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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 17365/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' .

Il difensore del ricorrente si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza 23 marzo 2022 con la quale il GIP del Tribunale di Roma ha applicato nei confronti dell'odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a fattispecie di cui all'articolo 512 bis codice penale contestate ai capi 9 e 10 dell'imputazione in cui si contesta al Romeo, in concorso con altri, di avere, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuito fittiziamente a VALENZISE Maurizio e VALENZISE Fortunato la titolarità della società controllante il Bar pasticceria Iside e a CINGONE Marlene e CORDIANO Sebastiano le quote della [OSCURATO:PERSONA] esercente la pizzeria Binario 96

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, ROMEO Sebastiano.

2.1. Con il primo motivo, si lamenta il mancato inoltro degli atti al riesame entro cinque giorni previsti dal quinto comma dell'articolo 309 codice di procedura penale con conseguente perdita di efficacia dell'ordinanza.

In particolare, l'istanza di riesame risulta depositata in data 19 maggio 2022 e la trasmissione degli atti è avvenuta il 24 maggio 2022. li ricorrente afferma che, dovendosi computare anche il giorno del deposito dell'istanza difensiva, il deposito degli atti sarebbe avvenuto fuori termine e quindi dovrebbe dichiararsi l'inefficacia della misura.

2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla motivazione meramente apparente o comunque omessa dell'ordinanza genetica in relazione alla finalità e idoneità degli atti ad agevolare l'Alvaro nella realizzazione del proprio progetto imprenditoriale; vizio che non avrebbe potuto essere, a parere della difesa, sanato in sede di riesame.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato non ritenendo il ricorrente adeguatamente provato il fine di eludere le misure di prevenzione posto che non vi era spazio per affermare che il ROMEO fosse a conoscenza della presenza di precedenti provvedimenti in sede di prevenzione o che altrimenti conoscesse le dinamiche interne ad associazione ndranghetistica.

Ciò sia in conseguenza della distanza geografica dal luogo di residenza del ROMEO rispetto al luogo dei fatti sia in conseguenza della mancanza di alcun riferimento nel contesto delle intercettazioni alle dinamiche associative.

Infatti, vi sarebbe stato anche un travisamento del significato delle conversazioni intercettate.

In particolare, nella conversazione 23 marzo 2018, peraltro assai successiva ai fatti, non avrebbe potuto ritenersi sussistente alcun riferimento a contesto mafioso, comunque all'epoca non ancora radicatosi sul territorio romano, solo per l'uso di locuzioni quali "offendere" e "torto".

2.4. Con il quarto motivo, si lamenta la mancata considerazione, nel provvedimento impugnato, delle doglianze articolate dalla difesa, in particolare nella memoria difensiva 30 maggio 2022, inerenti al il breve lasso temporale nella titolarità di fatto del bar pasticceria Iside (maggio-settembre 2017) tramite conferimento di capitale limitato (circa 4000 C).

Nemmeno si sarebbe considerata la volontà di rilanciare tale attività commerciale che testimonierebbe un intervento effettivo da parte del soggetto esercente la professione di pasticcere e soprattutto escluderebbe la volontà di agevolare la interposizione fittizia dell'Alvaro.

2.5. Con il quinto motivo, si lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova.

In particolare, la valutazione articolata pagina 14 dell'ordinanza impugnata sulla caratura mafiosa dei soggetti originari di [OSCURATO:PERSONA] risentirebbe di una pluralità di travisamenti: l'associazione indicata dall'albero non sarebbe di tipo mafioso; il Pomponio faceva riferimento un contesto lecito citando come esempio un ristorante posseduto da familiari a Monza; lo stesso Pomponio faceva riferimento alla capacità di gestire ristoranti e non la capacità criminale; ne Alvaro ne Pomponio citavano né i Mammoliti né i Romeo.

2.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla sussistenza ed estensibilità della aggravante della agevolazione mafiosa di cui avrebbe dovuto dimostrarsi l'effettività.

Nemmeno sarebbe provato che la finalità dell'operazione fosse connessa alla ipotizzata cosca e non all'interesse personale di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la finalità agevolativa avrebbe dovuto essere l'obiettivo diretto della condotta con la conseguenza che risulterebbero estranee alla contestazione condotte avente diverse finalità tale finalità, del resto contrasterebbe con la minaccia di proseguire nella gestione del ristorante binario 96 o con la uscita dalla gestione della pasticceria Iside dopo quattro mesi senza onorare i debiti.

2.7. Con il settimo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione, si lamenta la mancanza di un effettivo pericolo di reiterazione in conseguenza del fatto che, successivamente alle vicende contestate, i "sanluchesi" non avrebbero investito altro denaro, del fatto che la prosecuzione nella gestione del ristorante Binario 96 era stato frutto di una minaccia ricevuta, che la vicenda afferente alla successiva cointeressenza in altra società (la R.U.P.A: Sri) risulterebbe al di fuori dell'imputazione e degli accertamenti svolti.

Inoltre, l'unico precedente penale del ricorrente risulterebbe remoto (in tema di stupefacenti.

Riconoscimento del quinto comma avvenuto circa 24 anni fa) così come, comunque, remota risulterebbe anche la vicenda relativa alla ulteriore società R.U.P.A. perché risalente al 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di procedimento di riesame, il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., per il quale "dies a quo non computatur", con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale, non si computa (Sez. 4, 08/11/2022 - dep. 20/02/2023 - n. 7024 Sez. 2, n. 10505 del 25/01/2012, Rv. 252472).

Con riguardo al termine in esame non è prevista, infatti, alcuna deroga alla disciplina generale (Sez. 1, Sentenza n. 51451 del 2014, n.m.), che deve perciò trovare integrale applicazione.

Nel caso di specie, non computando il dies a quo, l'istanza risulta tempestiva.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Infatti, il riferimento all'interesse fondamentale dell'Alvaro segnalato dal Tribunale del riesame in relazione all'operazione e il fatto che l'interposizione fittizia derivasse dal fatto che il medesimo Alvaro risultava già destinatario di misure di prevenzione emergeva già dalla originaria formulazione del capo di imputazione e dagli atti depositati.

Essa trova ab origine ampio e congruo svolgimento non solo nella valutazione della posizione del ricorrente ma anche nella valutazione generale della vicenda operata dal Tribunale del riesame sulla base di argomenti omologhi a quelli utilizzati dal GIP nella ordinanza genetica.

Risulta fra l'altro puntuale l'indicazione che l'intera vicenda aveva coinvolto, da una parte, la "locale" di Roma, facente capo all'Alvaro, e, dall'altra, il gruppo dei cosiddetti Sanlucoti o Sanluchini di cui faceva parte il ricorrente.

In particolare, i riferimenti richiamati in sede di ricorso e svolti nella precedente ordinanza del GIP permettevano di enucleare la presenza di una operazione di espansione sul territorio di ndrine della criminalità organizzata calabrese rispetto a cui le precisazioni del PM successive sono mere limitazioni di una più ampia prospettazione che non hanno determinato alcun mutamento dei fatti fondanti la richiesta di misura.

Al proposito, l'impugnata ordinanza contiene una specifica valutazione della intera vicenda individuando la presenza di una associazione stabilizzata in altro contesto geografico i cui accoliti operavano anche in ulteriore ambito territoriale, le caratteristiche delle stesse in termini di capacità e forza di intimidazione, la presenza di condotte onnertose nei soggetti minacciati, sia la fama raggiunta in loco compagine operante a Roma, sia la conoscenza delle caratteristiche dell'associazione di riferimento dei Sanlucoti da parte dei soggetti operanti a Roma.

Dalle stesse intercettazioni richiamate emerge non solo la cointeressenza di tali diverse compagini nelle attività commerciali di cui alle contestazioni ma anche la rappresentazione da parte dei soggetti coinvolti del fatto che le medesime attività erano ricollegate all'operatività della c.d. locale romana.

1.3. Il terzo motivo di ricorso è, ancora, manifestamente infondato.

Infatti, nella valutazione di entrambi i delitti in contestazione, risulta logica e uniforme la valutazione delle intercettazioni e degli esiti delle indagini svolte.

In particolare, coerente risulta il collegamento tra l'incontro avvenuto il 24 settembre 2016 e l'intercettazione 26 settembre 2016 progressivo 409 così come la valutazione del contenuto della stessa.

Lineare e logica risulta la considerazione delle affermazioni contenute nella conversazione 5 novembre 2016 quale riscontro delle considerazioni svolte in relazione alla conversazione prima citata.

Ulteriormente scevra da contraddizioni risulta la valutazione della conversazione 6 maggio 2017 in cui si fa riferimento alle vicende de quibus.

Ancora, puntuali risultano i riferimenti contenuti nella conversazione 15 maggio 2017 progressivo 148318 alle vicende relative al capo

10. Le valutazioni riguardanti conversazioni intercettate anche a distanza di molto tempo rispetto alla materiale operazione di intestazione fittizia risultano al proposito ulteriormente logiche nella misura in cui permettevano di testimoniare la permanenza di una gestione sostanziale del tutto sganciata dalla gestione formale e la presenza di partite di dare e avere, in particolare emergenti dalla conversazione 23 maggio 2018, che trovavano il loro fondamento in attività ben precedenti.

Quanto al capo 10, risulta ulteriormente lineare, a questo proposito, la considerazione della conversazione 22 marzo 2018 in cui, ancora una volta, si descrive un'attività pregressa che incontestabilmente si collega al delitto di cui all'imputazione.

1.4. Del tutto privo di fondamento anche il quarto motivo di ricorso posto che, stante il carattere istantaneo del delitto contestato, nessuna rilevanza viene ad 5 V avere la durata della gestione "sotterranea" o l'entità dei capitali investiti.

Per altro verso, la presenza di una volontà di gestione effettiva dell'esercizio commerciale non contrasta con l'imputazione per come articolata stante la evidenziata pluralità di soggetti coinvolti che però non escludevano la presenza , in posizione dominante, dell'Alvaro (si veda sul punto il progressivo 409 del 26 settembre 2016 riportato a pagina 13 della ordinanza impugnata e già in parte richiamato).

1.5. Il quinto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato posto che la valutazione della conversazione 5 novembre 2016, richiamata nel contesto del motivo medesimo, trova una chiave interpretativa - certamente non illogica né contraddittoria - nella precedente intercettazione 26 settembre 2016 ("loro sono di [OSCURATO:PERSONA] e poi fanno il collegamento...

Conviene impelagarci ?... rischiamo l'associazione").

Conversazione che, precedente a quella citata dalla difesa, fornisce la chiave di lettura alle interpretazioni successive con la conseguenza che la formulazione del motivo risente di un'impostazione artatamente parcellizzata ed atomistica e nemmeno considera l'effettiva portata della motivazione al cui confronto il ricorrente si sottrae così cadendo anche nel vizio di aspecificità.

1.6. Il sesto motivo di ricorso è ulteriormente manifestamente infondato.

Il coinvolgimento e la presenza di diretti interessi di associazioni di stampo mafioso risultano dal conglomerato delle intercettazioni più volte richiamate, dalla descrizione dei caratteri dell'associazione svolte nelle pagine 7, 8 9, 10 e 11 della ordinanza impugnata, nella stessa valorizzazione delle condotte successive che esplicitavano il rafforzamento di accordi che pienamente presupponevano la conoscenza della caratura mafiosa dei soggetti con cui il ricorrente veniva in contatto.

1.7. Il settimo motivo di ricorso è privo di fondamento posto che correttamente il Tribunale del riesame valorizza il protrarsi nel tempo delle vicende contestate, la caratura criminale dei soggetti coinvolti, l'intensità del dolo desumibile dalla prosecuzione della condotta anche all'esito della scoperta di microspie in uno dei locali oggetto di contestazione, la presenza di condotte similari protratte sino al 2020.

Valorizza inoltre la Corte il fatto che la vicenda si sia svolto in un contesto strettamente legato alla 'ndrangheta e che quindi risulta caratterizzato da una sostanziale stabilità della scelta criminosa e dalla necessità di elementi di prova specifici, nel caso di specie insussistenti, in ordine ad eventuali allontanamenti dal contesto medesimo, Si tratta di motivazione congrua, logica, legittima e lineare, insuscettibile di ulteriore sindacato dovendosi sul punto anche richiamare la presenza di una presunzione - seppure relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura custodiale massima che determinava, per effetto della ritenuta sussistenza dei gravi indizi, una inversione dell'onere della prova in punto sussistenza, concretezza e attualità delle esigenze cautelari.

2. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' . Il difensore del ricorrente si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza 23 marzo 2022 con la quale il GIP del Tribunale di Roma ha applicato nei confronti dell'odierno ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a fattispecie di cui all'articolo 512 bis codice penale contestate ai capi 9 e 10 dell'imputazione in cui si contesta al Romeo, in concorso con altri, di avere, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attribuito fittiziamente a VALENZISE Maurizio e VALENZISE Fortunato la titolarità della società controllante il Bar pasticceria Iside e a CINGONE Marlene e CORDIANO Sebastiano le quote della [OSCURATO:PERSONA] esercente la pizzeria Binario 96 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, ROMEO Sebastiano. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta il mancato inoltro degli atti al riesame entro cinque giorni previsti dal quinto comma dell'articolo 309 codice di procedura penale con conseguente perdita di efficacia dell'ordinanza. In particolare, l'istanza di riesame risulta depositata in data 19 maggio 2022 e la trasmissione degli atti è avvenuta il 24 maggio 2022. li ricorrente afferma che, dovendosi computare anche il giorno del deposito dell'istanza difensiva, il deposito degli atti sarebbe avvenuto fuori termine e quindi dovrebbe dichiararsi l'inefficacia della misura. 2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla motivazione meramente apparente o comunque omessa dell'ordinanza genetica in relazione alla finalità e idoneità degli atti ad agevolare l'Alvaro nella realizzazione del proprio progetto imprenditoriale; vizio che non avrebbe potuto essere, a parere della difesa, sanato in sede di riesame. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato non ritenendo il ricorrente adeguatamente provato il fine di eludere le misure di prevenzione posto che non vi era spazio per affermare che il ROMEO fosse a conoscenza della presenza di precedenti provvedimenti in sede di prevenzione o che altrimenti conoscesse le dinamiche interne ad associazione ndranghetistica. Ciò sia in conseguenza della distanza geografica dal luogo di residenza del ROMEO rispetto al luogo dei fatti sia in conseguenza della mancanza di alcun riferimento nel contesto delle intercettazioni alle dinamiche associative. Infatti, vi sarebbe stato anche un travisamento del significato delle conversazioni intercettate. In particolare, nella conversazione 23 marzo 2018, peraltro assai successiva ai fatti, non avrebbe potuto ritenersi sussistente alcun riferimento a contesto mafioso, comunque all'epoca non ancora radicatosi sul territorio romano, solo per l'uso di locuzioni quali "offendere" e "torto". 2.4. Con il quarto motivo, si lamenta la mancata considerazione, nel provvedimento impugnato, delle doglianze articolate dalla difesa, in particolare nella memoria difensiva 30 maggio 2022, inerenti al il breve lasso temporale nella titolarità di fatto del bar pasticceria Iside (maggio-settembre 2017) tramite conferimento di capitale limitato (circa 4000 C). Nemmeno si sarebbe considerata la volontà di rilanciare tale attività commerciale che testimonierebbe un intervento effettivo da parte del soggetto esercente la professione di pasticcere e soprattutto escluderebbe la volontà di agevolare la interposizione fittizia dell'Alvaro. 2.5. Con il quinto motivo, si lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova. In particolare, la valutazione articolata pagina 14 dell'ordinanza impugnata sulla caratura mafiosa dei soggetti originari di [OSCURATO:PERSONA] risentirebbe di una pluralità di travisamenti: l'associazione indicata dall'albero non sarebbe di tipo mafioso; il Pomponio faceva riferimento un contesto lecito citando come esempio un ristorante posseduto da familiari a Monza; lo stesso Pomponio faceva riferimento alla capacità di gestire ristoranti e non la capacità criminale; ne Alvaro ne Pomponio citavano né i Mammoliti né i Romeo. 2.6. Con il sesto motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla sussistenza ed estensibilità della aggravante della agevolazione mafiosa di cui avrebbe dovuto dimostrarsi l'effettività. Nemmeno sarebbe provato che la finalità dell'operazione fosse connessa alla ipotizzata cosca e non all'interesse personale di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la finalità agevolativa avrebbe dovuto essere l'obiettivo diretto della condotta con la conseguenza che risulterebbero estranee alla contestazione condotte avente diverse finalità tale finalità, del resto contrasterebbe con la minaccia di proseguire nella gestione del ristorante binario 96 o con la uscita dalla gestione della pasticceria Iside dopo quattro mesi senza onorare i debiti. 2.7. Con il settimo motivo, si lamenta violazione di legge vizio di motivazione, si lamenta la mancanza di un effettivo pericolo di reiterazione in conseguenza del fatto che, successivamente alle vicende contestate, i "sanluchesi" non avrebbero investito altro denaro, del fatto che la prosecuzione nella gestione del ristorante Binario 96 era stato frutto di una minaccia ricevuta, che la vicenda afferente alla successiva cointeressenza in altra società (la R.U.P.A: Sri) risulterebbe al di fuori dell'imputazione e degli accertamenti svolti. Inoltre, l'unico precedente penale del ricorrente risulterebbe remoto (in tema di stupefacenti. Riconoscimento del quinto comma avvenuto circa 24 anni fa) così come, comunque, remota risulterebbe anche la vicenda relativa alla ulteriore società R.U.P.A. perché risalente al 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di procedimento di riesame, il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., per il quale "dies a quo non computatur", con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale, non si computa (Sez. 4, 08/11/2022 - dep. 20/02/2023 - n. 7024 Sez. 2, n. 10505 del 25/01/2012, Rv. 252472). Con riguardo al termine in esame non è prevista, infatti, alcuna deroga alla disciplina generale (Sez. 1, Sentenza n. 51451 del 2014, n.m.), che deve perciò trovare integrale applicazione. Nel caso di specie, non computando il dies a quo, l'istanza risulta tempestiva. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Infatti, il riferimento all'interesse fondamentale dell'Alvaro segnalato dal Tribunale del riesame in relazione all'operazione e il fatto che l'interposizione fittizia derivasse dal fatto che il medesimo Alvaro risultava già destinatario di misure di prevenzione emergeva già dalla originaria formulazione del capo di imputazione e dagli atti depositati. Essa trova ab origine ampio e congruo svolgimento non solo nella valutazione della posizione del ricorrente ma anche nella valutazione generale della vicenda operata dal Tribunale del riesame sulla base di argomenti omologhi a quelli utilizzati dal GIP nella ordinanza genetica. Risulta fra l'altro puntuale l'indicazione che l'intera vicenda aveva coinvolto, da una parte, la "locale" di Roma, facente capo all'Alvaro, e, dall'altra, il gruppo dei cosiddetti Sanlucoti o Sanluchini di cui faceva parte il ricorrente. In particolare, i riferimenti richiamati in sede di ricorso e svolti nella precedente ordinanza del GIP permettevano di enucleare la presenza di una operazione di espansione sul territorio di ndrine della criminalità organizzata calabrese rispetto a cui le precisazioni del PM successive sono mere limitazioni di una più ampia prospettazione che non hanno determinato alcun mutamento dei fatti fondanti la richiesta di misura. Al proposito, l'impugnata ordinanza contiene una specifica valutazione della intera vicenda individuando la presenza di una associazione stabilizzata in altro contesto geografico i cui accoliti operavano anche in ulteriore ambito territoriale, le caratteristiche delle stesse in termini di capacità e forza di intimidazione, la presenza di condotte onnertose nei soggetti minacciati, sia la fama raggiunta in loco compagine operante a Roma, sia la conoscenza delle caratteristiche dell'associazione di riferimento dei Sanlucoti da parte dei soggetti operanti a Roma. Dalle stesse intercettazioni richiamate emerge non solo la cointeressenza di tali diverse compagini nelle attività commerciali di cui alle contestazioni ma anche la rappresentazione da parte dei soggetti coinvolti del fatto che le medesime attività erano ricollegate all'operatività della c.d. locale romana. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è, ancora, manifestamente infondato. Infatti, nella valutazione di entrambi i delitti in contestazione, risulta logica e uniforme la valutazione delle intercettazioni e degli esiti delle indagini svolte. In particolare, coerente risulta il collegamento tra l'incontro avvenuto il 24 settembre 2016 e l'intercettazione 26 settembre 2016 progressivo 409 così come la valutazione del contenuto della stessa. Lineare e logica risulta la considerazione delle affermazioni contenute nella conversazione 5 novembre 2016 quale riscontro delle considerazioni svolte in relazione alla conversazione prima citata. Ulteriormente scevra da contraddizioni risulta la valutazione della conversazione 6 maggio 2017 in cui si fa riferimento alle vicende de quibus. Ancora, puntuali risultano i riferimenti contenuti nella conversazione 15 maggio 2017 progressivo 148318 alle vicende relative al capo 10. Le valutazioni riguardanti conversazioni intercettate anche a distanza di molto tempo rispetto alla materiale operazione di intestazione fittizia risultano al proposito ulteriormente logiche nella misura in cui permettevano di testimoniare la permanenza di una gestione sostanziale del tutto sganciata dalla gestione formale e la presenza di partite di dare e avere, in particolare emergenti dalla conversazione 23 maggio 2018, che trovavano il loro fondamento in attività ben precedenti. Quanto al capo 10, risulta ulteriormente lineare, a questo proposito, la considerazione della conversazione 22 marzo 2018 in cui, ancora una volta, si descrive un'attività pregressa che incontestabilmente si collega al delitto di cui all'imputazione. 1.4. Del tutto privo di fondamento anche il quarto motivo di ricorso posto che, stante il carattere istantaneo del delitto contestato, nessuna rilevanza viene ad 5 V avere la durata della gestione "sotterranea" o l'entità dei capitali investiti. Per altro verso, la presenza di una volontà di gestione effettiva dell'esercizio commerciale non contrasta con l'imputazione per come articolata stante la evidenziata pluralità di soggetti coinvolti che però non escludevano la presenza , in posizione dominante, dell'Alvaro (si veda sul punto il progressivo 409 del 26 settembre 2016 riportato a pagina 13 della ordinanza impugnata e già in parte richiamato). 1.5. Il quinto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato posto che la valutazione della conversazione 5 novembre 2016, richiamata nel contesto del motivo medesimo, trova una chiave interpretativa - certamente non illogica né contraddittoria - nella precedente intercettazione 26 settembre 2016 ("loro sono di [OSCURATO:PERSONA] e poi fanno il collegamento... Conviene impelagarci ?... rischiamo l'associazione"). Conversazione che, precedente a quella citata dalla difesa, fornisce la chiave di lettura alle interpretazioni successive con la conseguenza che la formulazione del motivo risente di un'impostazione artatamente parcellizzata ed atomistica e nemmeno considera l'effettiva portata della motivazione al cui confronto il ricorrente si sottrae così cadendo anche nel vizio di aspecificità. 1.6. Il sesto motivo di ricorso è ulteriormente manifestamente infondato. Il coinvolgimento e la presenza di diretti interessi di associazioni di stampo mafioso risultano dal conglomerato delle intercettazioni più volte richiamate, dalla descrizione dei caratteri dell'associazione svolte nelle pagine 7, 8 9, 10 e 11 della ordinanza impugnata, nella stessa valorizzazione delle condotte successive che esplicitavano il rafforzamento di accordi che pienamente presupponevano la conoscenza della caratura mafiosa dei soggetti con cui il ricorrente veniva in contatto. 1.7. Il settimo motivo di ricorso è privo di fondamento posto che correttamente il Tribunale del riesame valorizza il protrarsi nel tempo delle vicende contestate, la caratura criminale dei soggetti coinvolti, l'intensità del dolo desumibile dalla prosecuzione della condotta anche all'esito della scoperta di microspie in uno dei locali oggetto di contestazione, la presenza di condotte similari protratte sino al 2020. Valorizza inoltre la Corte il fatto che la vicenda si sia svolto in un contesto strettamente legato alla 'ndrangheta e che quindi risulta caratterizzato da una sostanziale stabilità della scelta criminosa e dalla necessità di elementi di prova specifici, nel caso di specie insussistenti, in ordine ad eventuali allontanamenti dal contesto medesimo, Si tratta di motivazione congrua, logica, legittima e lineare, insuscettibile di ulteriore sindacato dovendosi sul punto anche richiamare la presenza di una presunzione - seppure relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura custodiale massima che determinava, per effetto della ritenuta sussistenza dei gravi indizi, una inversione dell'onere della prova in punto sussistenza, concretezza e attualità delle esigenze cautelari. 2. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per
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