CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36497/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 648 cod. pen. e 23 I. 110 del 1975 (capo A) e 73 d.P.R. 309 del 1990 (capo B); considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità in relazione al capo A), è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno, con compiutezza logica, ricostruito i fatti alla luce delle dichiarazioni dibattimentali rese dagli Uff.li di P.G. che avevano proceduto alle indagini e del sequestro dello stupefacente e dell'arma, di cui ai capi di imputazione; che, in particolare, la riferibilità all'imputato della pistola di cui al capo A) è stata ritenuta provata alla luce dell'accertata disponibilità in capo al medesimo dell'appartamento in cui essa era celata - ed ove era anche custodito lo stupefacente di cui al capo B)-, oltre che dal contenuto di intercettazioni ambientali; ricordato che non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un.n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così