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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2012

Cassazione n. 12623/2024

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 496/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rap- presentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: orestecantillo@or- dineavvocatiroma.org),elettivamente domiciliat i presso l o studio del difensorein Roma, lungotevere dei Mellini 17 ; Oggetto:resp. soci, am- ministratori,liquidatori ex artt.2495 c.c. e 28 comma4d.lgs. 175/2014 –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania,sez. staccata di Salerno , n. 4721 / 1 2 /20 2 2 depositata il 13 giugno2022, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,sez. staccata di Salerno , è stato rigettato l’ appell o dall’Agen- ziadelle Entrate avverso l a sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n. 5604 / 5 /201 8 che aveva accolto i l ricors o introduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Oggetto del giudizio è l’atto di irrogazione sanzioni n.

TF9IR0600021per l’anno 20 11 pari al 25% dei costi indebitamente dedottidalla società [OSCURATO:SOCIETA] , cancellata dal registro delle imprese in data 10.10.2012, in ragione dell’emissione per l’anno d’imposta 2011di fatture per operazioni inesistenti in relazione alla compra- venditadi autovetture contestata con avviso di accertamento sepa- ratamenteimpugnato. 3.L’atto di irrogazione sanzioni emesso dal l’Amministrazione finan- ziaria ha attin to i contribuenti quali autori della violazione , ideatori delsistema elusivo/evasivo e amministratori/liquidatori di fatto della societàe responsabili ex art.36 del d.P.R. n.602/1973 e [OSCURATO:PERSONA]- poli anche quale legale rappresentante e socia unica della [OSCURATO:SOCIETA] exart. 2495 cod. civ. . 4.Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'avviso di accertamento a monte, notificato alla società, in conseguenza dell’estinzione della societàa seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, senzapossibilità di applicare l'art. 28, co. 4, del d.lgs. 175 del 2014 qualetitolo di responsabilità dei contribuenti in quanto norma priva dieffetti retroattivi, ed ha escluso l’ulteriore titolo di responsabilità diliquidatore della società e x art.36 del d.P.R. n.602/1973.

La deci- sioneè stata sostanzialmente confermata dal giudice d’appello. 5.Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassa- zionel’Agenzia delle Entrate , affidato a d un unico motiv o di ricorso , cuireplicano i contribuenti con controricorso , illustrato con memoria .

Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso , ai fini dell'art. 360 comma 1 n. 4 cod.proc. civ., l’Agenzia ricorrente denuncia la v iolazione e falsa ap- plicazionedell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs 546/92 in combinato di- sposto con l’art. 132 n.4 cod. proc. civ. dell’art. 118 disp att. cod. proc.civ. da parte della sentenza impugnata quanto alla fattispecie concreta in cui l’atto di irrogazione sanzioni è stato notificato non alla società estinta ma a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali autori della violazione , ideatori del sistema elusivo/eva- sivoe amministratori/liquidatori di fatto della società e responsabili exart.36 del d.P.R. n.602/1973 e [OSCURATO:PERSONA] anche quale legale rappresentantee socia unica della [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 2495 cod. civ. . 7.La controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisionedelle Sezioni Unite della Corte sulla questione attualmente pendente con riferimento alla cancellazione della società e a lla re- sponsabilitàdei soci ex art. 2495 cod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 496/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rap- presentatie difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Pec: orestecantillo@or- dineavvocatiroma.org),elettivamente domiciliat i presso l o studio del difensorein Roma, lungotevere dei Mellini 17 ; Oggetto:resp. soci, am- ministratori,liquidatori ex artt.2495 c.c. e 28 comma4d.lgs. 175/2014 –controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania,sez. staccata di Salerno , n. 4721 / 1 2 /20 2 2 depositata il 13 giugno2022, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,sez. staccata di Salerno , è stato rigettato l’ appell o dall’Agen- ziadelle Entrate avverso l a sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n. 5604 / 5 /201 8 che aveva accolto i l ricors o introduttivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Oggetto del giudizio è l’atto di irrogazione sanzioni n. TF9IR0600021per l’anno 20 11 pari al 25% dei costi indebitamente dedottidalla società [OSCURATO:SOCIETA] , cancellata dal registro delle imprese in data 10.10.2012, in ragione dell’emissione per l’anno d’imposta 2011di fatture per operazioni inesistenti in relazione alla compra- venditadi autovetture contestata con avviso di accertamento sepa- ratamenteimpugnato. 3.L’atto di irrogazione sanzioni emesso dal l’Amministrazione finan- ziaria ha attin to i contribuenti quali autori della violazione , ideatori delsistema elusivo/evasivo e amministratori/liquidatori di fatto della societàe responsabili ex art.36 del d.P.R. n.602/1973 e [OSCURATO:PERSONA]- poli anche quale legale rappresentante e socia unica della [OSCURATO:SOCIETA] exart. 2495 cod. civ. . 4.Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'avviso di accertamento a monte, notificato alla società, in conseguenza dell’estinzione della societàa seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, senzapossibilità di applicare l'art. 28, co. 4, del d.lgs. 175 del 2014 qualetitolo di responsabilità dei contribuenti in quanto norma priva dieffetti retroattivi, ed ha escluso l’ulteriore titolo di responsabilità diliquidatore della società e x art.36 del d.P.R. n.602/1973. La deci- sioneè stata sostanzialmente confermata dal giudice d’appello. 5.Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassa- zionel’Agenzia delle Entrate , affidato a d un unico motiv o di ricorso , cuireplicano i contribuenti con controricorso , illustrato con memoria . Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso , ai fini dell'art. 360 comma 1 n. 4 cod.proc. civ., l’Agenzia ricorrente denuncia la v iolazione e falsa ap- plicazionedell’art. 1 e dell’art. 36 del d.lgs 546/92 in combinato di- sposto con l’art. 132 n.4 cod. proc. civ. dell’art. 118 disp att. cod. proc.civ. da parte della sentenza impugnata quanto alla fattispecie concreta in cui l’atto di irrogazione sanzioni è stato notificato non alla società estinta ma a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali autori della violazione , ideatori del sistema elusivo/eva- sivoe amministratori/liquidatori di fatto della società e responsabili exart.36 del d.P.R. n.602/1973 e [OSCURATO:PERSONA] anche quale legale rappresentantee socia unica della [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 2495 cod. civ. . 7.La controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisionedelle Sezioni Unite della Corte sulla questione attualmente pendente con riferimento alla cancellazione della società e a lla re- sponsabilitàdei soci ex art. 2495 cod
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