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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22848/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 648 cod. pen. e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 – 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 3, n. 8536 del 24/08/1993, Costanzo, Rv. 194791 – 01), le ragioni del loro convincimento, con argomentazioni non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sul dolo di ricettazione in ragione non solo dell’inattendibilità delle dichiarazioni dell’imputato sull’origine del possesso, ma anche del conseguimento dell’assegno al di fuori delle regole che presiedono alla circolazione dei titoli di credito); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla non particolare tenuità della ricettazione anche in ragione dell’importo dell’assegno ricettato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte d'appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 648 cod. pen. e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 – 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 3, n. 8536 del 24/08/1993, Costanzo, Rv. 194791 – 01), le ragioni del loro convincimento, con argomentazioni non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sul dolo di ricettazione in ragione non solo dell’inattendibilità delle dichiarazioni dell’imputato sull’origine del possesso, ma anche del conseguimento dell’assegno al di fuori delle regole che presiedono alla circolazione dei titoli di credito); considerato che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4 sulla non particolare tenuità della ricettazione anche in ragione dell’importo dell’assegno ricettato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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