CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 46308/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 25/01/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 25 gennaio del 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo applicava al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti in relazione a numerosi reati di truffa ed altro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore prima della proposizione del ricorso.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rag oEposrrAto [OSCURATO:PERSONA]