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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 18560/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della applicazione della recidiva, esprimendo una valutazione negativa sulla personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali, oltre che della gravità del fatto commesso all'interno di un istituto di pena, pervenendo ad una valutazione di equivalenza con le attenuanti generiche sulla base di un vaglio motivato dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] O E O S ! [OSCURATO:PERSONA] 11 G 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni della applicazione della recidiva, esprimendo una valutazione negativa sulla personalità dell'imputato tale da incidere sulla sua pericolosità sociale in ragione della gravità e del numero dei suoi precedenti penali, oltre che della gravità del fatto commesso all'interno di un istituto di pena, pervenendo ad una valutazione di equivalenza con le attenuanti generiche sulla base di un vaglio motivato dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., in piena conformità alle valutazioni operate dal primo giudice; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] O E O S ! [OSCURATO:PERSONA] 11 G 2022
Sentenza Cassazione n. 18560/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris