifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando unmotivo unico e deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. en.,in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., trattandosi diun diniego che tiene conto esclusivamente della reiterazione degli episodi e chetrascura, quindi, l’offensività minimale del fatto, oltre che il grado di colpevolezzae le modalità comportamentali serbate dal soggetto.3. Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione non possonosuperare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte adenunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre cheinteramente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel meritoad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione nonconsentita in sede di legittimità.Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolaretenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia contodell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod.pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018,riconoscere l’invocato beneficio, in ragione della acclarata reiterazione dellaviolazione della prescrizione di non contattare la p.o.4. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -non potendosi ravvisare ipotesi di esonero - al versamento di una somma allaCassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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