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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 20757/2022

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eguente ORDINANZA C-0 sul ricorso n. 20811 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Paulucci de' Calboli, n. 9, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro COMUNE di UGENTO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. Marra ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 164/2016 della Corte d'Appello di Lecce, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'ingegner [OSCURATO:PERSONA] citava il Comune di Ugento a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce sezione distaccata di Casa rano.

Esponeva che aveva provveduto alla predisposizione dei piani particolareggiati delle zone B1 e B2 del programma di fabbricazione del Comune convenuto, piani di cui l'ente comunale si era senz'altro avvantaggiato.

Chiedeva pronunciarsi condanna all'indennizzo ex art. 2041 cod. civ.

2. Resisteva il Comune di Ugento.

3. Con sentenza n. 456/2012 il tribunale condannava ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. l'ente pubblico a pagare all'attore la somma di euro 15.850,00, oltre interessi legali su tale importo devalutato al 1989 ed ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

4. Proponeva appello l'ingegner [OSCURATO:PERSONA].

Resisteva il Comune di Ugento; esperiva appello incidentale.

5. Con sentenza n. 164/2016 la Corte d'Appello di Lecce rigettava il gravame principale, rigettava il gravame incidentale e compensava le spese di lite.

Evidenziava la corte che erano senz'altro "nuove" in appello le circostanze addotte con il primo motivo del gravame principale, ossia che l'importo di lire 29.501.005 - sulla cui scorta era stato computato, nella misura del 50% poi rivalutata mercé duplicazione in via equitativa, l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. - corrispondesse al compenso tariffario relativo all'anno 1969 e che fosse da rivalutare, alla stregua della circolare del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] n. 22 (4 1 2 „e del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella misura del 751,6% per gli anni compresi tra il 1969 ed il 1988.

Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo del gravame incidentale, che ineccepibilmente il primo giudice aveva opinato per la sussistenza dell'estremo dell'utilitas alla stregua della delibera di approvazione del Consiglio Comunale di Ugento n. 124 del 19.12.1990.

Evidenziava segnatamente che l'ente comunale aveva tratto vantaggio patrimoniale dagli elaboratori progettuali predisposti dall'appellante principale a prescindere dalle ragioni che avevano precluso la definitiva approvazione.

Evidenziava infine la corte, in ordine al secondo motivo del gravame incidentale, con cui era stata censurata la rivalutazione dell'indennizzo sino alla data del 3.7.2000, che la disposizione di cui all'art. 9 della legge n. 143/1949 non era pertinente, siccome afferente alla diversa ipotesi degli interessi moratori dovuti sui compensi professionali spettanti agli ingegneri; che, viceversa, nella specie si era al cospetto di un debito di valore l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. - sicché occorreva tener conto della svalutazione monetaria intervenuta sino al dì della decisione.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il Comune di Ugento ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale del pari con ogni susseguente statuizione.

Il ricorrente ha depositato controricorso, onde resistere all'avverso ricorso incidentale.

7. Il ricorrente ha depositato memoria.

Parimenti ha depositato memoria il controricorrente.8.

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ.

Deduce che ha errato la Corte di Lecce a reputare nuove le circostanze addotte con il primo motivo dell'appello principale.

Deduce segnatamente che già in prime cure aveva fatto espresso riferimento all'importo complessivo della parcella mercé richiamo al meccanismo di calcolo conforme alla circolare del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] n. 22 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ancorché non avesse provveduto a sviluppare i relativi conteggi.

Deduce che del resto la diversa quantificazione della pretesa non dà luogo ad una domanda nuova in appello.

9. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ.

Deduce che la Corte di Lecce ha erroneamente interpretato la circolare del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] n. 22 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Deduce invero che la corretta lettura della circolare avrebbe dovuto indurre la corte a ritenere che la tariffa professionale del 1969 fosse da attualizzare all'anno 1988, in applicazione dell'automatismo espressamente prefigurato nella medesima circolare, mercé l'applicazione dell'indice di rivalutazione del 751,6%.

