Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39034/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la penale responsabilità e che non vi fosse prova della destinazione delle droga caduta in sequestro all'uso esclusivamente personale in ragione delle concrete modalità dell'accertamento (presenza dell'imputato in una notoria piazza di spaccio e modalità di detenzione della droga); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la penale responsabilità e che non vi fosse prova della destinazione delle droga caduta in sequestro all'uso esclusivamente personale in ragione delle concrete modalità dell'accertamento (presenza dell'imputato in una notoria piazza di spaccio e modalità di detenzione della droga); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 39034/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris