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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 22138/2026

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i avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANDREA2026 - ricorrenti -2539 controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FULVIASQUADRONI;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11990/2025- intimato -N umero sezionale 2539/2026Numero di raccolta generale 22138/2026avverso la sentenza n. 629/2024 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 28/06/2026VENEZIA, depositata il 25/11/2024 R.G.N. 206/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia, inaccoglimento del gravame proposto dall’Inps avverso sentenza delTribunale di Verona del 10/2/2022, rigettava le domande proposte daAlida Beltrame, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Alle ricorrenti, dipendenti del Comune di Verona, docenti di scuolecomunali dell’Infanzia, cessate dal servizio tra il 2013 ed il 2017, erastato sempre applicato, in forza di deliberazioni del Consiglio comunalerisalenti all’anno 1949 e successivamente via via rinnovate, iltrattamento economico e di carriera previsto per i docenti della scuolaelementare statale, anche a seguito della riforma del pubblico impiego,in forza di accordo decentrato del 10/6/1997.3.

Le ricorrenti avevano chiesto (in sintesi): a) dichiararsi il loro dirittoal pagamento del TFS/IPS secondo le retribuzioni effettive dell’ultimoanno trasmesse dal Comune all’Inps il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) condannarsi ilComune di Verona al versamento dei contributi corrispondenti; c)condannarsi l’INPS al pagamento della differenza sul trattamento.4.

Il Comune di Verona aveva aderito alle domande attoreerappresentando che a seguito di contenzioso giudiziario insorto con lelavoratrici esso, con delibera del 22/9/2017, aveva stabilito che aiNumero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026docenti in servizio al 31/12/2009, anche se andati a riposNou mnereo ldliera cmcooltargee,n erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026continuasse ad applicarsi il CCDI del 10/6/1997 (e quindi, quanto altrattamento economico, il CCNL Scuola), ed agli assunti dal 1/1/2000il CCNL [OSCURATO:PERSONA]; e sostenendo che l’Inps non poteva sindacare ilCCNL applicabile, e che in ogni caso il CCNL [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva previsto, all’art. 30, comma 8, che fossero fatti salvigli accordi di miglior favore in atto alla data del 30/6/2000.5.

L’INPS aveva invece resistito assumendo che gli accordi decentraticoi quali il Comune di Verona aveva pattuito di applicare il trattamentoeconomico previsto da un contratto di diverso Comparto non erano adesso opponibili, stante il carattere tassativo della base di calcolo del IPSe della relativa contribuzione, quale posta dall’art. 11, comma 5, dellalegge n.152/68.6.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso assumendo che l’Inps non fosselegittimato a disconoscere gli accordi che prevedevano l’applicazionedel CCNL Scuola, e le retribuzioni corrispondentemente pattuite ecorrisposte in ragione di una pretesa illegittimità della contrattazioneintegrativa per contrasto coi limiti di spesa posti dalla contrattazionenazionale.

L’IPS era una prestazione previdenziale, alimentata dacontributi, e prestazioni e contributi dovevano corrispondere aitrattamenti effettivi; tanto più che si trattava di meri stipendi/salari,pacificamente soggetti a contribuzione.7.

L’INPS aveva proposto appello insistendo per l’inopponibilità nei suoiconfronti degli accordi del 1997 e della delibera del 2017, posto che, aisensi degli artt. 1 e 4 della legge n.152/68, e dell’art. 40 del d.lgsn.165/2001, esso era vincolato a considerare retribuzione contribuivautile quella del [OSCURATO:PERSONA].8.

La Corte di Appello accoglieva il gravame, perché (in sintesi): l’art.4della legge n. 152/1968 faceva l’indennità premio di servizio pari a «Unquindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi,considerata in ragione dell'ottanta percento ai sensi del successivo artNumero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/202611, per ogni anno di iscrizione all'istituto».

L’art.11N,u mcero mdi rmaccaolt a g5e,n erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026prevedeva poi che «La retribuzione contributiva è costituita dallostipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, dellatredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti perlegge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dellostipendio stesso.

Il valore degli assegni in natura da computarsi per 12mensilità, quando non risulti stabilito da esplicite enorme, èdeterminato dal prefetto, sentiti gli enti interessati».

L’IPS era moltopiù vantaggioso del TFR, perchè si commisurava all’ultima retribuzioneannua, e non per quote annuali; e per certi versi era “retributivo”,perché i contributi erano invece versati sulla retribuzione annua.

Peraltro verso l’art.40, comma 3, del d.lgs. n.165/2001 vietava, a pena dinullità, alla contrattazione integrativa, di operare in contrasto convincoli risultanti dai contratti nazionali o che comportassero oneri nonprevisti negli strumenti di programmazione annuale, e su materie adessa non devolute dalla contrattazione nazionale.

Infine, il contrattocollettivo applicabile era sempre e necessariamente quello delComparto di appartenenza.

Di conseguenza, il Comune di Verona sinda prima del 2009 doveva applicare il CCNL [OSCURATO:PERSONA], e nonpoteva, invece, applicare il CCNL Scuola che aveva una retribuzione piùelevata.L’art. 30, comma 8 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel faresalvi gli accordi di miglior favore in atto, aveva riguardo ai commiprecedenti, che non riguardavano il trattamento economico.Riguardo alle conseguenze sulla prestazione dell’insussistenza di titoloalla maggiore retribuzione secondo il CCNL Scuola (il capo di condannaal versamento del differenziale contributivo da parte del Comune nonera stato impugnato), la Corte di merito osservava che l’IPS avevanatura previdenziale; che il rapporto previdenziale non era inerente alrapporto di lavoro, che ne costituiva solo il presupposto; chel’obbligazione contributiva aveva natura inderogabile ed indisponibileNumero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026ed era disciplinata esclusivamente dalla legge; che i contNruamtetrio dci oralclceolttat igveni erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026non abilitati da specifiche disposizioni di legge non potevano alterarel’assetto dei rapporti previdenziali.

Di conseguenza, la prestazioneandava parametrata al trattamento economico previsto dal CCNL delComparto Enti locali, dovendosi disapplicare rispetto all’INPS leprevisioni del CCNL Scuola recepite con contatto integrativo.9.

Per la cassazione della sentenza ricorrono le lavoratrici inepigrafe con atto affidato a sei motivi.10.

Il Comune di Verona con controricorso si rimette alla decisionedi questa Corte.11.

L’INPS non si è costituito.12.

La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., falsa applicazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 6luglio 1995 (94/97); del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; deiCCNQ per la definizione dei Comparti di contrattazione (tutti, dal1998/2001).Si sostiene che all’epoca dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il CCNL CompartoAutonomie Locali nulla prevedeva riguardo agli insegnanti di scuolamaterna delle scuole comunali, sicchè non poteva esistere alcuncontrasto.Una disciplina venne introdotta solo col CCNL 14/9/2000, all’art.30,successivamente integrata dall’art. 6 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma1 e 4, del d.lgs. n.29/93 (vigente al 10/6/97); 40, comma 3 e 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 (nei testi vigenti nel periodo in causa);dell’art. 11 delle preleggi.Si assume che l’accordo del 10/6/97 non poteva violare le regole, alloranon vigenti, che vietavano alla contrattazione integrativa di normare inNumero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026contrasto con quella nazionale; che comunque non era sanNucmitearo dlai r anccuolltaligteàn erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026dei patti contrari, introdotta solo il 29/11/97.Si rileva ancora che la regola della sostituzione di diritto era stata poiintrodotta solo dall’art. 54, comma 1, del d.lgs n.150/2009.3.

Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., falsa applicazione dell’art. 30 del CCNL AutonomieLocali del 14/9/2000.Si assume che, contrariamente quanto ritenuto dalla Corte territoriale,l’art. 30 conteneva per la prima volta una disciplina organica dei docentidi scuola materna comunale, ed il rinvio agli accordi eraomnicomprensivo.4.

Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 11 della leggen.152/1968; e degli artt. 3 e 36 della Costituzione.Poiché l’accordo collettivo del 1997 era valido ed efficace, e laparametrazione riguardava voci pacificamente computabili, laretribuzione contributiva doveva essere corrispondente a quellaeffettivamente praticata.5.

Il quinto motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 4 della leggen.152/68, 2120 c.c., 2, comma 5 della legge n.335/95.Si contesta che l’IPS sia più vantaggiosa del TFR.

Si deduce poi chepoiché la contribuzione sulla retribuzione di maggior favore era stataversata, essendoci collegamento tra contribuzione e prestazione, laseconda doveva essere coerente con la prima.6.

Il sesto motivo denuncia infine, sempre in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., falsa applicazione dei CCNL AutonomieLocali del 1/4/99 e del 14/9/2000.L’affermazione che la retribuzione contributiva dovesse essereparametrata al CCNL [OSCURATO:PERSONA] si basa su principi,quello della inefficacia dei trattamenti previsti dalla contrattazioneNumero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026integrativa senza base nella legge e nella contrattazione nNuamzeirodni aralceco leta gdeni erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026inderogabilità della contrattazione nazionale applicabile, inapplicabiliprima che, solo nel 2000, gli insegnanti di scuola materna comunaleavessero una disciplina contrattualcollettiva nazionale.7.

Esaminati unitariamente i motivi di ricorso, tutti concernenti laquestione centrale della nullità degli accordi integrativi con i quali èstato esteso alle insegnanti della scuola comunale il trattamentoretributivo previsto per il personale della scuola, appartenente ad altrocomparto, e, di riflesso, la non incidenza della contrattazionedecentrata sulla base di calcolo della IPS, disciplinato per legge (qualeulteriore ratio decidendi su cui si fonda il rigetto della pretesa delleodierne ricorrenti), il Collegio li reputa destituiti di fondamento,secondo quanto di seguito illustrato.In primo luogo, considerato che la difesa delle ricorrenti si incentra sullainsussistenza di una specifica contrattazione collettiva applicabile altempo di stipulazione dell’accordo decentrato, oltre che sulla possibilitàdi applicare a livello decentrato la disciplina di un comparto diverso daquello di riferimento, è necessario puntualizzare il quadro normativoall’epoca vigente.8.

Occorre, dunque, partire dall’art. 45 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29, che, nella versione applicabile rispetto all’accordo del giugno 1997(i.e. come sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470,prima della ulteriore modifica disposta con il d.lgs. 4 novembre 1997,n. 396), recitava: «1.

La contrattazione collettiva è nazionale edecentrata.

Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto dilavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativie amministrativi secondo il disposto dell’articolo 2, comma 1, letterac), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.2.

I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti dellapubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.Numero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/20263.

I comparti sono determinati e possono essere modificaNtuim,e rsoudil lrac cbolta sgen erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026di accordi stipulati tra l’agenzia di cui all'articolo 50, in rappresentanzadella parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormenterappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali,espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provinceautonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suodelegato.4.

La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata alcontemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendentie l’interesse degli utenti.

Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabilitidai contratti collettivi nazionali.5.

Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, inmodo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva,la durata dei contratti collettivi e specifiche materie.6.

I contratti collettivi quadro sono stipulati dall’agenzia di cui all’art.50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazionimaggiormente rappresentative sul piano nazionale.7.

I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall’agenziadi cui all’articolo 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalleconfederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul pianonazionale nell’ambito del comparto.8.

I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica,da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanzadelle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, eda rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la partesindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definitedalla contrattazione collettiva nazionale e nell’ambito della provinciaNumero registro generale 11990/2025autonoma di Bolzano e della regione Valle d’Aosta ancheN umdearolslez ionale 2539/2026Numero di raccolta generale 22138/2026confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul pianoData pubblicazione 28/06/2026provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell’art. 9 del decretodel Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decretolegislativo 28 dicembre 1989, n. 430.9.

Le amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi assunti con icontratti collettivi di cui al presente articolo.

Esse vi adempiono nelleforme previste dai rispettivi ordinamenti.».9.

Peraltro, è opportuno chiarire che l’articolazione della contrattazionecollettiva in diversi comparti era già prevista nel precedente sistemadegli accordi recepiti con d.P.R., come stabilito dall’art. 5 della legge29 marzo 1983 n. 93 (abrogato con il d.lgs. n. 29 del 1993), proprio intema di “Comparti”, in virtù del quale «I pubblici dipendenti sonoraggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazionecollettiva.

Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoliseguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quantoprevisto dal successivo articolo 12.La determinazione del numero dei comparti e la composizione deglistessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, aseguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta delPresidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stessodefiniti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentativesul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione alParlamento.Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sonodisposte con il medesimo procedimento previsto nel commaprecedente.Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomiecostituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblicaamministrazione omogenei o affini.».Numero registro generale 11990/20259.1.

Inoltre, l’art. 8 della medesima legge n. 93 del 1983 contemNupmlearovsaez ionale 2539/2026Numero di raccolta generale 22138/2026espressamente gli accordi sindacali per i dipendenti delleData pubblicazione 28/06/2026amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane,loro consorzi o associazioni, stabilendo che, fermo il procedimentodisciplinato dal precedente art. 6 per gli accordi sindacali per idipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamentoautonomo, «la delegazione della pubblica amministrazione è compostadal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzionepubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dalMinistro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazioneeconomica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da unarappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale deicomuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia(UPI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunitàenti montani (UNCEM) Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica dellecompatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 inrelazione al successivo articolo

15. Ai fini del rispetto dei principi dellapresente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativiconseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente dellaRepubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma.».9.2.

Con il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, sono state emanate le normerisultanti dalla disciplina prevista dall’accordo di cui al citato art. 8 dellalegge n. 93 del 1983, fondato sul sistema delle qualifiche funzionali,che includeva espressamente fra il personale del comparto quelloassegnato alle scuole comunali.

Infatti, come risulta dall’allegato A,nell’ambito della sesta qualifica funzionale “istruttore”, e,segnatamente, nell’area “socio-educativa” erano ricomprese le“funzioni socio-educative per la prima infanzia gestite nel territoriodagli enti locali (asili nido)” e, nell’area scolastica, erano inserite anche“le funzioni di docenza nelle scuole materne gestite dagli enti localiNumero registro generale 11990/2025nonché quelle nelle scuole elementari relativamente all'attivNuitmàer o dseiz ionale 2539/2026Numero di raccolta generale 22138/2026doposcuola”.Data pubblicazione 28/06/202610.

Risulta, dunque, infondato l’assunto centrale della difesa dellericorrenti, secondo cui sino all’entrata in vigore del c.c.n.l. del 2000 nonsarebbero esistite disposizioni riguardanti il personale della scuolacomunale; al contrario, quel personale, anche prima dellacontrattualizzazione (ossia nel sistema degli accordi recepiti con d.p.r.),era incluso nel comparto degli enti locali con specifica attribuzione diun livello e di un profilo professionale.11.

Quanto, poi, ai rapporti fra contrattazione nazionale e decentrataquest’ultima è stata da sempre consentita nei soli limiti previsti dallacontrattazione nazionale e chiare in tal senso sono le norme di leggesuccedutesi nel tempo, a partire dagli anni ’80 per poi passare al d.lgs.n. 29 del 1993 ed ai testi normativi successivi.In particolare, la disposizione di riferimento è quella prevista dall’art.40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel quale sono state riprodotte lenorme dettate dall’art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituitoprima dall’art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 1 del d.lgs.n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall’art. 43, comma 1,del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (sulla ricostruzione del quadronormativo, v., in particolare, Cass. Sez.

L, 02/05/2007, n. 10099).Infatti, il comma 3 dell’art. 40, già nella versione anteriore allemodifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009, recitava: «Lacontrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, ladurata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la strutturacontrattuale e i rapporti tra i diversi livelli.

Le pubbliche amministrazionirispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti diprogrammazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e neilimiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con leNumero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essNau meproudòi r acacovltea gren erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.

Le pubblicheamministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratticollettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratticollettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumentidi programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.».In applicazione di tale previsione, nel lavoro pubblico contrattualizzatola contrattazione integrativa non può attribuire ai dipendenti untrattamento economico ulteriore che non sia previsto dallacontrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie,con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest'ultima, unica abilitata inmateria; ne consegue che le clausole dei contratti collettivi integrativiche riconoscono un trattamento economico di migliore favore rispettoa quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionalesono nulle per violazione dell’art. 1419, secondo comma, c.c. (framolte, Cass. Sez.

L, 06/07/2022, n. 21316).12.

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato cheall’epoca dell’accordo decentrato del 1997 era vigente il contrattocollettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1995 ([OSCURATO:PERSONA] edAutonomie Locali, area del personale dei livelli, parte normativa 1994-1997), il cui art. 4, comma 4, dispone che la contrattazione decentratadeve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello, istitutiprecisati dal successivo art. 5 (Livelli di contrattazione: materie e limitidella contrattazione decentrata).

Il medesimo articolo, oltre ad indicareespressamente le materie di contrattazione, prevede, al comma 5, che«I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente néindirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivirispetto a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quantoriguarda le eventuali risorse aggiuntive di cui all’ art. 31, comma 1,Numero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026lettera b) secondo capoverso, e all’art. 32, e conservano laN ulomerroo dei rfafciccoaltacgiean erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026sino alla stipulazione dei successivi contratti.».Non è, dunque, revocabile in dubbio che il c.c.n.l. del 1995 si applicasseal personale educativo delle scuole comunali, come, peraltro, emergechiaramente dalla previsione di specifiche indennità espressamenteindirizzate solo a quel personale (art. 37, comma 1, lett. c. e lett. d.).13.

Né l’accordo decentrato del 1997 può essere salvaguardato dallaclausola di cui all’art. 30 del c.c.n.l. 2000, che al comma 8 recita:«Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sonocomunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del30.6.2000.

Al personale insegnante delle scuole materne è conservatal’indennità professionale annua lorda di L.900.000, di cui all’art.37,comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995 nonché quella di tempopotenziato di cui all’art.37, comma 2, salvo quanto previsto dal comma5.».

Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale in base allaformulazione letterale della disposizione, la salvaguardia non concernequalsiasi accordo di miglior favore bensì unicamente quelli relativi alladisciplina delle materie contenuta “nei precedenti commi” (vale a dire:orario di lavoro–attività integrative-calendario scolastico) e non vale,pertanto, a legittimare un accordo che si poneva al di fuori del sistemadelineato dal legislatore, implicante per le amministrazioni il vincolo adapplicare la contrattazione collettiva del relativo comparto.14.

Pertanto, va qui ribadito che nel lavoro pubblico contrattualizzato,l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazionecollettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo dellaP.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto allacontrattazione collettiva (Cass. Sez.

L, 18/08/2020, n. 17226).Tuttavia, come pure già sottolineato da questa Corte (Cass. Sez.

L,11/06/2024, n. 16150, e precedenti ivi richiamati), occorre che taleconformità vada valutata in relazione al contratto collettivo di compartocorrettamente applicabile, in quanto il parametro per verificareNumero registro generale 11990/2025l’attuazione del principio della parità di trattamento economicoN udmie rocsueiz ionale 2539/2026Numero di raccolta generale 22138/2026all’art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001, è costituito dall’applicazione delData pubblicazione 28/06/2026contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al qualel’amministrazione datrice di lavoro non ha alcun potere di disposizione,mentre non assume rilevanza l’applicazione di fatto di un contrattocollettivo diverso ad altri dipendenti di ruolo, neanche quando ciò siaavvenuto in forza di una sentenza passata in giudicato (in particolare,Cass.

Sez.

L, 04/03/2021, n. 6090).Ne consegue, pertanto, anche l’infondatezza degli ulteriori rilievi svoltidalla difesa della ricorrente in punto di violazione dei criteri di parità ditrattamento e di giusta retribuzione.15.

In definitiva, il Comune di Verona illegittimamente ha esteso alpersonale insegnante delle scuole locali il trattamento retributivoprevisto per il comparto della scuola statale e, di conseguenza, queltrattamento non poteva costituire la base di calcolo dell’indennitàpremio di servizio.16.

Infatti, l’art. 11 della legge n. 152 del 1968 stabilisce che «Laretribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salariocomprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e delvalore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento eformanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso.

Il valoredegli assegni in natura da computarsi per dodici mensilità, quando nonrisulti stabilito da esplicite norme, è determinato dal prefetto, sentiti glienti interessati».Tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla Corte intermini restrittivi (per tutte, Cass. Sez.

U, 29/04/1997, n. 3673,secondo cui la retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli entilocali si commisura, a norma dell’art. 4 della legge n. 152 del 1968,l’indennità premio di servizio è costituita solo dagli emolumentitestualmente menzionati dall’art. 11, quinto comma, legge cit., la cuielencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario”Numero registro generale 11990/2025richiede un’interpretazione restrittiva, alla luce della spNeumceifroicsaez ionale 2539/2026Numero di raccolta generale 22138/2026menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, dellaData pubblicazione 28/06/2026tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, con laconseguenza che non può assumere rilievo un assegno ad personam,anche se costituente parte fissa del globale trattamento retributivo dellavoratore, in quanto lo stesso non fa parte degli emolumentispecificatamente indicati dalla norma e non può considerarsi comecomponente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma diprevisione).Pertanto, nello “stipendio o nel salario”, da valere quale retribuzionecontributiva utile al computo dell’indennità premio di servizio vannoinclusi soltanto gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e gliassegni in natura, e non anche altri emolumenti seppure aventicarattere indubbiamente retributivo che non siano al suddetto fineespressamente menzionati (così, in particolare, Cass. Sez.

L,04/04/2024, n. 8894 e precedenti ivi citati).Ne consegue che, anche sotto questo profilo, una eventualeretribuzione di miglior favore, ancorché conservabile quale assegno adpersonam (ipotesi che, peraltro, non ricorre nella specie) non puòincidere sulla base di calcolo dell’IPS.17.

Il ricorso va, dunque, respinto.18.

Le spese vanno compensate rispetto alla sola parte costituita, ilComune di Verona, che non ha resistito, rimettendosi alledeterminazioni di questa Corte, vertendo ormai la controversia solo trale ricorrenti e l’INPS.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese processualifra le ricorrenti e il Comune di Verona.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,Numero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Nquumerlol odi rdacocovltua gteon erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il consigliere estensore La PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANDREA2026 - ricorrenti -2539 controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FULVIASQUADRONI;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 11990/2025- intimato -N umero sezionale 2539/2026Numero di raccolta generale 22138/2026avverso la sentenza n. 629/2024 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 28/06/2026VENEZIA, depositata il 25/11/2024 R.G.N. 206/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia, inaccoglimento del gravame proposto dall’Inps avverso sentenza delTribunale di Verona del 10/2/2022, rigettava le domande proposte daAlida Beltrame, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Alle ricorrenti, dipendenti del Comune di Verona, docenti di scuolecomunali dell’Infanzia, cessate dal servizio tra il 2013 ed il 2017, erastato sempre applicato, in forza di deliberazioni del Consiglio comunalerisalenti all’anno 1949 e successivamente via via rinnovate, iltrattamento economico e di carriera previsto per i docenti della scuolaelementare statale, anche a seguito della riforma del pubblico impiego,in forza di accordo decentrato del 10/6/1997.3. Le ricorrenti avevano chiesto (in sintesi): a) dichiararsi il loro dirittoal pagamento del TFS/IPS secondo le retribuzioni effettive dell’ultimoanno trasmesse dal Comune all’Inps il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) condannarsi ilComune di Verona al versamento dei contributi corrispondenti; c)condannarsi l’INPS al pagamento della differenza sul trattamento.4. Il Comune di Verona aveva aderito alle domande attoreerappresentando che a seguito di contenzioso giudiziario insorto con lelavoratrici esso, con delibera del 22/9/2017, aveva stabilito che aiNumero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026docenti in servizio al 31/12/2009, anche se andati a riposNou mnereo ldliera cmcooltargee,n erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026continuasse ad applicarsi il CCDI del 10/6/1997 (e quindi, quanto altrattamento economico, il CCNL Scuola), ed agli assunti dal 1/1/2000il CCNL [OSCURATO:PERSONA]; e sostenendo che l’Inps non poteva sindacare ilCCNL applicabile, e che in ogni caso il CCNL [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva previsto, all’art. 30, comma 8, che fossero fatti salvigli accordi di miglior favore in atto alla data del 30/6/2000.5. L’INPS aveva invece resistito assumendo che gli accordi decentraticoi quali il Comune di Verona aveva pattuito di applicare il trattamentoeconomico previsto da un contratto di diverso Comparto non erano adesso opponibili, stante il carattere tassativo della base di calcolo del IPSe della relativa contribuzione, quale posta dall’art. 11, comma 5, dellalegge n.152/68.6. Il Tribunale aveva accolto il ricorso assumendo che l’Inps non fosselegittimato a disconoscere gli accordi che prevedevano l’applicazionedel CCNL Scuola, e le retribuzioni corrispondentemente pattuite ecorrisposte in ragione di una pretesa illegittimità della contrattazioneintegrativa per contrasto coi limiti di spesa posti dalla contrattazionenazionale. L’IPS era una prestazione previdenziale, alimentata dacontributi, e prestazioni e contributi dovevano corrispondere aitrattamenti effettivi; tanto più che si trattava di meri stipendi/salari,pacificamente soggetti a contribuzione.7. L’INPS aveva proposto appello insistendo per l’inopponibilità nei suoiconfronti degli accordi del 1997 e della delibera del 2017, posto che, aisensi degli artt. 1 e 4 della legge n.152/68, e dell’art. 40 del d.lgsn.165/2001, esso era vincolato a considerare retribuzione contribuivautile quella del [OSCURATO:PERSONA].8. La Corte di Appello accoglieva il gravame, perché (in sintesi): l’art.4della legge n. 152/1968 faceva l’indennità premio di servizio pari a «Unquindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi,considerata in ragione dell'ottanta percento ai sensi del successivo artNumero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/202611, per ogni anno di iscrizione all'istituto». L’art.11N,u mcero mdi rmaccaolt a g5e,n erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026prevedeva poi che «La retribuzione contributiva è costituita dallostipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, dellatredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti perlegge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dellostipendio stesso. Il valore degli assegni in natura da computarsi per 12mensilità, quando non risulti stabilito da esplicite enorme, èdeterminato dal prefetto, sentiti gli enti interessati». L’IPS era moltopiù vantaggioso del TFR, perchè si commisurava all’ultima retribuzioneannua, e non per quote annuali; e per certi versi era “retributivo”,perché i contributi erano invece versati sulla retribuzione annua. Peraltro verso l’art.40, comma 3, del d.lgs. n.165/2001 vietava, a pena dinullità, alla contrattazione integrativa, di operare in contrasto convincoli risultanti dai contratti nazionali o che comportassero oneri nonprevisti negli strumenti di programmazione annuale, e su materie adessa non devolute dalla contrattazione nazionale. Infine, il contrattocollettivo applicabile era sempre e necessariamente quello delComparto di appartenenza. Di conseguenza, il Comune di Verona sinda prima del 2009 doveva applicare il CCNL [OSCURATO:PERSONA], e nonpoteva, invece, applicare il CCNL Scuola che aveva una retribuzione piùelevata.L’art. 30, comma 8 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel faresalvi gli accordi di miglior favore in atto, aveva riguardo ai commiprecedenti, che non riguardavano il trattamento economico.Riguardo alle conseguenze sulla prestazione dell’insussistenza di titoloalla maggiore retribuzione secondo il CCNL Scuola (il capo di condannaal versamento del differenziale contributivo da parte del Comune nonera stato impugnato), la Corte di merito osservava che l’IPS avevanatura previdenziale; che il rapporto previdenziale non era inerente alrapporto di lavoro, che ne costituiva solo il presupposto; chel’obbligazione contributiva aveva natura inderogabile ed indisponibileNumero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026ed era disciplinata esclusivamente dalla legge; che i contNruamtetrio dci oralclceolttat igveni erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026non abilitati da specifiche disposizioni di legge non potevano alterarel’assetto dei rapporti previdenziali. Di conseguenza, la prestazioneandava parametrata al trattamento economico previsto dal CCNL delComparto Enti locali, dovendosi disapplicare rispetto all’INPS leprevisioni del CCNL Scuola recepite con contatto integrativo.9. Per la cassazione della sentenza ricorrono le lavoratrici inepigrafe con atto affidato a sei motivi.10. Il Comune di Verona con controricorso si rimette alla decisionedi questa Corte.11. L’INPS non si è costituito.12. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., falsa applicazione del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 6luglio 1995 (94/97); del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; deiCCNQ per la definizione dei Comparti di contrattazione (tutti, dal1998/2001).Si sostiene che all’epoca dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il CCNL CompartoAutonomie Locali nulla prevedeva riguardo agli insegnanti di scuolamaterna delle scuole comunali, sicchè non poteva esistere alcuncontrasto.Una disciplina venne introdotta solo col CCNL 14/9/2000, all’art.30,successivamente integrata dall’art. 6 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma1 e 4, del d.lgs. n.29/93 (vigente al 10/6/97); 40, comma 3 e 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 (nei testi vigenti nel periodo in causa);dell’art. 11 delle preleggi.Si assume che l’accordo del 10/6/97 non poteva violare le regole, alloranon vigenti, che vietavano alla contrattazione integrativa di normare inNumero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026contrasto con quella nazionale; che comunque non era sanNucmitearo dlai r anccuolltaligteàn erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026dei patti contrari, introdotta solo il 29/11/97.Si rileva ancora che la regola della sostituzione di diritto era stata poiintrodotta solo dall’art. 54, comma 1, del d.lgs n.150/2009.3. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., falsa applicazione dell’art. 30 del CCNL AutonomieLocali del 14/9/2000.Si assume che, contrariamente quanto ritenuto dalla Corte territoriale,l’art. 30 conteneva per la prima volta una disciplina organica dei docentidi scuola materna comunale, ed il rinvio agli accordi eraomnicomprensivo.4. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 11 della leggen.152/1968; e degli artt. 3 e 36 della Costituzione.Poiché l’accordo collettivo del 1997 era valido ed efficace, e laparametrazione riguardava voci pacificamente computabili, laretribuzione contributiva doveva essere corrispondente a quellaeffettivamente praticata.5. Il quinto motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 4 della leggen.152/68, 2120 c.c., 2, comma 5 della legge n.335/95.Si contesta che l’IPS sia più vantaggiosa del TFR. Si deduce poi chepoiché la contribuzione sulla retribuzione di maggior favore era stataversata, essendoci collegamento tra contribuzione e prestazione, laseconda doveva essere coerente con la prima.6. Il sesto motivo denuncia infine, sempre in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., falsa applicazione dei CCNL AutonomieLocali del 1/4/99 e del 14/9/2000.L’affermazione che la retribuzione contributiva dovesse essereparametrata al CCNL [OSCURATO:PERSONA] si basa su principi,quello della inefficacia dei trattamenti previsti dalla contrattazioneNumero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026integrativa senza base nella legge e nella contrattazione nNuamzeirodni aralceco leta gdeni erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026inderogabilità della contrattazione nazionale applicabile, inapplicabiliprima che, solo nel 2000, gli insegnanti di scuola materna comunaleavessero una disciplina contrattualcollettiva nazionale.7. Esaminati unitariamente i motivi di ricorso, tutti concernenti laquestione centrale della nullità degli accordi integrativi con i quali èstato esteso alle insegnanti della scuola comunale il trattamentoretributivo previsto per il personale della scuola, appartenente ad altrocomparto, e, di riflesso, la non incidenza della contrattazionedecentrata sulla base di calcolo della IPS, disciplinato per legge (qualeulteriore ratio decidendi su cui si fonda il rigetto della pretesa delleodierne ricorrenti), il Collegio li reputa destituiti di fondamento,secondo quanto di seguito illustrato.In primo luogo, considerato che la difesa delle ricorrenti si incentra sullainsussistenza di una specifica contrattazione collettiva applicabile altempo di stipulazione dell’accordo decentrato, oltre che sulla possibilitàdi applicare a livello decentrato la disciplina di un comparto diverso daquello di riferimento, è necessario puntualizzare il quadro normativoall’epoca vigente.8. Occorre, dunque, partire dall’art. 45 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29, che, nella versione applicabile rispetto all’accordo del giugno 1997(i.e. come sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470,prima della ulteriore modifica disposta con il d.lgs. 4 novembre 1997,n. 396), recitava: «1. La contrattazione collettiva è nazionale edecentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto dilavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativie amministrativi secondo il disposto dell’articolo 2, comma 1, letterac), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti dellapubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.Numero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/20263. I comparti sono determinati e possono essere modificaNtuim,e rsoudil lrac cbolta sgen erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026di accordi stipulati tra l’agenzia di cui all'articolo 50, in rappresentanzadella parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormenterappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali,espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provinceautonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suodelegato.4. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata alcontemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendentie l’interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabilitidai contratti collettivi nazionali.5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, inmodo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva,la durata dei contratti collettivi e specifiche materie.6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall’agenzia di cui all’art.50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazionimaggiormente rappresentative sul piano nazionale.7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall’agenziadi cui all’articolo 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalleconfederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul pianonazionale nell’ambito del comparto.8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica,da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanzadelle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, eda rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la partesindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definitedalla contrattazione collettiva nazionale e nell’ambito della provinciaNumero registro generale 11990/2025autonoma di Bolzano e della regione Valle d’Aosta ancheN umdearolslez ionale 2539/2026Numero di raccolta generale 22138/2026confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul pianoData pubblicazione 28/06/2026provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell’art. 9 del decretodel Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decretolegislativo 28 dicembre 1989, n. 430.9. Le amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi assunti con icontratti collettivi di cui al presente articolo. Esse vi adempiono nelleforme previste dai rispettivi ordinamenti.».9. Peraltro, è opportuno chiarire che l’articolazione della contrattazionecollettiva in diversi comparti era già prevista nel precedente sistemadegli accordi recepiti con d.P.R., come stabilito dall’art. 5 della legge29 marzo 1983 n. 93 (abrogato con il d.lgs. n. 29 del 1993), proprio intema di “Comparti”, in virtù del quale «I pubblici dipendenti sonoraggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazionecollettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoliseguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quantoprevisto dal successivo articolo 12.La determinazione del numero dei comparti e la composizione deglistessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, aseguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta delPresidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stessodefiniti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentativesul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione alParlamento.Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sonodisposte con il medesimo procedimento previsto nel commaprecedente.Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomiecostituzionalmente garantite, i dipendenti di più settori della pubblicaamministrazione omogenei o affini.».Numero registro generale 11990/20259.1. Inoltre, l’art. 8 della medesima legge n. 93 del 1983 contemNupmlearovsaez ionale 2539/2026Numero di raccolta generale 22138/2026espressamente gli accordi sindacali per i dipendenti delleData pubblicazione 28/06/2026amministrazioni dei comuni, delle province, delle comunità montane,loro consorzi o associazioni, stabilendo che, fermo il procedimentodisciplinato dal precedente art. 6 per gli accordi sindacali per idipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamentoautonomo, «la delegazione della pubblica amministrazione è compostadal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzionepubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro dell'interno, dalMinistro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazioneeconomica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da unarappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale deicomuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia(UPI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunitàenti montani (UNCEM) Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica dellecompatibilità finanziarie come previsto dal precedente articolo 6 inrelazione al successivo articolo 15. Ai fini del rispetto dei principi dellapresente legge gli enti locali emanano gli atti amministrativiconseguenti alla disciplina fissata nel decreto del Presidente dellaRepubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma.».9.2. Con il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, sono state emanate le normerisultanti dalla disciplina prevista dall’accordo di cui al citato art. 8 dellalegge n. 93 del 1983, fondato sul sistema delle qualifiche funzionali,che includeva espressamente fra il personale del comparto quelloassegnato alle scuole comunali. Infatti, come risulta dall’allegato A,nell’ambito della sesta qualifica funzionale “istruttore”, e,segnatamente, nell’area “socio-educativa” erano ricomprese le“funzioni socio-educative per la prima infanzia gestite nel territoriodagli enti locali (asili nido)” e, nell’area scolastica, erano inserite anche“le funzioni di docenza nelle scuole materne gestite dagli enti localiNumero registro generale 11990/2025nonché quelle nelle scuole elementari relativamente all'attivNuitmàer o dseiz ionale 2539/2026Numero di raccolta generale 22138/2026doposcuola”.Data pubblicazione 28/06/202610. Risulta, dunque, infondato l’assunto centrale della difesa dellericorrenti, secondo cui sino all’entrata in vigore del c.c.n.l. del 2000 nonsarebbero esistite disposizioni riguardanti il personale della scuolacomunale; al contrario, quel personale, anche prima dellacontrattualizzazione (ossia nel sistema degli accordi recepiti con d.p.r.),era incluso nel comparto degli enti locali con specifica attribuzione diun livello e di un profilo professionale.11. Quanto, poi, ai rapporti fra contrattazione nazionale e decentrataquest’ultima è stata da sempre consentita nei soli limiti previsti dallacontrattazione nazionale e chiare in tal senso sono le norme di leggesuccedutesi nel tempo, a partire dagli anni ’80 per poi passare al d.lgs.n. 29 del 1993 ed ai testi normativi successivi.In particolare, la disposizione di riferimento è quella prevista dall’art.40 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel quale sono state riprodotte lenorme dettate dall’art. 45 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituitoprima dall’art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall’art. 1 del d.lgs.n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall’art. 43, comma 1,del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (sulla ricostruzione del quadronormativo, v., in particolare, Cass. Sez. L, 02/05/2007, n. 10099).Infatti, il comma 3 dell’art. 40, già nella versione anteriore allemodifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009, recitava: «Lacontrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, ladurata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la strutturacontrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazionirispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti diprogrammazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e neilimiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con leNumero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essNau meproudòi r acacovltea gren erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubblicheamministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratticollettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratticollettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumentidi programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.».In applicazione di tale previsione, nel lavoro pubblico contrattualizzatola contrattazione integrativa non può attribuire ai dipendenti untrattamento economico ulteriore che non sia previsto dallacontrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie,con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest'ultima, unica abilitata inmateria; ne consegue che le clausole dei contratti collettivi integrativiche riconoscono un trattamento economico di migliore favore rispettoa quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionalesono nulle per violazione dell’art. 1419, secondo comma, c.c. (framolte, Cass. Sez. L, 06/07/2022, n. 21316).12. Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, va rilevato cheall’epoca dell’accordo decentrato del 1997 era vigente il contrattocollettivo nazionale di lavoro 6 luglio 1995 ([OSCURATO:PERSONA] edAutonomie Locali, area del personale dei livelli, parte normativa 1994-1997), il cui art. 4, comma 4, dispone che la contrattazione decentratadeve riferirsi solo agli istituti contrattuali rimessi a tale livello, istitutiprecisati dal successivo art. 5 (Livelli di contrattazione: materie e limitidella contrattazione decentrata). Il medesimo articolo, oltre ad indicareespressamente le materie di contrattazione, prevede, al comma 5, che«I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente néindirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivirispetto a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quantoriguarda le eventuali risorse aggiuntive di cui all’ art. 31, comma 1,Numero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026lettera b) secondo capoverso, e all’art. 32, e conservano laN ulomerroo dei rfafciccoaltacgiean erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026sino alla stipulazione dei successivi contratti.».Non è, dunque, revocabile in dubbio che il c.c.n.l. del 1995 si applicasseal personale educativo delle scuole comunali, come, peraltro, emergechiaramente dalla previsione di specifiche indennità espressamenteindirizzate solo a quel personale (art. 37, comma 1, lett. c. e lett. d.).13. Né l’accordo decentrato del 1997 può essere salvaguardato dallaclausola di cui all’art. 30 del c.c.n.l. 2000, che al comma 8 recita:«Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sonocomunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del30.6.2000. Al personale insegnante delle scuole materne è conservatal’indennità professionale annua lorda di L.900.000, di cui all’art.37,comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995 nonché quella di tempopotenziato di cui all’art.37, comma 2, salvo quanto previsto dal comma5.». Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale in base allaformulazione letterale della disposizione, la salvaguardia non concernequalsiasi accordo di miglior favore bensì unicamente quelli relativi alladisciplina delle materie contenuta “nei precedenti commi” (vale a dire:orario di lavoro–attività integrative-calendario scolastico) e non vale,pertanto, a legittimare un accordo che si poneva al di fuori del sistemadelineato dal legislatore, implicante per le amministrazioni il vincolo adapplicare la contrattazione collettiva del relativo comparto.14. Pertanto, va qui ribadito che nel lavoro pubblico contrattualizzato,l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazionecollettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo dellaP.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto allacontrattazione collettiva (Cass. Sez. L, 18/08/2020, n. 17226).Tuttavia, come pure già sottolineato da questa Corte (Cass. Sez. L,11/06/2024, n. 16150, e precedenti ivi richiamati), occorre che taleconformità vada valutata in relazione al contratto collettivo di compartocorrettamente applicabile, in quanto il parametro per verificareNumero registro generale 11990/2025l’attuazione del principio della parità di trattamento economicoN udmie rocsueiz ionale 2539/2026Numero di raccolta generale 22138/2026all’art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001, è costituito dall’applicazione delData pubblicazione 28/06/2026contratto collettivo del comparto di appartenenza, rispetto al qualel’amministrazione datrice di lavoro non ha alcun potere di disposizione,mentre non assume rilevanza l’applicazione di fatto di un contrattocollettivo diverso ad altri dipendenti di ruolo, neanche quando ciò siaavvenuto in forza di una sentenza passata in giudicato (in particolare,Cass. Sez. L, 04/03/2021, n. 6090).Ne consegue, pertanto, anche l’infondatezza degli ulteriori rilievi svoltidalla difesa della ricorrente in punto di violazione dei criteri di parità ditrattamento e di giusta retribuzione.15. In definitiva, il Comune di Verona illegittimamente ha esteso alpersonale insegnante delle scuole locali il trattamento retributivoprevisto per il comparto della scuola statale e, di conseguenza, queltrattamento non poteva costituire la base di calcolo dell’indennitàpremio di servizio.16. Infatti, l’art. 11 della legge n. 152 del 1968 stabilisce che «Laretribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salariocomprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e delvalore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento eformanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso. Il valoredegli assegni in natura da computarsi per dodici mensilità, quando nonrisulti stabilito da esplicite norme, è determinato dal prefetto, sentiti glienti interessati».Tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla Corte intermini restrittivi (per tutte, Cass. Sez. U, 29/04/1997, n. 3673,secondo cui la retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli entilocali si commisura, a norma dell’art. 4 della legge n. 152 del 1968,l’indennità premio di servizio è costituita solo dagli emolumentitestualmente menzionati dall’art. 11, quinto comma, legge cit., la cuielencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario”Numero registro generale 11990/2025richiede un’interpretazione restrittiva, alla luce della spNeumceifroicsaez ionale 2539/2026Numero di raccolta generale 22138/2026menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, dellaData pubblicazione 28/06/2026tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, con laconseguenza che non può assumere rilievo un assegno ad personam,anche se costituente parte fissa del globale trattamento retributivo dellavoratore, in quanto lo stesso non fa parte degli emolumentispecificatamente indicati dalla norma e non può considerarsi comecomponente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma diprevisione).Pertanto, nello “stipendio o nel salario”, da valere quale retribuzionecontributiva utile al computo dell’indennità premio di servizio vannoinclusi soltanto gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e gliassegni in natura, e non anche altri emolumenti seppure aventicarattere indubbiamente retributivo che non siano al suddetto fineespressamente menzionati (così, in particolare, Cass. Sez. L,04/04/2024, n. 8894 e precedenti ivi citati).Ne consegue che, anche sotto questo profilo, una eventualeretribuzione di miglior favore, ancorché conservabile quale assegno adpersonam (ipotesi che, peraltro, non ricorre nella specie) non puòincidere sulla base di calcolo dell’IPS.17. Il ricorso va, dunque, respinto.18. Le spese vanno compensate rispetto alla sola parte costituita, ilComune di Verona, che non ha resistito, rimettendosi alledeterminazioni di questa Corte, vertendo ormai la controversia solo trale ricorrenti e l’INPS. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processualifra le ricorrenti e il Comune di Verona.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti,Numero registro generale 11990/2025Numero sezionale 2539/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Nquumerlol odi rdacocovltua gteon erale 22138/2026Data pubblicazione 28/06/2026per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il consigliere estensore La PresidenteDario [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22138/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris