CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18463/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Strangi-controricorrente-avverso la sentenza n. 1042/2021 della Corte d’appello di Bologna,depositata il 5-5-2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5-6-2026 dalla dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1.[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti il Tribunale di ModenaMaria Gaiani e [OSCURATO:PERSONA], esponendo di essersi rivolto a CarloModica, titolare di [OSCURATO:SOCIETA]., società di mediazione immobiliare, e diavere sottoscritto il 30-4-2012 contratto preliminare di compravenditadi podere agricolo sito in Bardi, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; la venditaera da eseguire entro il 30-7-2012, il bene era promesso in venditaNumero registro generale 31466/2021Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 18463/2026Data pubblicazione 08/06/2026libero da ogni vincolo e il prezzo era pattuito in euro 100.000,00, di cuieuro 65.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, già versati inprecedenza dal promissario acquirente alla promittente venditrice perestinguere un suo debito verso [OSCURATO:PERSONA], che pure sottoscriveva ilcontratto; alla sottoscrizione del contratto l’attore versava ulteriorieuro 15.000,00 a titolo di deposito fiduciario nelle mani di [OSCURATO:PERSONA],da imputarsi a ulteriore caparra confirmatoria da consegnare allapromittente venditrice all’esito della positiva verifica dei registriimmobiliari, mentre il saldo avrebbe dovuto essere versato al rogito;successivamente, veniva a conoscenza che l’immobile promesso invendita era gravato da ipoteca volontaria del 29-3-2006 e da ipotecalegale del 25-5-2011 a favore di Equitalia per complessivi euro498.861,52 e quindi aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a non versare allapromittente venditrice l’importo di € 15.000,00; aveva acconsentitoche il marito della promittente venditrice [OSCURATO:PERSONA] prestassefideiussione a garanzia della restituzione del doppio della caparra, ilche avveniva il 30-7-2012; nell’ottobre 2012 i patrimoni dei coniugicoobbligati erano oggetto di sequestro conservativo per cui, essendostata inutile la richiesta stragiudiziale, ha chiesto la condanna deiconvenuti in solido al pagamento dell’importo di euro 160.000,00, parial doppio della caparra.La convenuta [OSCURATO:PERSONA] ha allegato che il contratto preliminare erasimulato, in quanto con esso l’attore aveva imposto con minacce didissimulare e garantire un prestito usuraio, poi non perfezionatosi; ilconvenuto [OSCURATO:PERSONA] è rimasto contumace.Con sentenza n. 854/2017 depositata il 25-5-2017 il Tribunale diModena ha rigettato la domanda.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che laCorte d’appello di Bologna, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e nellacontumacia di [OSCURATO:PERSONA], ha parzialmente accolto con sentenzaNumero registro generale 31466/2021Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 18463/2026Data pubblicazione 08/06/2026n. 1042/2021 pubblicata il 5-5-2021; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Segalini in solido al pagamento in favore di Rocco AntonioBaglio di euro 130.000,00, con gli interessi legali dal I-8-2012.La sentenza, esclusa la necessaria contestualità tra la conclusione delcontratto e la dazione della caparra confirmatoria, ha evidenziato che,diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, risultava dal contrattopreliminare che la promittente venditrice aveva dato atto dellaconsegna della caparra per euro 65.000,00, anche se avvenuta in unmomento precedente e nell’ambito del regolamento dei vari rapportiche intercorrevano tra le parti contrattuali e [OSCURATO:PERSONA]. Haconsiderato che l’appellata aveva dedotto la simulazione assoluta delcontratto, in quanto finalizzato a evitare che il bene fosse aggredito daisuoi creditori e ha dichiarato che la prova dell’accordo simulatoriodoveva essere fornita per iscritto e non era stata data. Ha rilevato cheil termine fissato nel preliminare per la stipula del contratto definitivonon era essenziale e risultava l’inadempimento, di non scarsaimportanza, della promittente venditrice, per non essere addivenutaalla stipula del definitivo, nonostante l’invito formulato dal promissarioacquirente il 26-2-2013, e per essere il bene gravato da vincolipregiudizievoli.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.All’esito della camera di consiglio del 5-6-2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA]:1.Si impone la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti diGiovanni Segalini, fideiussore di [OSCURATO:PERSONA], parte in entrambi i gradidel giudizio di merito, al quale non risulta essere stato notificato ilricorso per cassazione.Numero registro generale 31466/2021Numero sezionale 1514/2026Numero di raccolta generale 18463/2026Data pubblicazione 08/06/20262.Nel contempo, la questione posta dal primo motivo di ricorso, sottoil profilo della possibilità o meno di imputare a caparra una somma giàversata ad altro titolo, per le sue particolarità e la mancanza diprecedenti di legittimità specifici, merita la trattazione in pubblicaudienza. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, con la fissazione del ricorso inpubblica udienza, ordinando l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], con termine di giorni sessanta -decorrenti dalla comunicazione di deposito della presente ordinanza –per la notificazione del ricorso e della presente ordinanza.Si comunichi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione, il 5-6-2026La PresidenteLinalisa Cavallino