Deduce quindi che la percentuale del 751,6% non costituisce un indice di rivalutazione monetaria ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria bensì un indice di adeguamento automatico degli originari valori tariffari, risalenti al 1969, alla data - 1988 - di espletamento delle prestazioni professionali.

10. Il primo motivo del ricorso principale è privo di fondamento.

11. Si configura domanda nuova - come tale, inammissibile in appello - quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se tali fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (cfr. Cass. sez. lav. 8.4.2010, n. 8342; Cass. sez. lav. 23.3.2006, n. 6431; cfr. Cass. 12.12.2018, n. 32146, secondo cui esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo, perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente).

12. Su tale scorta si condivide la valutazione espressa dalla corte d'appello in termini di "novità" delle circostanze addotte con il primo motivo del gravame principale.

Invero, in sede di disamina del primo motivo dell'appello principale la corte di merito ha ulteriormente posto in risalto che dal tenore letterale della parcella, allegata in prime cure, si desumeva che la percentuale del 751,6% riguardava la rivalutazione dall'epoca - 1988 - di esecuzione della prestazione professionale alla data - 2000 - di liquidazione della parcella e non già la rivalutazione degli originari compensi tariffari per il periodo compreso tra il 1969 ed il 1988.

In tal guisa l'adeguamento, invocato ex novo in seconde cure alla stregua dell'esorbitante indice di rivalutazione del 751,6%, degli originari compensi tariffari del 1969 alla data - 1988 - di esecuzione delle prestazioni professionali è valso senza dubbio ad introdurre in grado d'appello un tema di indagine e di decisione del tutto nuovo, ancorato evidentemente a circostanze affatto diverse da quelle invocate in prime cure.

In tal guisa, inoltre, è da escludere che i fatti costitutivi dell'azionata pretesa siano rimasti immutati, giacché, innegabilmente, l'iniziale pretesa si connotava in termini pur qualitativi affatto diversi in considerazione della differente proiezione temporale prefigurata ai fini della sua quantificazione.

13. Il secondo motivo del ricorso principale è del pari privo di fondamento.

14. E' sufficiente il riferimento all'insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2007, n. 3840; Cass. 20.8.2015, n. 17004).15.

Su tale scorta non possono che formularsi i seguenti postulati.

Per un verso, gli ulteriori rilievi - "in ogni caso, l'appellante non ha provato (...)" (così sentenza d'appello, pag. 5) - espressi dalla corte distrettuale in sede di delibazione del primo motivo dell'appello principale devono reputarsi impropri e tamquam non essent.

Per altro verso, [OSCURATO:PERSONA] non ha (recte, non avrebbe) alcun interesse ad impugnare siffatti ulteriori rilievi formulati dalla corte territoriale.

16. Comunque, il secondo motivo del ricorso principale non reca censura dei rilievi aggiuntivi - idonei, per certi versi, ad integrare un'autonoma "ratio decidendi" - sulla cui scorta la corte di merito ha altresì respinto il primo motivo del gravame principale (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293, secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione).

La Corte salentina, difatti, ha soggiunto che l'appellante principale non aveva dato adeguato riscontro documentale dell'esorbitante misura dell'indice di rivalutazione invocato, tanto più a fronte delle contestazioni al riguardo espressamente formulate dal Comune appellato già in prime cure; che in particolare, non aveva valenza la nota specifica vistata dal competente consiglio dell'ordine.

Ed ha aggiunto ancora che l'invocato indice di rivalutazione non era applicabile, siccome previsto unicamente per i compensi professionali non già per gli indennizzi da corrispondersi ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.-0"

17. Con l'unico motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.1226, 2041 e 2697 cod. civ.

Premette che nella comparsa di costituzione in appello ha espressamente addotto, a censura del primo dictum, che il tribunale aveva valutato sia l'estremo del depauperamento sia l'estremo dell'ingiusto arricchimento erroneamente, sulla base, in via esclusiva, della nota specifica vistata dal competente consiglio dell'ordine professionale, nota a tal fine del tutto inidonea.

Indi deduce che la Corte di Lecce non ha tenuto conto di tale doglianza e, più in generale, della mancata, ex adverso, dimostrazione e del quantum del costo sopportato e del quantum dell'arricchimento patrimoniale - da esso ente - asseritamente conseguito, cosicché non sarebbe stato ammissibile far luogo alla quantificazione equitativa sulla base delle tariffe professionali

18. Il motivo di ricorso incidentale è parimenti destituito di fondamento.

19. L'impugnata statuizione non fornisce alcun riflesso dei profili di censura veicolati dall'unico mezzo cui è affidato il ricorso incidentale.

In particolare, l'impugnato dictum non ne dà riscontro né nello "svolgimento del processo", a pagina 4, ove è analitica rappresentazione delle censure veicolate dai motivi del gravame incidentale spiegato dal Comune di Ugento (l'ente comunale aveva lamentato, con il primo motivo, l'insussistenza del presupposto dell'arricchimento, con il secondo motivo, l'ingiustificato riconoscimento della rivalutazione monetaria), né nei "motivi della decisione", alle pagine 7 -

9. Del resto, il ricorrente incidentale ha addotto che la Corte leccese "non ha neppure esaminato tale censura, visto che in sentenza manca qualsiasi cenno al riguardo" (così controricorso, pag. 28; così memoria del controricorrente, pag. 28), e dunque, in tal guisa, ha indubitabilmente prospettato una omissione di pronuncia.

20. In questi termini inevitabili sono i postulati che seguono.

In primo luogo, inevitabile è il riferimento all'insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto (è il caso dei dedotti surriferiti profili) - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804; Cass. 9.8.2018, n. 20694).

In secondo luogo, pur ad ammettere che l'onere suindicato sia stato assolto mercé il richiamo tout court alle pagine 11 - 13 della comparsa di risposta di seconde cure (cfr. controricorso, pag. 26), inevitabile è il riferimento all'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, in aderenza alle cui indicazioni il Comune di Ugento avrebbe dovuto, comunque ed a rigore, denunciare, in questa sede, una omissione di pronuncia (cfr. Cass. sez. un.24.7.2013, n. 17931, secondo cui, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. ci v., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge).

21. Da ultimo, una puntualizzazione si impone in ordine alla doglianza, in fine, veicolata dal motivo di ricorso incidentale.

Ovvero in ordine all'assunto secondo cui la Corte di Lecce ha erroneamente avallato la liquidazione, operata dal Tribunale di Lecce, dell' "indennizzo (...) con una <...valutazione equitativa...> sulla base delle tariffe professionali" (così controricorso, pag. 31; così memoria del controricorrente, pag. 31).

22. Al riguardo si reputa che l'opzione, nella specie, degli Uffici giudiziari leccesi appieno si legittimi, pur a fronte di indicazioni giurisprudenziali di segno diverso (cfr. Cass. 4.4.2019, n. 9317), nel solco dell'indirizzo esegetico enunciato da questa Corte con l'ordinanza n. 351 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - secondo cui, qualora, per lo svolgimento di un'attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa ai sensi dell'art.2041 cod. civ., la quantificazione dell'indennizzo medesimo può essere effettuata utilizzando la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido - indirizzo, ben vero, debitamente da coniugare con le indicazioni di cui ad un ulteriore recente arresto di questo Giudice.

Ovvero con le indicazioni di cui all'ordinanza n. 14670 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, a tenor della quale la diminuzione patrimoniale ("depauperatiou) subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da indennizzare ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., anche officiosa, in considerazione della difficoltà - quale, evidentemente, si è prefigurata nella fattispecie oggetto del presente ricorso - di determinazione del suo preciso ammontare (cfr. altresì, in tal senso, Cass. 1.12.2021, n. 37786).

23. Il rigetto dei ricorsi principale ed incidentale e, dunque, la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

24. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un.20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA C-0 sul ricorso n. 20811 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Paulucci de' Calboli, n. 9, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di UGENTO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. Marra ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE - RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 164/2016 della Corte d'Appello di Lecce, udita la relazione nella camera di consiglio dell'8 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'ingegner [OSCURATO:PERSONA] citava il Comune di Ugento a comparire dinanzi al Tribunale di Lecce sezione distaccata di Casa rano. Esponeva che aveva provveduto alla predisposizione dei piani particolareggiati delle zone B1 e B2 del programma di fabbricazione del Comune convenuto, piani di cui l'ente comunale si era senz'altro avvantaggiato. Chiedeva pronunciarsi condanna all'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. 2. Resisteva il Comune di Ugento. 3. Con sentenza n. 456/2012 il tribunale condannava ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. l'ente pubblico a pagare all'attore la somma di euro 15.850,00, oltre interessi legali su tale importo devalutato al 1989 ed ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo. 4. Proponeva appello l'ingegner [OSCURATO:PERSONA]. Resisteva il Comune di Ugento; esperiva appello incidentale. 5. Con sentenza n. 164/2016 la Corte d'Appello di Lecce rigettava il gravame principale, rigettava il gravame incidentale e compensava le spese di lite. Evidenziava la corte che erano senz'altro "nuove" in appello le circostanze addotte con il primo motivo del gravame principale, ossia che l'importo di lire 29.501.005 - sulla cui scorta era stato computato, nella misura del 50% poi rivalutata mercé duplicazione in via equitativa, l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. - corrispondesse al compenso tariffario relativo all'anno 1969 e che fosse da rivalutare, alla stregua della circolare del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] n. 22 (4 1 2 „e del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella misura del 751,6% per gli anni compresi tra il 1969 ed il 1988. Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo del gravame incidentale, che ineccepibilmente il primo giudice aveva opinato per la sussistenza dell'estremo dell'utilitas alla stregua della delibera di approvazione del Consiglio Comunale di Ugento n. 124 del 19.12.1990. Evidenziava segnatamente che l'ente comunale aveva tratto vantaggio patrimoniale dagli elaboratori progettuali predisposti dall'appellante principale a prescindere dalle ragioni che avevano precluso la definitiva approvazione. Evidenziava infine la corte, in ordine al secondo motivo del gravame incidentale, con cui era stata censurata la rivalutazione dell'indennizzo sino alla data del 3.7.2000, che la disposizione di cui all'art. 9 della legge n. 143/1949 non era pertinente, siccome afferente alla diversa ipotesi degli interessi moratori dovuti sui compensi professionali spettanti agli ingegneri; che, viceversa, nella specie si era al cospetto di un debito di valore l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. - sicché occorreva tener conto della svalutazione monetaria intervenuta sino al dì della decisione. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il Comune di Ugento ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un unico motivo; ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale del pari con ogni susseguente statuizione. Il ricorrente ha depositato controricorso, onde resistere all'avverso ricorso incidentale. 7. Il ricorrente ha depositato memoria. Parimenti ha depositato memoria il controricorrente.8. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Lecce a reputare nuove le circostanze addotte con il primo motivo dell'appello principale. Deduce segnatamente che già in prime cure aveva fatto espresso riferimento all'importo complessivo della parcella mercé richiamo al meccanismo di calcolo conforme alla circolare del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] n. 22 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ancorché non avesse provveduto a sviluppare i relativi conteggi. Deduce che del resto la diversa quantificazione della pretesa non dà luogo ad una domanda nuova in appello. 9. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. Deduce che la Corte di Lecce ha erroneamente interpretato la circolare del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] n. 22 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce invero che la corretta lettura della circolare avrebbe dovuto indurre la corte a ritenere che la tariffa professionale del 1969 fosse da attualizzare all'anno 1988, in applicazione dell'automatismo espressamente prefigurato nella medesima circolare, mercé l'applicazione dell'indice di rivalutazione del 751,6%. Deduce quindi che la percentuale del 751,6% non costituisce un indice di rivalutazione monetaria ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria bensì un indice di adeguamento automatico degli originari valori tariffari, risalenti al 1969, alla data - 1988 - di espletamento delle prestazioni professionali. 10. Il primo motivo del ricorso principale è privo di fondamento. 11. Si configura domanda nuova - come tale, inammissibile in appello - quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se tali fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, e soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione (cfr. Cass. sez. lav. 8.4.2010, n. 8342; Cass. sez. lav. 23.3.2006, n. 6431; cfr. Cass. 12.12.2018, n. 32146, secondo cui esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo, perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente). 12. Su tale scorta si condivide la valutazione espressa dalla corte d'appello in termini di "novità" delle circostanze addotte con il primo motivo del gravame principale. Invero, in sede di disamina del primo motivo dell'appello principale la corte di merito ha ulteriormente posto in risalto che dal tenore letterale della parcella, allegata in prime cure, si desumeva che la percentuale del 751,6% riguardava la rivalutazione dall'epoca - 1988 - di esecuzione della prestazione professionale alla data - 2000 - di liquidazione della parcella e non già la rivalutazione degli originari compensi tariffari per il periodo compreso tra il 1969 ed il 1988. In tal guisa l'adeguamento, invocato ex novo in seconde cure alla stregua dell'esorbitante indice di rivalutazione del 751,6%, degli originari compensi tariffari del 1969 alla data - 1988 - di esecuzione delle prestazioni professionali è valso senza dubbio ad introdurre in grado d'appello un tema di indagine e di decisione del tutto nuovo, ancorato evidentemente a circostanze affatto diverse da quelle invocate in prime cure. In tal guisa, inoltre, è da escludere che i fatti costitutivi dell'azionata pretesa siano rimasti immutati, giacché, innegabilmente, l'iniziale pretesa si connotava in termini pur qualitativi affatto diversi in considerazione della differente proiezione temporale prefigurata ai fini della sua quantificazione. 13. Il secondo motivo del ricorso principale è del pari privo di fondamento. 14. E' sufficiente il riferimento all'insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2007, n. 3840; Cass. 20.8.2015, n. 17004).15. Su tale scorta non possono che formularsi i seguenti postulati. Per un verso, gli ulteriori rilievi - "in ogni caso, l'appellante non ha provato (...)" (così sentenza d'appello, pag. 5) - espressi dalla corte distrettuale in sede di delibazione del primo motivo dell'appello principale devono reputarsi impropri e tamquam non essent. Per altro verso, [OSCURATO:PERSONA] non ha (recte, non avrebbe) alcun interesse ad impugnare siffatti ulteriori rilievi formulati dalla corte territoriale. 16. Comunque, il secondo motivo del ricorso principale non reca censura dei rilievi aggiuntivi - idonei, per certi versi, ad integrare un'autonoma "ratio decidendi" - sulla cui scorta la corte di merito ha altresì respinto il primo motivo del gravame principale (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293, secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali "rationes decidendi", neppure sotto il profilo del vizio di motivazione). La Corte salentina, difatti, ha soggiunto che l'appellante principale non aveva dato adeguato riscontro documentale dell'esorbitante misura dell'indice di rivalutazione invocato, tanto più a fronte delle contestazioni al riguardo espressamente formulate dal Comune appellato già in prime cure; che in particolare, non aveva valenza la nota specifica vistata dal competente consiglio dell'ordine. Ed ha aggiunto ancora che l'invocato indice di rivalutazione non era applicabile, siccome previsto unicamente per i compensi professionali non già per gli indennizzi da corrispondersi ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.-0" 17. Con l'unico motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt.1226, 2041 e 2697 cod. civ. Premette che nella comparsa di costituzione in appello ha espressamente addotto, a censura del primo dictum, che il tribunale aveva valutato sia l'estremo del depauperamento sia l'estremo dell'ingiusto arricchimento erroneamente, sulla base, in via esclusiva, della nota specifica vistata dal competente consiglio dell'ordine professionale, nota a tal fine del tutto inidonea. Indi deduce che la Corte di Lecce non ha tenuto conto di tale doglianza e, più in generale, della mancata, ex adverso, dimostrazione e del quantum del costo sopportato e del quantum dell'arricchimento patrimoniale - da esso ente - asseritamente conseguito, cosicché non sarebbe stato ammissibile far luogo alla quantificazione equitativa sulla base delle tariffe professionali 18. Il motivo di ricorso incidentale è parimenti destituito di fondamento. 19. L'impugnata statuizione non fornisce alcun riflesso dei profili di censura veicolati dall'unico mezzo cui è affidato il ricorso incidentale. In particolare, l'impugnato dictum non ne dà riscontro né nello "svolgimento del processo", a pagina 4, ove è analitica rappresentazione delle censure veicolate dai motivi del gravame incidentale spiegato dal Comune di Ugento (l'ente comunale aveva lamentato, con il primo motivo, l'insussistenza del presupposto dell'arricchimento, con il secondo motivo, l'ingiustificato riconoscimento della rivalutazione monetaria), né nei "motivi della decisione", alle pagine 7 - 9. Del resto, il ricorrente incidentale ha addotto che la Corte leccese "non ha neppure esaminato tale censura, visto che in sentenza manca qualsiasi cenno al riguardo" (così controricorso, pag. 28; così memoria del controricorrente, pag. 28), e dunque, in tal guisa, ha indubitabilmente prospettato una omissione di pronuncia. 20. In questi termini inevitabili sono i postulati che seguono. In primo luogo, inevitabile è il riferimento all'insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto (è il caso dei dedotti surriferiti profili) - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di "autosufficienza" del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2019, n. 32804; Cass. 9.8.2018, n. 20694). In secondo luogo, pur ad ammettere che l'onere suindicato sia stato assolto mercé il richiamo tout court alle pagine 11 - 13 della comparsa di risposta di seconde cure (cfr. controricorso, pag. 26), inevitabile è il riferimento all'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, in aderenza alle cui indicazioni il Comune di Ugento avrebbe dovuto, comunque ed a rigore, denunciare, in questa sede, una omissione di pronuncia (cfr. Cass. sez. un.24.7.2013, n. 17931, secondo cui, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. ci v., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge). 21. Da ultimo, una puntualizzazione si impone in ordine alla doglianza, in fine, veicolata dal motivo di ricorso incidentale. Ovvero in ordine all'assunto secondo cui la Corte di Lecce ha erroneamente avallato la liquidazione, operata dal Tribunale di Lecce, dell' "indennizzo (...) con una <...valutazione equitativa...> sulla base delle tariffe professionali" (così controricorso, pag. 31; così memoria del controricorrente, pag. 31). 22. Al riguardo si reputa che l'opzione, nella specie, degli Uffici giudiziari leccesi appieno si legittimi, pur a fronte di indicazioni giurisprudenziali di segno diverso (cfr. Cass. 4.4.2019, n. 9317), nel solco dell'indirizzo esegetico enunciato da questa Corte con l'ordinanza n. 351 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - secondo cui, qualora, per lo svolgimento di un'attività professionale, debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa ai sensi dell'art.2041 cod. civ., la quantificazione dell'indennizzo medesimo può essere effettuata utilizzando la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido - indirizzo, ben vero, debitamente da coniugare con le indicazioni di cui ad un ulteriore recente arresto di questo Giudice. Ovvero con le indicazioni di cui all'ordinanza n. 14670 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, a tenor della quale la diminuzione patrimoniale ("depauperatiou) subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da indennizzare ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., anche officiosa, in considerazione della difficoltà - quale, evidentemente, si è prefigurata nella fattispecie oggetto del presente ricorso - di determinazione del suo preciso ammontare (cfr. altresì, in tal senso, Cass. 1.12.2021, n. 37786). 23. Il rigetto dei ricorsi principale ed incidentale e, dunque, la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite. 24. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un.20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 20757/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris